IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276,
che  prevede  la  nomina  di giudici onorari aggregati, da destinarsi
alle sezioni stralcio, nel numero di mille;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  di grazia e giustizia in data 30
luglio  1998,  in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del
Ministero  di  grazia  e giustizia, che fissa all'11 novembre 1998 la
data di entrata in funzione delle sezioni stralcio;
  Considerato  che, a causa della scarsita' delle domande presentate,
il  numero  di  giudici  onorari  aggregati  nominati  dal  Consiglio
superiore  della  magistratura  risulta,  allo  stato,  di gran lunga
inferiore  a  quello  previsto  dalla  citata  legge istitutiva delle
sezioni stralcio;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni  dirette  alla  modifica  dei  requisiti per la nomina a
giudice  onorario  aggregato,  al  fine  di  assicurare  la  piena  e
sollecita funzionalita' delle sezioni stralcio;
  Visto  l'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
inserito dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
provvedere  alla  modifica  della  predetta disposizione, nella parte
inerente  al  luogo  di  svolgimento  della  prova preliminare per il
concorso a uditore giudiziario, in relazione all'esigenza di bandire,
nell'immediato    futuro,    un   nuovo   concorso   ed   all'attuale
indisponibilita'  di  altre  sedi, al di fuori di Roma, adeguate allo
scopo;
  Visto   l'articolo   567  del  codice  di  procedura  civile,  come
modificato dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302;
  Ritenuta   inoltre   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
introdurre  una  disciplina  transitoria,  al  fine  di  ovviare alle
rilevanti  difficolta'  determinate  dall'applicazione  di termini di
decadenza in relazione alle procedure esecutive nelle quali l'istanza
di  vendita  risulti  gia'  presentata alla data di entrata in vigore
della citata legge;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dal
Ministro di grazia e giustizia;
                                Emana
                     il seguente decreto legge:
                               Art. 1.
             Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276
  1.  Nella  lettera  a)  del  comma 2 dell'articolo 1 della legge 22
luglio  1997,  n.  276,  dopo  le  parole:  "anche  se a riposo" sono
inserite le seguenti: "o iscritti negli albi speciali".
  2.  Nella  lettera  c)  del  comma 2 dell'articolo 1 della legge 22
luglio  1997,  n.  276,  dopo  le  parole: "materie giuridiche." sono
aggiunte le seguenti: ", laureati in giurisprudenza;".
  3.  Dopo  la  lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22
luglio 1997, n. 276, e' aggiunta la seguente:
   "cbis) i notai anche in pensione.".
  4.  Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
  "hbis)   i   notai,  i  professori  universitari  e  i  ricercatori
confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di eta'.".
  5.  Il  comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati,
oltre  a  possedere  i  requisiti  di  cui  al  comma  1, devono aver
patrocinato,  anche  quali  iscritti  in  albi speciali, cause civili
negli  ultimi  15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il
diritto  al pensionamento di vecchiaia o anzianita', ovvero, nel caso
di cancellazione dall'albo, maturarlo nei cinque anni successivi alla
data di effettivo inizio di attivita' delle sezioni stralcio.".
  6.  Il  comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e' abrogato.
  7.  Il  comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio l997, n. 276,
e' sostituito dal seguente:
  " 4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:
  a)  l'esercizio,  anche  pregresso,  della professione di avvocato,
anche  dello  Stato,  ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di
funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
  b) l'esercizio, anche pregresso, dell'attivita' notarile;
  c)  l'esercizio,  anche  pregresso,  delle  funzioni  di professore
universitario e di ricercatore universitario confermato.".
  8.  Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "I notai, anche se in
pensione,   devono   presentare  la  domanda  al  consiglio  notarile
territorialmente  competente  in  riferimento  al  luogo  dell'ultima
iscrizione,  che  provvede  a  trasmetterla  con il proprio parere al
presidente della corte di appello.".
  9.  Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
le  parole: "previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  agosto  1992,  n.  404," sono sostituite dalle
seguenti:  "vigenti  in  materia  di documentazione amministrativa ed
autocertificazione.  Ai  fini  degli  adempimenti  da compiere per la
nomina,  il  candidato  all'atto  della  presentazione  della domanda
esprime  il  proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli
stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalita' di interesse
pubblico   perseguite   dal   presente  decreto,  e'  autorizzato  il
trattamento  dei  dati  di  cui  agli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre  1996,  n.  675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
medesima   e   dai   decreti   legislativi   emanati  sulla  base  di
quest'ultima.".
  10.  Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n.
276, sono aggiunti i seguenti:
  "2-bis.  Gli  avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario
aggregato,  quando  la nomina non comporta la cancellazione dall'albo
degli  avvocati,  a  norma  del  comma 1 dell'articolo 9, non possono
esercitare  la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del
distretto  nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono,
e  non  possono  rappresentare, assistere o difendere in procedimenti
svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.
  2-ter.  Gli  avvocati  che svolgono le funzioni di giudice onorario
aggregato  non possono altresi' rappresentare, assistere o difendere,
anche  presso  uffici  di  altri distretti, parti di procedimenti dei
quali hanno conosciuto in qualita' ai giudici.".
  11. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: "ovvero abbia svolto
attivita'  professionale,  nella  qualita'  di  notaio, per una delle
parti in causa o uno dei rispettivi difensori.".
  12. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
dopo  la  parola:  "reddito"  sono  inserite  le seguenti: "da lavoro
autonomo, da lavoro subordinato o".
  13. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
all'inizio,  sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la nomina a
giudice  onorario  aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a
quello  nel  cui  ambito  ha  sede il Consiglio dell'ordine presso il
quale l'avvocato e' iscritto al momento della nomina,".
  14.  Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e' abrogato.
  15.  Le  disposizioni  della  legge  22  luglio  1997, n. 276, come
modificata  dal  presente  articolo,  si  applicano  anche ai giudici
onorari aggregati gia' nominati.