IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998; Ritenuto che l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in ordine all'articolo 5, comma 2, dello schema di regolamento sia da intendere nel senso di assicurare la previsione di un limite minimo di demanializzazione delle sponde degli specchi acquei realizzati su proprieta' privata; Ritenuto che la previsione di tale limite minimo, giustificata, oltre che con la necessita' di assicurare la funzione portuale delle strutture anche con l'esigenza di salvaguardare l'accesso ed il transito di mezzi di sicurezza e soccorso, possa essere ragionevolmente soddisfatta con la fissazione di un limite minimo di metri sei; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettutata con la nota n. 3939 in data 30 luglio 1998 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Misure unitarie 1. Il canone per metro quadrato e per anno per l'uso di zone del demanio marittimo e' determinato in lire millequattrocento per le aree scoperte; lire milleduecento per le aree sulle quali sono da realizzare o mantenere manufatti ed opere di facile rimozione; lire mille per le aree sulle quali sono da realizzare impianti, manufatti ed opere di difficile rimozione. 2. Il canone per metro quadrato e per anno per la concessione di impianti, manufatti ed opere costituenti pertinenze demaniali marittime come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione, e' determinato in lire tremila. 3. Il canone per metro quadrato e per anno per l'uso di zone del mare territoriale e' determinato in lire settecento per gli specchi acquei liberi; lire seicentocinquanta per gli specchi acquei sui quali sono da realizzare impianti, manufatti ed opere di facile rimozione; lire cinquecentocinquanta per gli specchi acquei sui quali sono da realizzare manufatti ed opere di difficile rimozione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: "4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri: a) previsione di canoni di minori entita' per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili; b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura; c) previsione di modalita' di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira". - Il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 29 del codice della navigazione e' il seguente: "Art. 29 (Pertinenze del demanio marittimo). - Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso".