IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
  Ritenuto  che l'osservazione  formulata dal  Consiglio di  Stato in
ordine all'articolo  5, comma 2,  dello schema di regolamento  sia da
intendere nel senso  di assicurare la previsione di  un limite minimo
di demanializzazione delle sponde  degli specchi acquei realizzati su
proprieta' privata;
  Ritenuto  che la  previsione di  tale limite  minimo, giustificata,
oltre che con la necessita'  di assicurare la funzione portuale delle
strutture  anche  con l'esigenza  di  salvaguardare  l'accesso ed  il
transito   di   mezzi  di   sicurezza   e   soccorso,  possa   essere
ragionevolmente soddisfatta con la fissazione  di un limite minimo di
metri sei;
  Vista la  comunicazione al  Presidente del Consiglio  dei Ministri,
effettutata  con la  nota n.  3939 in  data 30  luglio 1998  ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                           Misure unitarie
  1. Il canone  per metro quadrato e  per anno per l'uso  di zone del
demanio  marittimo e'  determinato in  lire millequattrocento  per le
aree scoperte;  lire milleduecento  per le aree  sulle quali  sono da
realizzare o mantenere  manufatti ed opere di  facile rimozione; lire
mille per le aree sulle  quali sono da realizzare impianti, manufatti
ed opere di difficile rimozione.
  2. Il  canone per metro quadrato  e per anno per  la concessione di
impianti,  manufatti   ed  opere  costituenti   pertinenze  demaniali
marittime   come  definite   dall'articolo   29   del  codice   della
navigazione, e' determinato in lire tremila.
  3. Il canone  per metro quadrato e  per anno per l'uso  di zone del
mare territoriale e'  determinato in lire settecento  per gli specchi
acquei  liberi; lire  seicentocinquanta  per gli  specchi acquei  sui
quali  sono da  realizzare  impianti, manufatti  ed  opere di  facile
rimozione; lire cinquecentocinquanta per gli specchi acquei sui quali
sono da realizzare manufatti ed opere di difficile rimozione.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo vigente del comma 4 dell'art. 10 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
            "4. I   canoni per concessioni   di  beni    del  demanio
          marittimo    e  di  zone del   mare territoriale aventi  ad
          oggetto la realizzazione   e  la  gestione    di  strutture
          dedicate      alla   nautica      da  diporto     stipulate
          successivamente al 31 dicembre 1997   sono determinati  con
          decreto   del  Ministro    dei    trasporti    e      della
          navigazione,  emanato   ai   sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della  legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare
          la realizzazione delle  strutture medesime, nel  quadro  di
          un  riordino    della materia che  tenga conto anche  della
          legislazione degli  altri  Paesi  dell'Unione  europea,  il
          predetto  decreto  si conforma ai seguenti criteri:
            a) previsione   di canoni   di minori  entita'    per  le
          iniziative  che comportino   investimenti   sia   per    la
          realizzazione  di  opere  di difficile rimozione,  sia  per
          la  ristrutturazione    o il miglioramento di    pertinenze
          demaniali    rispetto    a     quelle     che     prevedono
          l'utilizzazione   di  pertinenze  demaniali  immediatamente
          fruibili;
            b) previsione di una riduzione del  canone per il periodo
          in  cui  la  realizzazione    delle  opere    non  consenta
          l'utilizzazione commerciale della struttura;
            c)  previsione   di modalita'   di aggiornamento annuale,
          in rapporto diretto alle variazioni del  potere  d'acquisto
          della lira".
            - Il  testo vigente  dei commi 3  e 4 dell'art.  17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
           Nota all'art. 1:
            - Il  testo  vigente  dell'art.  29    del  codice  della
          navigazione e' il seguente:
            "Art.  29  (Pertinenze  del  demanio    marittimo).  - Le
          costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato,   che
          esistono entro i limiti del demanio  marittimo e  del  mare
          territoriale,    sono  considerate    come  pertinenze  del
          demanio stesso".