IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il  decreto  legislativo  1  aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni al regime  fiscale  degli  interessi,  premi  ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati; 
  Visto l'articolo  7,  comma  2,  lettera  a),  del  citato  decreto
legislativo n. 239 del 1996,  il  quale  prevede,  tra  l'altro,  che
l'attestazione  dell'autorita'  fiscale  competente  del  Paese   ove
l'effettivo beneficiario dei proventi  dei  titoli  ha  la  residenza
produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a  quello  di
presentazione; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,  riguardante
il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi; 
  Visto l'articolo 12,  comma  3,  lettera  d),  del  citato  decreto
legislativo n. 461 del 1997, con il quale  il  termine  di  validita'
dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma  2,  lettera  a),  del
citato decreto legislativo n. 239 del 1996 e' stato spostato  dal  31
gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione; 
  Visto l'articolo 3, comma 136, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, con il quale si stabilisce  che  per  la  semplificazione  e  la
razionalizzazione  delle  procedure   di   attuazione   delle   norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuta la necessita' di prevedere l'immediata applicazione  della
disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del  citato
decreto legislativo n. 461 del 1997; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 aprile 1998; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Termine di validita' delle attestazioni fiscali estere gia' prodotte 
  1. La disposizione dell'articolo  12,  comma  3,  lettera  d),  del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n.  461,  con  la  quale  viene
previsto che l'attestazione di cui all'articolo 7, comma  2,  lettera
a), del decreto legislativo l aprile 1996, n.  239,  produce  effetti
fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di  presentazione,  si
applica anche alle attestazioni gia' prodotte e la cui  efficacia  e'
scaduta il 31 gennaio 1998. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle disposioni di legge alle quali e' operato il  rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -    Si trascrive,   di seguito,  il testo  del comma  2,
          lettera  a), dell'art. 7 del decreto legislativo  1  aprile
          1996, n. 239:
            "2.    La  banca    o  la   societa' di   intermediazione
          mobiliare  cui al comma 1 deve acquisire:
            a) un'attestazione dell'autorita' fiscale  competente del
          Paese ove l'effettivo    beneficiario  dei    proventi  dei
          titoli   ha     la  residenza,  dalla  quale  risulti    la
          sussistenza  delle  condizioni    di  cui  all'art.      6.
          L'attestazione    deve essere   redatta  in  conformita' al
          modello previsto dal decreto  di cui all'art. 11, comma  4,
          e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a
          quello di presentazione".
            -    Si trascrive,   di seguito,  il testo  del comma  3,
          lettera   d),  dell'art.  12  del  decreto  legislativo  21
          novembre 1997, n. 461:
            "3.  Al  decreto  legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
              a) - c) (Omissis);
            d)   nell'art. 7,   comma 2,   lettera a),    la  parola:
          ''gennaio'' e' sostituita dalla seguente: ''marzo''".
            -  Si   trascrive, di   seguito, il  testo del  comma 136
          dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
            "136.   Al  fine   della  razionalizzazione    e    della
          tempestiva  semplificazione  delle  procedure di attuazione
          delle norme tributarie, gli    adempimenti  contabili     e
          formali      dei    contribuenti      sono disciplinati con
          regolamenti da emanare   ai sensi dell'art.  17,  comma  2,
          della   legge  23  agosto  1988,    n.  400,  tenuto  conto
          dell'adozione di nuove  tecnologie  per  il     trattamento
          e   la  conservazione  delle informazioni e del progressivo
          sviluppo degli studi di settore".
            -  Si  trascrive,  di  seguito,  il  testo  del  comma  2
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
           Nota all'art. 1:
            -  Per   il testo del comma  3, lettera d), dell'art.  12
          del decreto legislativo  21  novembre  1997,   n.   461,  e
          comma    2,    lettera    a),  dell'art.  7    del  decreto
          legislativo 1  aprile 1996, n. 239,   si  veda  nelle  note
          alle premesse.