IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; Visto, in particolare, l'articolo 32, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede che le province iscrivano in un apposito registro le imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi; Visto, altresi' l'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede che le province iscrivano in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' delle operazioni di recupero dei rifiuti individuati ai sensi del medesimo articolo 33; Considerato, infine, che l'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che per la tenuta dei registri e per l'effettuazione dei controlli periodici gli interessati sono tenuti a versare alla provincia un diritto d'iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Sentito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'11 settembre 1997; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 gennaio 1998; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. UL/98/2550 dell'11 febbraio 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai fini della tenuta del registro di cui all'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese interessate sono tenute a versare alla provincia territorialmente competente un diritto d'iscrizione annuale determinato nei seguenti ammontari, in relazione alle attivita' e alle quantita' dei rifiuti trattati: Classe di attivita' -Quantita' annua di rifiuti -Auto- smaltimento art. 32 -Recupero - Classe di Quantita' annua Autosmaltimento attivita' di rifiuti art. 32 Recupero -- -- -- -- Classe 1 Superiore o uguale a 200.000 tonnellate L. 2.000.000 L. 1.500.000 Classe 2 Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate " 1.200.000 " 950.000 Classe 3 Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate " 900.000 " 750.000 Classe 4 Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate " 700.000 " 500.000 Classe 5 Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate " 300.000 " 200.000 Classe 6 Inferiore a 3.000 tonnellate " 150.000 " 100.000
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, s.o. - La direttiva 91/156/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 78/32 del 26 marzo 1991. - La direttiva 91/689/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 337 del 31 dicembre 1991. - La direttiva 94/62/CE e' pubblicata in G.U.C.E L 365/10 del 31 dicembre 1994. - Il testo del comma 3 dell'art. 32, del citato D.Lgs. n. 22/1997 e' il seguente: "3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1; b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente". - Il testo del comma 3 dell'art. 33, del citato D.Lgs. n. 22/1997 e' il seguente: "3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero". - Il testo del comma 5 dell'art. 31, del citato D.Lgs. n. 22/1997 e' il seguente: "5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro". - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo degli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997, e' riportato nelle note alle premesse.