IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 11,  comma 1,  lettera a),  della legge  15 marzo
1997, n.  59, con il  quale il Governo  e' stato delegato  ad emanare
decreti  legislativi   volti  a  razionalizzare   l'ordinamento,  fra
l'altro, dei Ministeri;
  Visto, altresi', l'articolo 12, comma 1, lettere g), p) e r), della
legge 15  marzo 1997,  n. 59,  che prevedono,  rispettivamente, quali
principi  e criteri  direttivi,  la riallocazione  di  funzioni e  di
uffici esistenti, idonei strumenti di coordinamento fra uffici, anche
istituendo    centri    interservizi    all'interno    di    ciascuna
amministrazione,  nonche'   l'organizzazione  di   strutture  secondo
criteri  di  flessibilita',  per  consentire sia  lo  svolgimento  di
compiti  permanenti, sia  il perseguimento  di specifici  obiettivi e
missioni;
  Visto l'articolo 1,  comma 12, della legge 16 giugno  1998, n. 191,
che ha  fissato al  31 gennaio  1999 il termine  entro il  quale deve
essere esercitata la delega legislativa di cui all'articolo 11, comma
1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
  Acquisito il  parere della  commissione parlamentare  istituita' ai
sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 25 settembre 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                  Istituzione e compiti del servizio
  1.  All'articolo  9  della  legge  24 aprile  1980,  n.  146,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) nel  primo comma,  le parole:  "degli ispettori  tributari" sono
sostituite dalle seguenti: "consultivo ed ispettivo tributario";
    b) nel secondo comma:
  1) all'alinea, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono
sostituite dalle seguenti: "svolge i seguenti compiti";
  2) prima della  lettera a), e' inserita la seguente:  "0 a) elabora
studi  di politica  economica e  tributaria e  di analisi  fiscale in
conformita' agli indirizzi stabiliti  dal Ministro delle finanze, per
la definizione,  da parte  del Governo e  del Ministro  stesso, degli
obiettivi e  dei programmi da  attuare, anche ai sensi  del combinato
disposto degli  articoli 3  e 14 del  decreto legislativo  3 febbraio
1993,  n.  29,  nonche'  ai  fini  della  programmazione  sistematica
dell'attivita' antievasione;  formula proposte riguardanti  le stesse
materie,  nonche'  volte  alla   predisposizione  ed  attuazione  dei
programmi di accertamento";
  3) alla lettera a), le parole  da: "dei direttori regionali" a: "di
zona della Guardia  di finanza" sono sostituite  dalle seguenti: "dei
dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con
incarichi di comando";
   4) la lettera d) e' soppressa;
  c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il servizio comunica
agli  uffici  dell'amministrazione   finanziaria  i  dati  acquisiti,
nonche' i  risultati delle  verifiche eseguite, affinche'  ne tengano
conto nei procedimenti di accertamento delle imposte.".
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti  d Presidente della  Repubblica
          e    sulle  pubblicazioni    ufficiali  della    Repubblica
          italiana, approvato   con D.P.R.   28 dicembre  1985,    n.
          1092,    al  solo  fine  di  facilitare  la lettura   delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Il  testo  dell'art.  11,  comma 1, lettera a), del 15
          marzo 1997, n.  59 (Delega al Governo per il   conferimento
          di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione        amministrativa),    pubblicata   nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 63   del
          17  marzo 1997,  e' il seguente:
            "Art.    11. -   1. Il  Governo e'  delegato ad  emanare,
          entro  il 31 gennaio 1999, uno o piu'  decreti  legislativi
          diretti a:
            a)  razionalizzare  l'ordinamento  della   Presidenza del
          Consiglio dei Ministri   e     dei    Ministeri,      anche
          attraverso   il    riordino,  la soppressione e  la fusione
          di Ministeri, nonche'  di amministrazioni centrali anche ad
          ordinamento autonomo".
            - Il testo dell'art. 12, comma 1,  lettere g), p)  e  r),
          della legge n. 59 del 1997 e' il seguente:
            "  Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera a) del  comma  1 dell'art.   11   il   Governo   si
          atterra',    oltreche'    ai principi   generali desumibili
          dalla legge   23 agosto   1988, n.   400, dalla    legge  7
          agosto    1990,  n.   241, e   dal   decreto legislativo  3
          febbraio 1993,  n.  29,  e    successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
              a)-f) (omissis);
            g)    eliminare    le    duplicazioni   organizzative   e
          funzionali,  sia all'interno di  ciascuna  amministrazione,
          sia  fra   di esse,  sia tra organi amministrativi e organi
          tecnici,  con  eventuale  trasferimento,  riallocazione   o
          unificazione  delle  funzioni  e  degli uffici esistenti, e
          ridisegnare   le  strutture  di  primo    livello,    anche
          mediante   istituzione      di      dipartimenti      o  di
          amministrazioni  ad  ordinamento autonomo o  di  agenzie  e
          aziende, anche risultanti dalla aggregazione di  uffici  di
          diverse    amministrazioni,   sulla   base di   criteri  di
          omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
              h)-o) (omissis);
            p)     garantire       la     speditezza      dell'azione
          amministrativa     e   il superamento  della frammentazione
          delle procedure,  anche attraverso opportune modalita'    e
          idonei  strumenti  di    coordinamento  tra  uffici,  anche
          istituendo   i centri interservizi,  sia    all'interno  di
          ciascuna    amministrazione,   sia       fra   le   diverse
          amministrazioni; razionalizzare gli    organi    collegiali
          esistenti   anche    mediante  soppressione, accorpamento e
          riduzione del numero dei componenti;
              q) (omissis);
            r)  organizzare    le  strutture  secondo  criteri     di
          flessibilita',  per consentire   sia  lo  svolgimento   dei
          compiti  permanenti,  sia   il perseguimento  di  specifici
          obiettivi e missioni".
            -   La   legge   16   giugno   1998,   n.  191,  recante:
          "Modifiche  ed integrazioni alle  leggi 15 marzo 1997,   n.
          59,  e  15   maggio 1997, n.  127, nonche' norme in materia
          di formazione  del  personale  dipendente  e  di  lavoro  a
          distanza  nelle  pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
          materia     di    edilizia    scolastica",    e'      stata
          pubblicata     nel  supplemento  ordinario    n.  110  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 142  del 20 giugno 1998.
            -  La    legge  24  aprile  1980,     n.  146,   recante:
          "Disposizioni   per la formazione  del bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello Stato   (legge finanziaria  1980)"    e'
          stata   pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n.  115 del 28
          aprile 1980.
            - La legge 7 agosto 1990,  n. 241, recante: "Nuove  norme
          in  materia di procedimento amministrativo  e di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi" e'   stata  pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
            -  Il    D.Lgs.  3    febbraio  1993,   n. 29,   recante:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico   impiego, a norma  dell'art.  2  della
          legge  23   ottobre 1992, n.  421" e' stato pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30  del  6
          febbraio 1993.
            -  Il  testo  dell'art. 5 della legge n 59 del 1997 e' il
          seguente:
            "Art.   5.   -      1.  E'  istituita  una    commissione
          parlamentare, composta  da    venti  senatori    e    venti
          deputati,    nominati  rispettivamente   dai Presidenti del
          Senato  della Repubblica e della  Camera dei  deputati,  su
          designazione dei gruppi parlamentari.
            2.  La  commissione  elegge  tra  i  propri componenti un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza.  La
          commissione    si  riunisce  per la sua prima seduta  entro
          venti  giorni  dalla nomina   dei   suoi componenti,    per
          l'elezione   dell'ufficio      di   presidenza.  Sino  alla
          costituzione della commissione, il parere,  ove    occorra,
          viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
            3.  Alle  spese  necessarie  per   il funzionamento della
          commissione si provvede, in parti   uguali,  a  carico  dei
          bilanci  interni di ciascuna delle due Camere.
             4. La commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)    verifica  periodicamente   lo stato   di attuazione
          delle riforme previste    dalla  presente    legge  e    ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  9  della legge n. 146/1980, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.     9.   -      Nell'ambito    dell'amministrazione
          finanziaria    e' istituito,  alle dirette  dipendenze  del
          Ministro  delle finanze  il servizio centrale consultivo ed
          ispettivo tributario.
             Il servizio svolge i seguenti compiti:
            0a) elabora studi  di politica economica e tributaria   e
          di   analisi  fiscale  in    conformita'  agli    indirizzi
          stabiliti  dal     Ministro  delle   finanze,      per   la
          definizione, da  parte del  Governo e  del Ministro stesso,
          degli    obiettivi  e dei   programmi da attuare, anche  ai
          sensi del combinato disposto degli articoli   3  e  14  del
          decreto  legislativo 3   febbraio   1993,  n.  29,  nonche'
          ai  fini  della  programmazione sistematica  dell'attivita'
          antievasione;   formula   proposte  riguardanti  le  stesse
          materie, nonche' volte alla  predisposizione ed  attuazione
          dei programmi di accertamento;
            a)  controlla,    sulla  base  di   direttive emanate dal
          Ministro delle finanze, sentite le  competenti  commissioni
          parlamentari,  l'attivita' di   verifica e  accertamento di
          uffici espressamente    individuati  in  base  ad  elementi
          oggettivi    nella  direttiva stessa, avvalendosi anche dei
          dirigenti ministeriali e degli ufficiali della  Guardia  di
          finanza  con    incarichi    di    comando;      controlla,
          altresi',  sulla  base  di direttive emanate  dal  Ministro
          delle  finanze,    le  verifiche  eseguite dalla Guardia di
          finanza;
            b)  al fine  del migliore  espletamento dei  controlli di
          cui alla precedente lettera a), puo', in via straordinaria,
          eseguire  verifiche  e  controlli  ed   intervenire   nelle
          verifiche  in  corso di svolgimento da parte degli uffici e
          della Guardia di finanza;
            c)provvede, in  via straordinaria,  alle verifiche ed  ai
          controlli  relativi a contribuenti  nei confronti dei quali
          sussiste  un  fondato  sospetto  di  evasione   di   grandi
          proporzioni;
              d) (soppressa);
            dbis)      esprime  pareri    su    specifiche  questioni
          sottoposte al  suo esame dal Ministro delle finanze.
            Il servizio  comunica  agli  uffici  dell'amministrazione
          finanziaria  i dati   acquisiti,   nonche'   i    risultati
          delle  verifiche  eseguite, affinche'   ne tengano    conto
          nei  procedimenti di  accertamento delle imposte".
            -  Il  testo degli articoli 3 e  14 del D.Lgs. 3 febbraio
          1993, n.  29  (Razionalizzazione        dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in  materia   di   pubblico impiego, a    norma
          dell'art.  2    della  legge    23  ottobre 1992,   n. 42),
          pubblicato  nel    supplemento  ordinario    alla  Gazzetta
          Ufficiale  n. 30 del 6 febbraio 1993, e' il seguente:
            "Art.     3    (     Indirizzo    politicoamministrativo.
          Funzioni   e responsabilita'). - 1.  Gli organi di  Governo
          esercitano      le      funzioni     di           indirizzo
          politicoamministrativo,   definendo gli   obiettivi ed    i
          programmi  da    attuare  ed    adottando  gli   altri atti
          rientranti nello svolgimento   di    tali    funzioni,    e
          verificano   la  rispondenza  dei risultati  dell'attivita'
          amministrativa   e   della      gestione    agli  indirizzi
          impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
            a)  decisioni  in  materia di atti normativi e l'adozione
          dei  relativi   atti   di   indirizzo   interpretativo   ed
          applicativo;
            b)    la   definizione di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
            c)    la    individuazione    delle   risorse      umane,
          materiali      ed  economicofinanziarie da   destinare alle
          diverse finalita' e  la loro ripartizione tra gli uffici di
          livello dirigenziale generale;
            d)  la  definizione  dei  criteri generali   in   materia
          di    ausili  finanziari  a  terzi e di   determinazione di
          tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
            e) le nomine,   designazioni ed atti analoghi  ad    essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
            f)      le   richieste    di    pareri    alle  autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
               g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
            2.  Ai  dirigenti   spetta   l'adozione degli   atti    e
          provvedimenti  amministrativi,     compresi   tutti     gli
          atti   che    impegnano l'amministrazione verso  l'esterno,
          nonche'   la      gestione   finanziaria,   tecnica       e
          amministrativa   mediante   autonomi poteri  di  spesa,  di
          organizzazione delle  risorse  umane,    strumentali  e  di
          controllo.  Essi  sono    responsabili in   via   esclusiva
          dell'attivita'    amministrativa,  della  gestione  e   dei
          relativi risultati.
            3.   Le attribuzioni  dei  dirigenti indicate  dal  comma
          2  possono essere   derogate    soltanto   ad   opera    di
          specifiche  disposizioni legislative.
            4. Le amministrazioni pubbliche, i  cui organi di vertice
          non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
          rappresentanza politica, adeguano   i propri    ordinamenti
          al   principio    della  distinzione    tra  indirizzo    e
          controllo,   da  un  lato,  e    attuazione   e    gestione
          dall'altro".
            "Art.  14  (Indirizzo  politicoamministrativo). -  1.  Il
          Ministro  esercita   le   funzioni   di   cui   all'art. 3,
          comma  1.  A   tal   fine periodicamente, e  comunque  ogni
          anno  entro  dieci  giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge di bilancio,  anche sulla  base delle proposte
          dei dirigenti di cui all'art. 16:
            a) definisce obiettivi, priorita', piani  e programmi  da
          attuare ed emana   le    conseguenti   direttive   generali
          per   l'attivita' amministrativa e per la gestione;
            b)   effettua,   ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai sensi della  lettera  a),    l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti    ai  centri  di responsabilita' delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma  1, lettera c), del presente   decreto, ivi  comprese
          quelle di  cui all'art. 3 del  decreto legislativo 7 agosto
          1997,  n.   279,   ad esclusione  delle  risorse necessarie
          per il  funzionamento degli  uffici di  cui  al   comma  2;
          provvede    alle variazioni   delle assegnazioni  con    le
          modalita'   previste  dal    medesimo  decreto  legislativo
          7   agosto   1997,   n. 279,  tenendo  altresi'  conto  dei
          procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti    ed   adotta
          gli  altri provvedimenti ivi previsti.
            2.  Per  l'esercizio delle funzioni di  cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale    di       uffici     di      diretta
          collaborazione,    aventi  esclusive competenze di supporto
          e  di   raccordo   con   l'amministrazione,   istituiti   e
          disciplinati con  regolamento adottato  ai sensi  del comma
          4-bis  dell'art. 17 della  legge 23 agosto 1988, n. 400.  A
          tali uffici sono assegnati, nei  limiti  stabiliti    dallo
          stesso regolamento: dipendenti pubblici anche  in posizione
          di    aspettativa,  fuori  ruolo   o comando; collaboratori
          assunti con contratti   a  tempo  determinato  disciplinati
          dalle  norme  di diritto privato;  esperti e consulenti per
          particolari  professionalita'  e  specializzazioni,     con
          incarichi di collaborazione coordinata e  continuativa. Per
          i   dipendenti pubblici si  applica la disposizione  di cui
          all'art. 17,  comma 14,  della legge   15 maggio  1997,  n.
          127.  Con  lo  stesso  regolamento  si provvede al riordino
          delle segreterie   particolari    dei    Sottosegretari  di
          Stato.   Con   decreto adottato  dall'autorita' di  Governo
          competente,  di concerto  con il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio    e      della   programmazione   economica,   e'
          determinato, in   attuazione  dell'art.    12,  comma    1,
          lettera    n),  della  legge 15   marzo 1997, n. 59,  senza
          aggravi di spesa   e, per  il  personale  disciplinato  dai
          contratti    collettivi  nazionali di lavoro, fino  ad  una
          specifica    disciplina   contrattuale,   il    trattamento
          economico  accessorio,    da corrispondere   mensilmente, a
          fronte   delle   responsabilita',   degli    obblighi    di
          reperibilita'  e  di disponibilita' ad orari disagevoli, ai
          dipendenti  assegnati  agli  uffici  dei  Ministri  e   dei
          Sottosegretari di Stato.  Tale trattamento, consistente  in
          un  unico   emolumento,    e'   sostitutivo   dei  compensi
          per   il   lavoro straordinario,   per  la    produttivita'
          collettiva   e     per  la     qualita'  della  prestazione
          individuale.  Con effetto dalla data  di entrata in  vigore
          del  regolamento  di cui  al presente  comma sono  abrogate
          le norme del regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n.  1100,
          e successive modificazioni    ed  integrazioni,    ed  ogni
          altra  norma  riguardante la costituzione  e la  disciplina
          dei  Gabinetti    dei    Ministri  e     delle   segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
            3. Il Ministro non puo'  revocare, riformare, riservare o
          avocare a se'  o altrimenti  adottare provvedimenti  o atti
          di competenza  dei dirigenti. In caso  di inerzia o ritardo
          il  Ministro    puo' fissare un termine perentorio entro il
          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia permanga, o  in caso  di
          grave inosservanza  delle   direttive  generali  da   parte
          del  dirigente competente, che determinino pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi di urgenza previa contestazione, un   commissario   ad
          acta,   dando  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio
          dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
          previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p)  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400.  Resta altresi' salvo  quanto previsto
          dall'art.  6    del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,  e
          dall'art. 10  del relativo  regolamento emanato  con  regio
          decreto  6  maggio   1940,   n.    635.   Resta   salvo  il
          potere    di    annullamento  ministeriale  per  motivi  di
          legittimita'".