IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che prevede l'emanazione di uno o piu' regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso il 9 settembre 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di espletamento, da parte delle universita', delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori. 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per "Ministero" il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) per "universita'" le universita' e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati a rilasciare titoli di studio con valore legale; c) per "rettore" i rettori delle universita' e i direttori degli istituti di istruzione universitaria.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge". - L'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), e' il seguente: "1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di professori associati e di ricercatori e' trasferita alle universita'. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato''Ministro'' sono disciplinate le modalita' di espletamento delle predette procedure in conformita' ai criteri contenuti nella presente legge". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".