IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'articolo  9, comma  1, lettera l),  della legge  28 gennaio
1994, n.  84, come  modificato dall'articolo  2 del  decreto-legge 21
ottobre 1996, n.  535, convertito, con modificazioni,  dalla legge 23
dicembre  1996,  n.  647,   riguardante  l'istituzione  dei  comitati
portuali;
  Visto l'articolo 15,  comma 1, della legge 28 gennaio  1994, n. 84,
come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
535, convertito, con modificazioni, dalla  legge 23 dicembre 1996, n.
647, concernente l'istituzione delle commissioni consultive locali;
  Ritenuto  che i  rappresentanti  dei lavoratori  delle imprese  che
operano  in  porto  e  dei dipendenti  dell'autorita'  portuale  sono
designati in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive
locali mediante sistema elettivo;
  Considerata la necessita' ai fini  della istituzione dei comitati e
delle commissioni surrichiamati di dover individuare le procedure per
l'espletamento delle elezioni dei  rappresentanti del personale sopra
indicato, anche  per assicurare una adeguata  uniformita' nei singoli
porti;
  Visto  l'articolo 2,  comma  8, lettera  l),  del decreto-legge  21
ottobre 1996, n.  535, convertito, con modificazioni,  dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato espresso  nell'adunanza
generale  del  5 giugno  1997,  nonche'  nell'adunanza della  sezione
consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998;
  Vista la comunicazione effettuata con nota n. 4151164 del 27 luglio
1998 al Presidente  del Consiglio dei Ministri  a norma dell'articolo
17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Le elezioni  dei rappresentanti dei lavoratori  delle imprese di
cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 e dei dipendenti
delle autorita'  portuali in seno alle  commissioni consultive locali
si svolgono  in tutti i porti  nazionali sotto la vigilanza  del capo
circondario  marittimo,   che  provvede,  anche  attraverso   un  suo
delegato, agli adempimenti appresso specificati:
  a) fissa  un mese prima  della scadenza dell'organo e,  con cadenza
quadriennale, la data delle  elezioni, dandone, almeno quarantacinque
giorni prima, avviso con ogni mezzo, al fine di assicurare la massima
diffusione,  indicandone il  giorno ed  il luogo  della riunione.  Il
giorno dovra' essere non festivo, e la durata della votazione di otto
ore;
  b)  espone nella  sede dell'ufficio  marittimo, dieci  giorni prima
della data dell'elezione, l'elenco  dei lavoratori delle imprese, che
si candidano.  L'elenco deve  essere compilato con  l'indicazione del
cognome e nome del candidato,  della data di nascita, dell'impresa od
autorita' portuale  di appartenenza. I candidati  vengono indicati in
ordine  alfabetico  e  contrassegnati   con  numero  progressivo.  Le
candidature  devono essere  presentate, presso  i rispettivi  uffici,
trenta giorni prima della data delle elezioni;
  c)  predispone tutto  il  materiale necessario  per lo  svolgimento
delle elezioni;
  d) individua il locale ove devono svolgersi le elezioni, nonche' le
disposizioni necessarie per un regolare svolgimento delle stesse;
  e) costituisce il seggio elettorale, che risulta composto nei porti
con un numero  di elettori superiori a 400 unita'  da 4 lavoratori, e
nei  porti  con  un  numero  di  elettori fino  a  400  unita'  da  2
lavoratori,  designati in  entrambi  i casi  dagli stessi  lavoratori
delle imprese e dai dipendenti  della autorita' portuale entro trenta
giorni  prima  della  data  delle  elezioni.  Al  seggio  elettorale,
presieduto dal capo  del circondario marittimo o da  un suo delegato,
partecipano  come osservatori  i rappresentanti  delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei dipendenti sopraindicati.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicate e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 9, comma 1, lettera l), della  legge
          28  gennaio  1994,  n. 84   (Riordino della legislazione in
          materia  portuale),  come  modificato  dall'art.    2   del
          decreto-legge  21   ottobre 1996,   n. 535, convertito, con
          modificazioni, dalla legge    23  dicembre  1996,  n.  647,
          pubbblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.    303  del  28
          dicembre 1996, e' il seguente:
            "Art. 9 (Comitato portuale). - 1. Il comitato portuale e'
          composto:
              a)-i) (omissis);
            l) da   sei rappresentanti dei    lavoratori,  dei  quali
          cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano  nel
          porto   ed   uno  eletto  dai  dipendenti    dell'autorita'
          portuale,  secondo le  modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro  dei  trasporti  e della   navigazione. In sede di
          prima     applicazione  della     presente     legge      i
          rappresentanti    dei  lavoratori     vengono     designati
          dalle        organizzazioni        sindacali   maggiormente
          rappresentantive  a  livello  nazionale e restano in carica
          per un quadriennio;
              (omissis)".
            - Il  testo dell'art. 15,  comma 1,   della citata  legge
          28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente:
            "1.  Con  decreto    del Ministro dei trasporti e   della
          navigazione e' istituita  in  ogni  porto  una  commissione
          consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori
          delle imprese che operano nel porto, da un   rappresentante
          dei       dipendenti    dell'autorita'      portuale      o
          dell'organizzazione portuale e da  sei rappresentanti delle
          categorie imprenditoriali, designati secondo le   procedure
          indicate  all'art.  9,  comma 1, lettere i) e l). Nei porti
          ove non esista  autorita'  portuale  i  rappresentanti  dei
          lavoratori  delle    imprese  sono  in  numero di sei.   La
          commissione  e' presieduta dal presidente    dell'autorita'
          portuale  ovvero, laddove non istituita, dal comandante del
          porto".
            -  Il comma  3 dell'art.   17   della legge    23  agosto
          1998,  n.    400  (Disciplina dell'attivita' di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio dei  Ministri),
          prevede   che con    decreto  ministeriale  possano  essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie    di  competenza del
          Ministro o  di autorita'  sottordinate al  Ministro, quanto
          la legge conferisca tale   potere.  Tali  regolamenti,  per
          materie  di  competenza di    piu'     Ministri,    possono
          essere    adottati      con     decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 16, della  legge 28 gennaio 1994, n.
          84, cosi' come integrato dall'art. 2,  comma    16-bis  del
          decreto-legge  21  ottobre  1996,  n,  535, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  23  dicembre  1996,    n.  647,
          pubblicata  nella    Gazzetta   Ufficiale n.   303 del   28
          dicembre 1996, e' il seguente:
            "Art. 16  (Operazioni portuali). -   1.  Sono  operazioni
          portuali  il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
          il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni  altro
          materiale, svolti nell'ambito portuale.
            2. Le  autorita' portuali  o, laddove  non istituite,  le
          autorita'    marittime    disciplinano    e        vigilano
          sull'espletamento  delle  operazioni  portuali,     nonche'
          sull'applicazione   delle   tariffe   indicate  da ciascuna
          impresa ai sensi del comma 5.
            3. L'esercizio   delle attivita'   di cui al    comma  1,
          espletate  per  conto     proprio    o   di    terzi,    e'
          soggetto  ad   autorizzazione dell'autorita'  portuale   o,
          laddove  non    istituita,    dell'autorita'  marittima. Le
          imprese autorizzate   sono iscritte  in  apposito  registro
          tenuto    dall'autorita'    portuale     o,   laddove   non
          istituita,  dall'autorita'  marittima   e sono soggette  al
          pagamento di  un canone annuo e alla   prestazione  di  una
          cauzione  determinati dalle medesime autorita'
            4.  Ai fini  del rilascio delle autorizzazioni di cui  al
          comma 3 da parte   dell'autorita' competente   il  Ministro
          dei  trasporti  e della navigazione,  con proprio  decreto,
          da  emanarsi entro  trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge determina:
            a)   i      requisiti   di      carattere   personale   e
          tecnicoorganizzativo,  di  capacita'   finanziaria,      di
          professionalita'      degli  operatori    e  delle  imprese
          richiedenti, adeguati  alle  attivita' da   espletare,  tra
          i  quali  la  presentazione di un  programma operativo e la
          determinazione di  un organico  di lavoratori  alle dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
            b) i criteri, le modalita' e   i  termini  in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione   ed   alla   revoca dell'atto
          autorizzatorio,  nonche'  ai relativi controlli;
            c) i  parametri per definire i  limiti minimi  e  massimi
          dei canoni annui e della cauzione in  relazione alla durata
          ed  alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti  presenti
          il volume degli  investimenti e le attivita' da espletare;
            d) i criteri inerenti  il    rilascio  di  autorizzazioni
          specifiche  per  l'esercizio  di  operazioni portuali,   da
          effettuarsi all'arrivo o alla partenza  di navi  dotate  di
          propri mezzi  meccanici  e di  proprio personale   adeguato
          alle    operazioni    da  svolgere,    nonche'    per    la
          determinazione   di   un   corrispettivo   e   di    idonea
          cauzione.    Tali  autorizzazioni  non rientrano nel numero
          massimo di cui al comma 7.
            5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1
          sono rese pubbliche.  Le  imprese   autorizzate   ai  sensi
          del   comma  3  devono comunicare   all'autorita'  portuale
          o,   laddove  non   istituita, all'autorita'  marittima  le
          tariffe  che   intendono   praticare   nei confronti  degli
          utenti, nonche' ogni successiva varizione.
            6.   L'autorizzazione ha  durata rapportata  al programma
          operativo proposto dall'impresa ovvero,  qualora  l'impresa
          autorizzata  sia  anche titolare   di concessione  ai sensi
          dell'art.  18,    durata  identica     a  quella      della
          concessione    medesima;   l'autorizzazione   puo'   essere
          rinnovata in  relazione a nuovi   programmi operativi  o  a
          seguito  del  rinnovo    della   concessione.   L'autorita'
          portuale    o,    laddove    non  istituita,    l'autorita'
          marittima    sono    tenute   a   verificare,   con cadenza
          almeno annuale,  il rispetto   delle condizioni    previste
          nel programma operativo.
            7.   L'autorita'   portuale   o, laddove  non  istituita,
          l'autorita' marittima,  sentita la  commissione  consultiva
          locale,  determina   il numero   massimo di  autorizzazioni
          che  possono essere  rilasciate ai sensi del   comma 3,  in
          relazione alle esigenze di  funzionalita' del porto  e  del
          traffico,   assicurando,   comunque,   il   massimo   della
          concorrenza nel settore.
            7-bis.  Le    disposizioni del presente   articolo non si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi  e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale".
            - Il  testo dell'art. 18 della   legge 28  gennaio  1994,
          n.  84, come modificato  da ultimo  dallart.  2, comma  17,
          del decreto-legge  21 ottobre 1996, n.    535,  convertito,
          con  modificazioni,   dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28  dicembre
          1996, e' il seguente:
            "Art.   18   (Concessione   di  aree e  banchine).  -  1.
          L'autorita' portuale e,  dove non istituita,  ovvero  prima
          del    suo  insediamento, l'organizzazione    portuale    o
          l'autorita'  marittima   danno    in concessione   le  aree
          demaniali    e le   banchine comprese  nell'ambito portuale
          alle  imprese  di   cui   all'art.   16,   comma   3,   per
          l'espletamento   delle  operazioni  portuali,  fatta  salva
          l'utilizzazione degli immobili da parte di  amministrazioni
          pubbliche    per  lo  svolgimento  di funzioni attinenti ad
          attivita' marittime e portuali. E'  altresi'  sottoposta  a
          concessione da parte dell'autorita' portuale, e laddove non
          istituita  dall'autorita'   marittima, la   realizzazione e
          la gestione  di opere attinenti  alle  attivita'  marittime
          e portuali  collocate  a  mare nell'ambito  degli   specchi
          acquei   esterni   alle    difese   foranee anch'essi    da
          considerarsi   a   tal   fine   ambito   portuale,  purche'
          interessati  dal traffico   portuale e   dalla  prestazione
          dei  servizi portuali   anche   per  la   realizzazione  di
          impianti  destinati  ad operazioni  di imbarco   e   sbarco
          rispondenti   alle funzioni  proprie dello scalo marittimo,
          come individuati  ai  sensi    dell'art.  4,  comma  3.  Le
          concessioni  sono  affidate,  previa    determinazione  dei
          relativi canoni,   anche    commisurati    all'entita'  dei
          traffici    portuali   ivi svolti,   sulla base   di idonee
          forme di    pubblicita',  stabilite    dal  Ministro    dei
          trasporti  e   della   navigazione,   di concerto   con  il
          Ministro delle  finanze,  con  proprio    decreto.  Con  il
          medesimo decreto sono altresi' indicati:
            a) la durata  della concessione, i poteri di  vigilanza e
          controllo  delle  autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario;
            b) i  limiti minimi dei  canoni che  i concessionari sono
          tenuti  a  versare  in  rapporto   alla      durata   della
          concessione,  agli  investimenti previsti, al valore  delle
          aree e degli    impianti  utilizzabili,  anche  commisurati
          all'entita'    dei traffici portuali ivi  svolti, ovvero al
          solo valore delle aree qualora   il  concessionario  rilevi
          gli impianti all'atto della concessione.
            2.    Con il  decreto di  cui  al comma  1 sono  altresi'
          indicati  i criteri cui   devono attenersi  le    autorita'
          portuali  o    marittime  nel rilascio delle concessioni al
          fine di  riservare  nell'ambito  portuale  spazi  operativi
          allo  svolgimento  delle  operazioni   portuali da parte di
          altre imprese non concessionarie.
            3.  Con il   decreto di cui al  comma 1, il Ministro  dei
          trasporti  e  della  navigazione    adegua  la   disciplina
          relativa     alle  concessioni  di  aree  e  banchine  alle
          normative comunitarie.
            4.  Per   le  iniziative  di  maggiore    rilevanza,   il
          presidente  dell'autorita' portuale puo' concludere, previa
          delibera del comitato portuale, con  le modalita'   di  cui
          al    comma  1,    accordi  sostitutivi della   concessione
          demaniale  ai  sensi dell'art.  11  della legge   7  agosto
          1990, n. 241.
            5.    Le concessioni   o gli  accordi sostitutivi  di cui
          al comma  4 possono comprendere anche la  realizzazione  di
          opere infrastrutturali.
            6.  Ai   fini del  rilascio della  concessione di cui  al
          comma    1  e'  richiesto  che  i   destinatari   dell'atto
          concessorio:
            a)  presentino,  all'atto della domanda, un  programma di
          attivita', assisitito  da idonee  garanzie,  anche di  tipo
          fideiussorio,   volto all'incremento dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto;
            b)    possiedano    adeguate   attrezzature tecniche   ed
          organizzative, idonee  anche dal  punto di   vista    della
          sicurezza  a soddisfare  le esigenze di un ciclo produttivo
          ed  operativo  a  carattere  continuativo  ed integrato per
          conto proprio e di terzi;
            c) prevedano un  organico di lavoratori  rapportato    al
          programma di attivita' di cui alla lettera a).
            7. In  ciascun porto l'impresa concessionaria  di un'area
          demaniale  deve esercitare direttamente l'attivita' per  la
          quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al  tempo
          stesso  concessionaria  di  altra  area    demaniale  nello
          stesso  porto,    a  meno    che l'attivita'   per la quale
          richiede una nuova concessione  sia differente da quella di
          cui alle concessioni   gia' esistenti nella    stessa  area
          demaniale,    e  non  puo' svolgere   attivita' portuali in
          spazi diversi da quelli   che le sono  stati  assegnati  in
          concessione.
            8.   L'autorita'   portuale   o, laddove  non  istituita,
          l'autorita'  marittima   sono   tenute   ad      effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al  fine di  verificare il
          permanere    dei  requisiti   in possesso   al momento  del
          rilascio  della    concessione   e    l'attuazione    degli
          investimenti  previsti  nel   programma di attivita' di cui
          al comma 6, lettera a).
            9. In  caso di mancata  osservanza degli obblighi assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento  degli  obiettivi indicati nel programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma    6,  lettera   a),   senza
          giustificato   motivo,   l'autorita'  portuale  o,  laddove
          non  istituita  l'autorita'  maritttima   revocano   l'atto
          concessorio.
            9-bis.   Le   disposizioni  del  presente    articolo  si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi  e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
          prodotti affini siti in ambito portuale".