IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, riguardante l'istituzione dei comitati portuali; Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, concernente l'istituzione delle commissioni consultive locali; Ritenuto che i rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto e dei dipendenti dell'autorita' portuale sono designati in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali mediante sistema elettivo; Considerata la necessita' ai fini della istituzione dei comitati e delle commissioni surrichiamati di dover individuare le procedure per l'espletamento delle elezioni dei rappresentanti del personale sopra indicato, anche per assicurare una adeguata uniformita' nei singoli porti; Visto l'articolo 2, comma 8, lettera l), del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997, nonche' nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998; Vista la comunicazione effettuata con nota n. 4151164 del 27 luglio 1998 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 e dei dipendenti delle autorita' portuali in seno alle commissioni consultive locali si svolgono in tutti i porti nazionali sotto la vigilanza del capo circondario marittimo, che provvede, anche attraverso un suo delegato, agli adempimenti appresso specificati: a) fissa un mese prima della scadenza dell'organo e, con cadenza quadriennale, la data delle elezioni, dandone, almeno quarantacinque giorni prima, avviso con ogni mezzo, al fine di assicurare la massima diffusione, indicandone il giorno ed il luogo della riunione. Il giorno dovra' essere non festivo, e la durata della votazione di otto ore; b) espone nella sede dell'ufficio marittimo, dieci giorni prima della data dell'elezione, l'elenco dei lavoratori delle imprese, che si candidano. L'elenco deve essere compilato con l'indicazione del cognome e nome del candidato, della data di nascita, dell'impresa od autorita' portuale di appartenenza. I candidati vengono indicati in ordine alfabetico e contrassegnati con numero progressivo. Le candidature devono essere presentate, presso i rispettivi uffici, trenta giorni prima della data delle elezioni; c) predispone tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni; d) individua il locale ove devono svolgersi le elezioni, nonche' le disposizioni necessarie per un regolare svolgimento delle stesse; e) costituisce il seggio elettorale, che risulta composto nei porti con un numero di elettori superiori a 400 unita' da 4 lavoratori, e nei porti con un numero di elettori fino a 400 unita' da 2 lavoratori, designati in entrambi i casi dagli stessi lavoratori delle imprese e dai dipendenti della autorita' portuale entro trenta giorni prima della data delle elezioni. Al seggio elettorale, presieduto dal capo del circondario marittimo o da un suo delegato, partecipano come osservatori i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei dipendenti sopraindicati.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 9, comma 1, lettera l), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, pubbblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, e' il seguente: "Art. 9 (Comitato portuale). - 1. Il comitato portuale e' composto: a)-i) (omissis); l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorita' portuale, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentantive a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio; (omissis)". - Il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente: "1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorita' portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'art. 9, comma 1, lettere i) e l). Nei porti ove non esista autorita' portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione e' presieduta dal presidente dell'autorita' portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quanto la legge conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 16-bis del decreto-legge 21 ottobre 1996, n, 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, e' il seguente: "Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. 2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5. 3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad autorizzazione dell'autorita' portuale o, laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Le imprese autorizzate sono iscritte in apposito registro tenuto dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorita' 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorita' competente il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnicoorganizzativo, di capacita' finanziaria, di professionalita' degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale o, laddove non istituita, all'autorita' marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche' ogni successiva varizione. 6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo. 7. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalita' del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale". - Il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato da ultimo dallart. 2, comma 17, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, e' il seguente: "Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1. L'autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a concessione da parte dell'autorita' portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati i criteri cui devono attenersi le autorita' portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie. 3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie. 4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. 6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto concessorio: a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assisitito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita' di cui alla lettera a). 7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. 8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6, lettera a). 9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non istituita l'autorita' maritttima revocano l'atto concessorio. 9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini siti in ambito portuale".