IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con 
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante  tra
l'altro,  l'istituzione  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive; 
  Visto, in particolare, l'articolo 30, comma 5, che in  deroga  alle
disposizioni del comma 2, prevede che con decreto del Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la  conferenza  Statoregioni,  sono
stabiliti le modalita' e i termini del versamento mensile di  acconto
dell'imposta dovuta dagli organi  e  amministrazioni  dello  Stato  e
dagli enti pubblici; 
  Vista, altresi', la necessita' di prevedere  che  le  modalita'  di
versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui  all'articolo
50 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,  trattenuta  dalle
amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello   Stato   anche   ad
ordinamento autonomo, sui redditi di lavoro dipendente  e  su  quelli
assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  917   del   1986   nonche'   sui   trattamenti
pensionistici erogati dai  medesimi  soggetti,  siano  le  stesse  di
quelle  previste  per  il  versamento  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive da parte dei citati soggetti; 
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze  del  24  marzo  1998,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  26  marzo  1998  -  serie
generale - n. 71, con il quale in attuazione del citato articolo  30,
comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997  sono  state
stabilite, in via d'urgenza, le modalita' e i termini del  versamento
mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni
dello Stato e dagli enti pubblici, nonche' le modalita' di versamento
dell'addizionale regionale  all'IRPEF  di  cui  all'articolo  50  del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997; 
  Ritenuto, peraltro, che il decreto ministeriale previsto dal citato
articolo 30, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,
risulta preordinato a dettare norme di natura  regolamentare  e  deve
conseguentemente venire adottato nel rispetto della procedura e delle
forme previste dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge  24  agosto
1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della  citata  legge  n.  400  del
1988; 
  Visto il parere espresso dalla conferenza Stato- regioni in data 19
marzo 1998; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi del 15 giugno 1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata  legge  n.  400  del
1988 effettuata con nota n. 3-3995 del 23 luglio 1998; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  Il  versamento  dell'acconto   dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive previsto dall'articolo 30, comma 5, del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dovuto  dagli  organi  e  dalle
amministrazioni dello  Stato  e  dagli  enti  pubblici  di  cui  agli
articoli 87, comma 1, lettere c) e d), e 88  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' effettuato  in  favore  delle
regioni e province autonome con le seguenti modalita'. 
  2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano il versamento
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  con  emissione  di
titolo di spesa estinguibile mediante  accreditamento  ai  pertinenti
conti correnti istituiti con  il  decreto  interministeriale  di  cui
all'articolo 40 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
  3. Le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  nonche'
gli enti previdenziali elencati nellatabella B  allegata  alla  legge
del 29 ottobre 1984, n.  720,provvedono  al  versamento  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive con operazioni di giroconto  dai
propri conti ordinari presso la tesoreria centrale ai conti  correnti
istituiti ai sensi dell'articolo 40 del predetto decreto  legislativo
n. 446 del 1997. 
  4. Le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo,  titolari  di  contabilita'  speciali,  o  di   ordini   di
accreditamento, gli ordinatori secondari di spese statali nonche'  le
amministrazioni degli organi costituzionali effettuano  i  versamenti
dovuti  con  emissione  di  titolo  di  spesa  estinguibile  mediante
accreditamento alle pertinenti contabilita' speciali di  girofondi  o
negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi  del  predetto
decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme  a
quello allegato al presente decreto. 
  5. Gli enti pubblici, elencati nella tabella A della legge  n.  720
del 1984 titolari di contabilita' speciali, provvedono al  versamento
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con  operazione  di
giroconto  dalle  proprie  contabilita'  speciali   alle   pertinenti
contabilita' speciali di girofondi. 
  6.  Gli  enti  pubblici  diversi  da  quelli  indicati  nei   commi
precedenti  corrispondono   l'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive mediante bollettino di conto corrente postale. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidenze    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

    
           Note alle premesse: 
            - Il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          recante:   "Istituzione   dell'imposta   regionale    sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  23   dicembre   1997,   n.   298,
          supplemento ordinario n. 252/L.  E'  stato  successivamente
          modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n.  137,
          recante: "Disposizioni correttive del  decreto  legislativo
          15  dicembre  1997,  n.  446,   concernente   l'istituzione
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,   la
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  l'istituzione  di  un'addizionale
          regionale  a  tale  imposta,  nonche'  il  riordino   della
          disciplina dei tributi locali"  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 maggio 1998, n. 107. 
            - Si riporta di seguito il testo dell' art. 30, comma 2 e
          comma 5, del sopra citato decreto legislativo  15  dicembre
          1997, n. 446: 
            "2. L'imposta dovuta a  ciascuna  regione  in  base  alla
          dichiarazione e' riscossa mediante versamento del  soggetto
          passivo  da  eseguire  con  le  modalita'  e  nei   termini
          stabiliti per le imposte sui redditi". 
            "5. In deroga alla disposizione del comma 2 gli organi  e
          le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici indicati
          nell'art.  3,  comma  1,  lettera  e),  versano   l'acconto
          mensilmente, con le modalita' e nei termini  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,  sentita  la  conferenza  Statoregioni,  in   un
          importo pari a quello  risultante  dall'applicazione  delle
          aliquote e dei  limiti  previsti  nell'art.  16,  comma  2,
          all'ammontare  delle  retribuzioni  e  dei   compensi   ivi
          indicati   corrisposti   nel   mese   precedente.   Qualora
          l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna regione sia pari
          o inferiore a L. 20.000,  l'obbligo  di  versamento  rimane
          sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma
          complessiva  da  versare  sia  almeno  pari   al   predetto
          importo". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 50 del
          citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: 
            "Art.   50    (Istituzione    dell'addizione    regionale
          all'imposta sul reddito delle persone  fisiche).  -  1.  E'
          istituita l'addizionale regionale all'imposta  sul  reddito
          delle  persone  fisiche.  L'addizionale  regionale  non  e'
          deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. 
            2.  L'addizionale  regionale  e'  determinata  applicando
          l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha
          la residenza, al reddito complessivo  determinato  ai  fini
          dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  al  netto
          degli  oneri  deducibili  riconosciuti  ai  fini  di   tale
          imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso
          anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al  netto
          delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui
          agli articoli 14 e  15  del  citato  testo  unico,  risulta
          dovuta. 
            3. L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al  comma
          1 e' fissata, tra lo 0,50 per cento e  l'1  per  cento,  da
          ciascuna regione con proprio provvedimento,  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno
          precedente a quello cui l'addizionale si riferisce. 
            4. Relativamente ai redditi di  lavoro  dipendente  e  ai
          redditi assimilati a quelli di  lavoro  dipendente  di  cui
          agli articoli 46 e 47 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   l'addizionale
          regionale e' trattenuta dai sostituti d'imposta di cui agli
          articoli  23  e  29  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  come  sostituiti,
          rispettivamente, dall'art. 7, comma 1, lettere  d)  ed  f),
          del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314,  all'atto
          dellaeffettuazione delle operazioni di conguaglio  relative
          a detti redditi. L'importo  trattenuto  e'  indicato  nella
          certificazione unica  di  cui  all'art.  7-bis  del  citato
          decreto n. 600 del 1973 come sostituto dal citato  art.  7,
          comma 1, lettera b), dello stesso  decreto  legislativo  n.
          314 del 1997 che i sostituti sono obbligati a consegnare al
          sostituito. 
            5. L'addizionale regionale di cui al comma 1 e'  versata,
          in unica  soluzione  e  con  le  modalita'  e  nei  termini
          previsti per il  versamento  delle  ritenute  e  del  saldo
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   alla
          regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla
          data  del  31   dicembre   dell'anno   cui   si   riferisce
          l'addizionale stessa, ovvero relativamente  ai  redditi  di
          lavoro dipendente e  a  quelli  assimilati  a  questi  alla
          regione in  cui  il  sostituito  ha  il  domicilio  fiscale
          all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio
          relative a detti redditi. 
            6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento,
          la riscossione, il contenzioso, le  sanzioni  e  tutti  gli
          aspetti non disciplinati  espressamente,  si  applicano  le
          disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche. Le regioni partecipano alle  attivita'  di
          liquidazione  e  accertamento  dell'addizionale   regionale
          segnalando elementi  e  notizie  utili  e  provvedono  agli
          eventuali rimborsi richiesti dagli  interessati  dopo  aver
          acquisito gli elementi necessari  presso  l'amministrazione
          finanziaria. 
            7. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241,  recante  norme  di  semplificazione  degli
          adempimenti dei contribuenti riguardanti  la  dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
          versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
          fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema  di
          gestione  delle  dichiarazioni,  dopo  la  lettera  d),  e'
          aggiunta la  seguente:  ''dbis)  all'addizionale  regionale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche''. 
            8. Per gli anni 1998 e 1999  l'aliquota  dell'addizionale
          regionale di cui al comma 1 e' fissata nella  misura  dello
          0,5 per cento su  tutto  il  territorio  nazionale".  -  Si
          riporta di seguito il testo dell'art. 46  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          recante: "Testo  unico  imposte  sui  redditi",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del  31  dicembre  1986,  n.  302,
          supplemento  ordinario,  come  successivamente   modificato
          dall'art. 1, del decreto legislativo 2 settembre  1997,  n.
          314,   recante:   "Armonizzazione,   razionalizzazione    e
          semplificazione delle disposizioni fiscali e  previdenziali
          concernenti i redditi di lavoro dipendente e  dei  relativi
          adempimenti da parte  dei  datori  di  lavoro",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 19  settembre  1997,  n.  219,
          supplemento ordinario n. 188/L: 
            "Art. 46. - 1. Sono redditi di lavoro  dipendente  quelli
          che derivano da rapporti aventi per oggetto la  prestazione
          di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto
          la direzione di  altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio
          quando e' considerato lavoro dipendente  secondo  le  norme
          della legislazione sul lavoro. 
            2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente:
          a) le pensioni  di  ogni  genere  e  gli  assegni  ad  esse
          equiparati; b) le somme di cui all'art. 429, ultimo  comma,
          del codice di procedura civile". - Si riporta di seguito il
          testo  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  successivamente
          modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 2  settembre
          1997, n. 314, gia' citato in nota: 
            "Art. 47. - 1.  Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente: a) i compensi percepiti,  entro  i  limiti  dei
          salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori
          soci  delle  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  delle
          cooperative di servizi, delle  cooperative  agricole  e  di
          prima  trasformazione  dei  prodotti   agricoli   e   delle
          cooperative della piccola  pesca;  b)  le  indennita'  e  i
          compensi percepiti a carico  di  terzi  dai  prestatori  di
          lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a  tale
          qualita',  ad  esclusione  di  quelli  che   per   clausola
          contrattuale devono essere riservati al datore di lavoro  e
          di quelli che,  per  legge  devono  essere  riversati  allo
          Stato; c) le somme da  chiunque  corrisposte  a  titolo  di
          borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante; d)  le  remunerazioni  dei
          sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera  a),  e  34
          della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e  i
          supplementi di congrua di cui  all'art.  33,  primo  comma,
          della legge 26 giugno 1974,  n.  343;  e)  i  compensi  per
          l'attivita' libero professionale intramuraria del personale
          dipendente del Servizio sanitario nazionale, del  personale
          di cui  all'art.  102  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del  personale  di  cui
          all'art. 6, comma 5, del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e  alle
          condizioni di cui all'art.  1,  comma  7,  della  legge  23
          dicembre 1996, n.  662;  f)  le  indennita'  i  gettoni  di
          presenza e gli  altri  compensi  corrisposti  dallo  Stato,
          dalle regioni, dalle province e dai comuni per  l'esercizio
          di pubbliche funzioni nonche'  i  compensi  corrisposti  ai
          membri delle commissioni tributarie, ai giudici di  pace  e
          agli esperti del Tribunale di sorveglianza,  ad  esclusione
          di quelli che  per  legge  debbono  essere  riversati  allo
          Stato; g) le indennita' di cui all'art. 1  della  legge  31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo,  e  le  indennita',   comunque
          denominate, percepite per le  cariche  elettive  e  per  le
          funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della  Costituzione
          e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
          assegni vitalizi percepiti in dipendenza  dalla  cessazione
          delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno  del
          Presidente della Repubblica; h) le rendite vitalizie  e  le
          rendite a tempo determinato, costituite a  titolo  oneroso;
          h-bis)  le  prestazioni  comunque  erogate  in   forma   di
          trattamento periodico ai sensi del decreto  legislativo  21
          aprile  1993,  n.  124,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni; i)  gli  altri  assegni  periodici,  comunque
          denominati, alla cui produzione non concorrono  attualmente
          ne' capitale ne'  lavoro,  compresi  quelli  indicati  alle
          lettere h) e i) del comma 1  dell'art.  10  tra  gli  oneri
          deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera  c)  del
          comma 1 dell'art. 41; l) i compensi percepiti dai  soggetti
          impegnati in lavori  socialmente  utili  in  conformita'  a
          specifiche disposizioni normative. 
            2. I redditi di cui alla lettera  a)  del  comma  1  sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello schedario generale della cooperazione,  che  nel  suo
          statuto siano inderogabilmente indicati  i  principi  della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi  siano
          effettivamente osservati. 
            3. Per i redditi indicati alle lettere e), f) g), h) e i)
          del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente
          non comporta le detrazioni previste  dall'art.  l3".  -  Il
          decreto 24  marzo  1998  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica,   recante:   "Disciplina   delle
          modalita' e dei termini di versamento dell'acconto  mensile
          dell'Irap dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti
          pubblici, da adottare ai sensi dell'art. 30, comma  5,  del
          decreto  legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446",   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo  1998,  n.
          71. La successiva rettifica, con il decreto 3 giugno  1998,
          recante:  "Rettifica  del  bollettino  di  conto   corrente
          postale Irap allegato  al  decreto  ministeriale  24  marzo
          1998, concernente le modalita' e i  termini  di  versamento
          mensile  di  acconto  dell'Irap  dovuta  dagli   organi   e
          amministrazioni dello Stato e degli  altri  enti  pubblici,
          emanato  ai  sensi  dell'art.  30,  comma  5,  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997", e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'8 giugno 1998,  n.  131.  -  Si  riporta  di
          seguito il testo dell'art. 17, comma 3  e  comma  4,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400   recante:   "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214.  "3.  Con  decreto
          ministeriale  possono  essere  adottati  regolamenti  nelle
          materie  di  competenza  del  Ministro   o   di   autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la  necesita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
           Note all'art. 1: 
            - L'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre
          1997, n. 446, e' gia' riportato nelle note alle premesse. 
            - Si riporta di seguito il testo dell'art. 87,  comma  1,
          lettera c), e lettera d), del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  con  successive
          modificazioni. 
            "Art.  87  (Soggetti  passivi).  -   1.   Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: 
            a) - b) (Omissis); 
            c) gli enti pubblici e privati  diversi  dalle  societa',
          residenti nel territorio dello Stato,  che  non  hanno  per
          oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'
          commerciali; 
            d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  con  o  senza
          personalita' giuridica, non residenti nel territorio  dello
          Stato". 
            - Si riporta di seguito il testo dell'art. 88 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22 
          dicembre 1986, n. 917, con successive modificazioni. 
            "Art. 88. - 1. Gli  organi  e  le  amministrazioni  dello
          Stato, compresi quelli ad ordinamento  autonomo,  anche  se
          dotati di personalita' giuridica, i comuni, i consorzi  tra
          enti locali, le associazioni e gli enti gestori  di  demani
          collettivi, le comunita' montane, le province e le  regioni
          non sono soggetti all'imposta. 
             2. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali: 
            a) l'esercizio di  funzioni  statali  da  parte  di  enti
          pubblici; 
            b) l'esercizio di attivita' previdenziali,  assistenziali
          e  sanitarie  da   parte   di   enti   pubblici   istituiti
          esclusivamente a tal fine,  comprese  le  unita'  sanitarie
          locali". 
            - Si riporta di seguito il testo dell'art. 40 del  citato
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
            "Art. 40.  -  1.  Ai  fini  del  versamento  dell'imposta
          regionale sulle  attivita'  produttive  e  dell'addizionale
          regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche  di
          cui all'art. 50 alle  regioni,  sono  istituiti  presso  la
          tesoreria centrale dello  Stato  specifici  conti  correnti
          infruttiferi  intestati  alle  regioni  e   alle   province
          autonome di Trento  e  Bolzano  e,  presso  le  sezioni  di
          tesoreria provinciale dello Stato operanti  nei  capoluoghi
          di regione e nelle predette province  autonome,  specifiche
          contabilita' speciali di girofondi  intestate  alle  stesse
          regioni e province autonome. 
            2. Con decreto del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          delle finanze, sentita  la  conferenza  Statoregioni,  sono
          stabilite le modalita' di riversamento delle somme riscosse
          sui conti di cui al comma 1 (*). 
            3. Al fine del versamento  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'   produttive   e    dell'addizionale    regionale
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
          all'art. 50 non si applica il secondo  comma  dell'art.  63
          del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440". 
           ---------- 
            (*) Decreto emanato in data 24 marzo  1998  e  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71. 
            - Si riporta di seguito la tabella B, allegata alla legge
          29 ottobre 1984, n. 720, recante: "Istituzione del  sistema
          di  tesoreria  unica  per  enti  e   organismi   pubblici",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1984, n.
          298: 
                                                            Tabella B 
           Disposizioni varie (Varie). 
           Regioni a statuto ordinario e speciale, province  autonome
          di Trento e Bolzano. 
            INPS. 
            ENPAS. 
            INAIL. 
            Istituto postelegrafonici. 
            Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri  dello
          Stato. 
            Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). 
            Sezione speciale fondo interbancario di garanzia. 
            Cassa conguaglio per il settore elettrico. 
            Cassa conguaglio per il settore telefonico. 
            Cassa conguaglio zucchero. 
            Ente nazionale risi. 
  Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Cassa per
  il credito alle imprese artigiane. 
            Fondo centrale  garanzia  per  le  autostrade  e  per  le
          ferrovie metropolitane. 
            SACE - Sezione speciale per l'assicurazione  del  credito
          all'esportazione. 
            Medio credito centrale. 
            Fondo straordinario per il  piano  di  rinascita  regione
          sarda. 
            Fondo per la  riforma  dell'assetto  agropastorale  della
          Sardegna. 
            Fondo per il piano straordinario per la rinascita 
          economica e sociale della Sardegna". 
            - Si riporta di seguito la tabella A allegata alla  legge
          29 ottobre 1984, n. 720 recante: "Istituzione  del  sistema
          di  tesoreria  unica  per  enti  ed  organismi   pubblici",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1984, n. 
          298: 
                                                            Tabella A 
           Disposizioni varie (Varie). 
            Province. 
            Comuni,  con  esclusione  di   quelli   con   popolazione
          inferiore a 8.000 abitanti. 
            Consorzi e associazioni di  comuni  e  di  province,  con
          popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti. 
            Comunita' montane, con popolazione complessiva 
          montana non inferiore a 20.000 abitanti. 
            Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici. 
            Enti parchi nazionali. 
            Cassa integrativa personale telefonico statale. 
            Consorzio del porto di Bari. 
            Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e  la  trasformazione
          fondiaria in Puglia e Lucania. 
            Gestione governativa dei servizi pubblici di  navigazione
          di linea sui laghi Maggiore, di Garda e di Como. 
            Gestioni governative ferroviarie. 
  Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).  Istituto
  nazionale per il commercio estero. 
            Croce rossa italiana. 
            Camere   di   commercio,   industria,    artigianato    e
          agricoltura. 
            Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti 
          pubblici per l'edilizia residenziale. 
            Istituto  nazionale  per  lo  studio  della   congiuntura
          (ISCO). 
            Commissione  nazionale  per  le  societa'  e   la   borsa
          (CONSOB). 
            Azienda autonoma di assistenza al volo per il 
          traffico aereo generale. 
            Istituto  di  vigilanza   sulle   assicurazioni   private
          (ISVAP). 
            Istituto centrale di statistica (ISTAT). 
            Aziende municipalizzate di trasporto e consorzi di 
          comuni e di province per i servizi di trasporto. 
            Istituto nazionale di fisica nucleare. 
            Consiglio nazionale delle ricerche. 
            Comitato nazionale per le  ricerche  e  per  lo  sviluppo
          dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA). 
            Aereo club d'Italia. 
            Club alpino italiano. 
            Registro aeronautico italiano. 
            Universita'    statali,    istituti     di     istruzione
          universitaria, istituti per il diritto allo studio 
          universitario e istituti per lo studio universitario. 
            Enti  autonomi  lirici  ed   istituzioni   concertistiche
          assimilate. 
            Ente nazionale corse al trotto. 
            Ente nazionale italiano turismo. 
            Ente nazionale sementi elette. 
            Ente nazionale per la cellulosa e la carta. 
            Ente nazionale per il cavallo italiano. 
            Istituto elettronico  nazionale  ''Galileo  Ferraris''  -
          Torino. 
            Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura
          navale (Vasca navale). 
            Istituto nazionale della nutrizione. 
            Istituto nazionale economia agraria. 
            Istituto nazionale di geofisica. 
            Istituto nazionale di ottica. 
            Jochey club d'Italia. 
            Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici. 
            Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste. 
            Stazione zoologica ''Antonio Dohrm'' di Napoli. 
            Societa' degli Steeple - chases d'Italia. 
            Enti regionali di sviluppo agricolo. 
            Istituti zooprofilattici sperimentali. 
            Istituti sperimentali agrari. 
            Stazioni sperimentali per l'industria. 
            Enti provinciali per il turismo. 
            Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. 
            Aziende di promozione turistica. 
            Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e
          locali. 
            Consorzio canale Milano - Cremona - Po. 
            Ente acquedotti siciliani. 
            Ente autonomo acquedotto pugliese. 
            Ente autonomo del Flumendosa. 
            Ente  autonomo  per  la  bonifica,  l'irrigazione  e   la
          valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia,
          Siena, e Terni. 
            Ente ospedaliero ''Policlinico San Matteo'' - Pavia. 
            Istituto di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico
          ''Saverio De Bellis'' Castellana Grotte. 
            Istituto  centrale   per   la   ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata alla pesca marittima. 
            Istituto di biologia della selvaggina. 
            Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma. 
            Istituto ''Giannina Gaslini'' - Genova. 
            Istituto nazionale per lo studio e la cura dei  tumori  -
          Milano. 
            Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori -
          Genova. 
            Istituto  nazionale  di  riposo  e   cura   per   anziani
          ''Vittorio Emanuele II'' - Ancona. 
            Istituto neurologico ''Carlo Besta'' - Milano. 
            Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna. 
            Istituto per lo sviluppo della formazione 
          professionale dei lavoratori. 
            Ospedale Maggiore - Milano. 
            Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). 
            Istituti  regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativo (IRRSAE). 
            Centro europeo dell'educazione (CEDE). 
            Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP). 
            Consorzio per la zona agricola industriale di Verona. 
            Ente zona industriale di Trieste. 
            Istituto agronomico per l'Oltremare. 
            Istituto nazionale per le conserve alimentari. 
            Istituto nazionale di alta matematica. 
            Ente siciliano di elettricita'. 
            Consorzio dell'Adda. 
            Consorzio del Ticino. 
            Consorzio dell'Oglio. 
            Consorzio idrovia Padova - Venezia. 
            Ospedale per l'infanzia e ''Pie fondazioni Burlo 
          Garofalo e Alessandro ed Aglaia De Manussi'' - Trieste. 
            Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). 
            Federazioni sportive nazionali. 
            Ospedale oncologico - Bari. 
            Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione  e  lo
          sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica
          della provincia di Trieste. 
            Lega navale italiana. 
            Istituto papirologico ''Girolamo Vitelli''. 
            Centro sperimentale di cinematografia. 
            Ente teatrale italiano. 
            Ente  autonomo  ''Esposizione  triennale   internazionale
          delle arti decorative ed industriali moderne e 
          dell'architettura moderna'' di Milano. 
            Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma. 
            Ente autonomo ''La Biennale di Venezia''. 
            Ente per il Museo nazionale della scienza e 
          della tecnica ''Leonardo da Vinci'' in Milano. 
            Accademia nazionale dei Lincei. 
            Istituto italiano di medicina sociale. 
            Istituto nazionale del dramma antico. 
            Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente. 
            Istituto italoafricano. 
            Comitato per l'intervento nella SIR. 
            Comitato di liquidazione EAGAT. 
            Consorzi di bonifica. 
            Agenzia spaziale italiana".