IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, che abroga, a partire dal  1  gennaio  1999,  l'imposta
erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione  dei  veicoli  al
pubblico registro automobilistico, di  cui  alla  legge  23  dicembre
1977, n. 952, e la relativa addizionale provinciale di cui alla legge
28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 48; 
  Visto l'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, che attribuisce alle province la facolta' di  istituire
l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalita' di iscrizione,
trascrizione  ed  annotazione  dei  veicoli  richieste  al   pubblico
registro automobilistico, con decorrenza dal 1 gennaio 1999, a  norma
dell'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997; 
  Visto l'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo n.  446  del
1997, il quale dispone che con decreto  del  Ministro  delle  finanze
sono stabilite le misure della imposta  provinciale  di  trascrizione
per tipo e potenza dei veicoli, in modo da garantire  il  complessivo
gettito  dell'imposta  erariale  di   trascrizione,   iscrizione   ed
annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e  della
relativa addizionale provinciale; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n.  223,
che stabilisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della  legge  27
dicembre 1997, n. 449,  le  nuove  misure  dell'imposta  erariale  di
trascrizione  calcolate  sulla  base  della  potenza  effettiva   dei
veicoli; 
  Visto l'articolo 3, commi da 48 a 55, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, che istituisce l'addizionale provinciale all'imposta erariale
di trascrizione  in  misura  da  determinare  da  parte  di  ciascuna
provincia da un minimo dell'80  ad  un  massimo  del  100  per  cento
dell'imposta erariale dovuta; 
  Visto l'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
che stabilisce che gli  atti  di  natura  traslativa  o  dichiarativa
aventi ad oggetto i veicoli adattati ai portatori di handicap, di cui
ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 8,  sono  esenti  dal  pagamento
della imposta erariale di trascrizione, della addizionale provinciale
all'imposta erariale di trascrizione e dall'imposta di registro; 
  Visto l'articolo 17, comma 39, della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, che dispone che l'imposta erariale di trascrizione non e' dovuta
per i motocicli di qualsiasi tipo; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare  le  misure  dell'imposta
provinciale di  trascrizione  applicando  all'ammontare  dell'importo
stabilito per ogni formalita' della tabella dell'imposta erariale  di
trascrizione, allegata alla legge 23  dicembre  1977,  n.  952,  come
modificata dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio  1998,  n.
223, la media corretta delle aliquote della  addizionale  provinciale
fissate da ogni provincia; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 ottobre 1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
inviata con nota n. 3-5144 del 9 novembre 1998; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da  applicare
alle  formalita'  di  iscrizione,  trascrizione  ed  annotazione  dei
veicoli  richieste  al  pubblico   registro   automobilistico,   sono
stabilite nella tariffa di cui alla allegata tabella,  che  fa  parte
integrante del presente regolamento, distintamente per tipo e potenza
dei veicoli. 
  2. Le misure dell'imposta di cui al comma 1  si  applicano  con  le
modalita' di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446. 
  3. Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione gli atti di
natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto  veicoli  adattati
ai  soggetti  portatori  di  handicap,  indicati  nei  commi  1  e  3
dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
   Roma, 27 novembre 1998 
 
                                                   Il Ministro: Visco 
 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998 
  Registro n. 3 Finanze, foglio n. 60 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  reca:
          "Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali". Si riporta  il  testo
          degli articoli 51, 56 e 66: 
            "Art. 51 (Imposte e tasse abolite). - 1.  Dal  1  gennaio
          1998 sono abolite le tasse sulle  concessioni  comunali  di
          cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978,  n  702,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio  1979,
          n. 3. 
             2. Dal 1 gennaio 1999 sono abolite: 
            a) le tasse per l'occupazione di spazi ed aree  pubbliche
          di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
          n. 507, e all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281; 
            b) l'imposta  erariale  di  trascrizione,  iscrizione  ed
          annotazione    dei    veicoli    al    pubblico    registro
          automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952; 
            c)  l'addizionale  provinciale  all'imposta  erariale  di
          trascrizione di cui all'art. 3, comma 48,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549. 
            3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi  1
          e  2,  i  cui  presupposti  di  imposizione  si  verificano
          anteriormente alla data  dalla  quale,  nei  confronti  dei
          singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, 
          sono effettuati anche successivamente a tale data". 
            "Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). -  1.  Le
          province possono con regolamento adottato a norma dell'art.
          52, istituire l'imposta  provinciale  sulle  formalita'  di
          trascrizione,  iscrizione  ed   annotazione   dei   veicoli
          richieste  al  pubblico  registro  automobilistico,  avente
          competenza nel  proprio  territorio,  ai  sensi  del  regio
          decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento
          di cui al regio decreto 29 luglio  1927,  n.  1814,  e  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
            2. L'imposta e' applicata sulla base di apposita  tariffa
          determinata secondo le modalita' di cui al comma 11, le cui
          misure potranno  essere  aumentate,  anche  con  successiva
          deliberazione approvata nel termine  di  cui  all'art.  54,
          fino ad un massimo del venti per cento, ed  e'  dovuta  per
          ciascun veicolo al momento della richiesta  di  formalita'.
          E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito  ed
          in  virtu'  dello  stesso  atto   devono   eseguirsi   piu'
          formalita'. Le  maggiorazioni  di  gettito  conseguenti  al
          suddetto eventuale aumento non saranno  computate  ai  fini
          della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi  del
          decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai  fini  della
          perequazione della capacita' fiscale tra province. 
            3. Le province notificano entro dieci giorni  dalla  data
          di  esecutivita'  copia   autentica   della   deliberazione
          istitutiva o  modificativa  delle  misure  dell'imposta  al
          competente  ufficio  provinciale  del   pubblico   registro
          automobilistico e all'ente che  provvede  alla  riscossione
          per gli adempimenti di competenza. 
            4. Con lo stesso  regolamento  di  cui  al  comma  1,  le
          province disciplinano la liquidazione, la riscossione e  la
          contabilizzazione dell'imposta provinciale di  trascrizione
          e  i  relativi  controlli,  nonche'  l'applicazione   delle
          sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
          stessa in misura non inferiore ad una volta ne' superiore a
          quattro volte  l'imposta  dovuta.  Detti  adempimenti  sono
          affidati allo stesso concessionario della riscossione delle
          tasse automobilistiche il quale riversa alla  tesoreria  di
          ciascuna provincia nel cui territorio sono  state  eseguite
          le relative formalita'  le  somme  riscosse  inviando  alla
          provincia stessa la relativa  documentazione.  In  caso  di
          affidamento in concessione a terzi della riscossione  delle
          tasse automobilistiche e dell'imposta di cui  al  comma  1,
          deve,  comunque,  essere  assicurata  l'esistenza   di   un
          archivio nazionale dei dati  fiscali  relativi  ai  veicoli
          iscritti nel pubblico registro  automobilistico.  L'imposta
          suppletiva deve essere richiesta dalla provincia  entro  il
          termine di tre anni dalla data  in  cui  la  formalita'  e'
          stata  eseguita.  Ai  rimborsi  dell'imposta  provvede   la
          competente provincia. 
            5. Le province autonome di Trento  e  Bolzano  provvedono
          all'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  4,  in
          conformita' ai  rispettivi  statuti  e  relative  norme  di
          attuazione. 
            6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati,  da  chiunque
          effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno 
          commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. 
            7. Alle formalita' richieste ai sensi e per  gli  effetti
          dell'art. 2688 del codice civile, si applica un'imposta 
          pari al doppio della relativa tariffa. 
            8. Relativamente agli atti  societari  e  giudiziari,  il
          termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
          relativa  imposta  decorre  a  partire   dal   sesto   mese
          successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese  e
          comunque entro sessanta giorni dalla effettiva restituzione
          alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti. 
            9. Le controversie concernenti l'imposta  provinciale  di
          trascrizione, le sanzioni e  gli  accessori  sono  soggette
          alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo  le
          disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
          546. 
            10.  Le  formalita'  di   trascrizione,   iscrizione   ed
          annotazione respinte dagli uffici provinciali del  pubblico
          registro  automobilistico  anteriormente   al   1   gennaio
          dell'anno dal quale ha effetto il  regolamento  di  cui  al
          comma 1, sono  soggette,  nel  caso  di  ripresentazione  a
          partire da tale data, alla disciplina relativa  all'imposta
          provinciale.   L'imposta   erariale   di   trascrizione   e
          l'addizionale  provinciale   eventualmente   versate   sono
          rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria
          e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati. 
            11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
          le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo
          e potenza dei veicoli,  in  misura  tale  da  garantire  il
          complessivo gettito dell'imposta erariale di  trascrizione,
          iscrizione e annotazione dei veicoli al  pubblico  registro
          automobilistico e la relativa addizionale provinciale". 
            "Art. 66 (Entrata in vigore). - 1.  Il  presente  decreto
          entra in vigore il 1  gennaio  1998.  Le  disposizioni  del
          titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che  hanno
          inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto  dal
          comma 2. 
            2.  La  revisione  delle  aliquote  e  del  numero  degli
          scaglioni di reddito prevista  dall'art.  46  del  presente
          decreto ha effetto per  i  periodi  di  imposta  che  hanno
          inizio  dopo  il  31  dicembre  1999  per  gli   emolumenti
          arretrati di cui all'art. 16,  comma  1,  lettera  b),  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917". 
            -  La  legge  23  dicembre  1977,  n.  952,   concernente
          l'istituzione dell'imposta  erariale  di  trascrizione,  e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale
          - n. 356 del 31 dicembre 1977. 
            - Il testo dell'art. 3, comma 48, della legge n. 549/1995
          (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il
          seguente: 
            "48.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  l'addizionale
          regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal
          decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' sostituita
          dall'addizionale  provinciale   all'imposta   erariale   di
          trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute
          nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e
          dell'art. 10 del decreto-legge  29  aprile  1994,  n.  260,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno  1994,
          n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia  alle
          regioni sono trasferiti  alle  province.  L'addizionale  si
          applica  in  tutto  il  territorio  nazionale.  Qualora  la
          perdita di  entrata  per  le  regioni  non  sia  compensata
          dall'entrata in libera disponibilita' di cui al comma 27 si
          provvedera' con contestuale aumento delle quote  del  fondo
          perequativo di cui al comma  2  del  presente  articolo,  e
          contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote  per
          le regioni che presentino una eccedenza di entrata". 
            - Il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n.
          223, concernente le nuove misure dell'imposta  erariale  di
          trascrizione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1998. 
            - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: "Misure per la
          stabilizzazione della finanza pubblica". 
          Il comma 17 dell'art. 17 e' il seguente: 
            "17. A  decorrere  dal  1  luglio  1998  gli  atti  e  le
          formalita' relativi ai veicoli a motote di cui alle lettere
          a) e b) del comma 1 dell'art. 7  della  tariffa,  parte  I,
          allegata al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,  e  dell'art.  1
          della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952,
          sono soggetti a tassazione in base alla  potenza  effettiva
          anziche' ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle
          finanze  sono  determinate,  garantendo   l'invarianza   di
          gettito, le nuove tariffe derivanti  dall'applicazione  del
          presente comma che sostituiscono  nelle  citate  tariffa  e
          tabella le predette lettere a) e b)". 
            - Si riporta il testo dell'art. 3,  commi  da  48  a  55,
          della citata legge n. 549/1995: 
            "48.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  l'addizionale
          regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal
          decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' sostituita
          dall'addizionale  provinciale   all'imposta   erariale   di
          trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute
          nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e
          dell'art. 10 del decreto-legge  29  aprile  1994,  n.  260,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno  1994,
          n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia  alle
          regioni sono trasferiti  alle  province.  L'addizionale  si
          applica  in  tutto  il  territorio  nazionale.  Qualora  la
          perdita di  entrata  per  le  regioni  non  sia  compensata
          dall'entrata in libera disponibilita' di cui al  comma  27,
          si provvedera' con  contestuale  aumento  delle  quote  del
          fondo perequativo di cui al comma 2 del presente  articolo,
          e contestuale proporzionale riduzione  delle  stesse  quote
          per le regioni che presentino una eccedenza di entrata. 
            49.    La    misura    dell'aliquota    dell'addizionale,
          relativamente  alle   formalita'   eseguite   nel   proprio
          territorio,  e'  determinata  da  ciascuna  provincia,  con
          delibera del consiglio, entro i limiti minimo  dell'80  per
          cento  e  massimo  del   100   per   cento   dell'ammontare
          dell'imposta dovuta. 
            50. L'addizionale si applica nella misura minima  fino  a
          quando le province non determinano una misura diversa. 
            51. La misura dell'addizionale di cui al comma  50  e  le
          diverse misure determinate dalle province si applicano alle
          formalita' richieste,  rispettivamente,  a  partire  dal  1
          gennaio 1996 e dal quindicesimo giorno successivo alla data
          di esecutivita' della delibera consiliare. 
            52. Le  province  comunicano  agli  uffici  del  pubblico
          registro automobilistico competente e  al  Ministero  delle
          finanze - Dipartimento delle  entrate,  direzione  centrale
          per  la  fiscalita'  locale,  l'avvenuta  variazione  della
          misura  dell'addizionale  non  oltre   il   quinto   giorno
          successivo alla intervenuta esecutivita' della delibera. Le
          province possono, altresi', relativamente  all'addizionale,
          esercitare presso l'Automobile club d'Italia e i dipendenti
          uffici  provinciali  esattori,  il  controllo  svolto   dal
          Ministero  delle  finanze  per  il  corrispondente  tributo
          erariale. 
            53. Con decreto del Ministro delle  finanze,  da  emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  sono   determinate   le   modalita'   per
          l'attuazione delle norme di cui ai commi da  48  a  55  del
          presente articolo. 
            54. A decorrere dal 1 gennaio 1996 e' soppressa l'imposta
          provinciale  per  l'iscrizione  dei  veicoli  nel  pubblico
          registro automobilistico e sono abrogati gli  articoli  20,
          21 e 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
            55.  Alle  province  viene  detratto  dai   trasferimenti
          erariali  per  gli  anni  1996  e   seguenti   un   importo
          corrispondente   al    gettito    netto    dell'addizionale
          provinciale di cui  al  comma  48  con  l'aliquota  minima,
          virtualmente  calcolato  con  riferimento  all'anno   1994,
          diminuito del gettito netto per  l'anno  1994  dell'imposta
          soppressa di cui  al  comma  54.  Alle  province  di  nuova
          istituzione di cui ai decreti  legislativi  6  marzo  1992,
          numeri 248, 249, 250, 251, 252, 253  e  254,  e  30  aprile
          1992, n. 277, nonche' a quelle da cui traggono  origine  le
          province di nuova istituzione, la detrazione e'  effettuata
          in proporzione  all'ultima  popolazione  disponibile.  Alla
          comunicazione al  Ministero  dell'interno  e  alle  singole
          province dei dati di riferimento provvede l'Automobile club
          d'Italia". 
            - Si riporta il testo degli articoli 8, commi da 1 a 4, e
          17, comma 39, della citata legge n. 449/1997: 
            "Art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori  di
          handicap). - 1. All'art. 13-bis, comma 1, lettera  c),  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni, il terzo  e  il  quarto
          periodo  sono   sostituiti   dai   seguenti:   ''Le   spese
          riguardanti i  mezzi  necessari  all'accompagnamento,  alla
          deambulazione, alla locomozione e  al  sollevamento  e  per
          sussidi  tecnici  e  informatici   rivolti   a   facilitare
          l'autosufficienze e le  possibilita'  di  integrazione  dei
          soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,  n.
          104, si assumono integralmente. Tra i mezzi  necessari  per
          la  locomozione  dei  soggetti  indicati   nel   precedente
          periodo,  con  ridotte   o   impedite   capacita'   motorie
          permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli  autoveicoli
          di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
          b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere  a),  c)  ed  f),  del
          decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  anche  se
          prodotti in serie e adattati  in  funzione  delle  suddette
          limitazioni  permanenti  delle  capacita'  motorie.  Tra  i
          veicoli adattati alla  guida  sono  compresi  anche  quelli
          dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto  dalla
          commissione medica locale di cui all'art. 119  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  La  detrazione  spetta
          una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i  casi
          dal  pubblico  registro  automobilistico  risulti  che   il
          suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro,  e
          con riferimento a un solo veicolo, nei limiti  della  spesa
          di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui  risultasse
          che il suddetto veicolo sia stato rubato e  non  ritrovato,
          nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
          da cui va detratto l'eventuale  rimborso  assicurativo.  E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione 
          in quattro quote annuali costanti e di pari importo. 
            2. Per i  soggetti  di  cui  all'art.  3  della  legge  5
          febbraio 1992,  n.  104,  non  possessori  di  reddito,  la
          detrazione di cui  al  comma  1  spetta  al  possessore  di
          reddito di cui risultano a carico. 
            3. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2,  della
          legge 9  aprile  1986,  n.  97,  si  applicano  anche  alle
          cessioni di  motoveicoli  di  cui  all'art.  53,  comma  1,
          lettere b), c) ed f), del  decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, nonche' di autoveicoli di  cui  all'art.  54,
          comma 1, lettere a), c) ed f),  dello  stesso  decreto,  di
          cilindrato fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore  a
          benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore  diesel,
          anche prodotti in serie, adattati per  la  locomozione  dei
          soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,  n.
          104, con ridotte o impedite capacita'  motorie  permanenti,
          alle prestazioni rese da officine per adattare  i  veicoli,
          anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei  relativi
          accessori  e  strumenti  montati   sui   veicoli   medesimi
          effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari
          di cui essi sono  fiscalmente  a  carico.  Gli  adattamenti
          eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione. 
            4. Gli atti di natura traslativa  o  dichiarativa  aventi
          per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi
          1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta  erariale  di
          trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta 
          erariale di trascrizione e dell'imposta di registro". 
            "Art. 17 (Disposizioni tributarie in materia di 
          veicoli). - (Omissis). 
            39. L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre  1977,  n.
          952, non e' dovuta per i motocicli di qualunque tipo". 
            - La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina
          dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri. Si riporta 
          il testo dell'art. 17, commi 3 e 4: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione  di  ''regolamento'',  sono  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
           Note all'art. 1: 
            - Per il testo dell'art. 56 del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, si veda nelle note alle premesse. 
            - Per il testo dei commi 1 e 3  dell'art.  8  della  piu'
          volte citata legge n. 449/1997, si  veda  nelle  note  alle
          premesse.