IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni,
recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di
garanzia dell'attuazione della legge, ed in particolare l'articolo
12, comma 5;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la commissione di cui all'articolo 12 della citata legge n.
146 del 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre
1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) l'espressione "commissione" indica la commissione di garanzia
per l'attuazione della legge sullo sciopero;
b) l'espressione "presidente" indica il presidente della
commissione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariato il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 12, comm 5, della legge 12 giugno
1990, n. 146, cosi' come sostituito dall'art. 17, comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
"5. La commissione provvede all'autonoma gestione
delle spese relative al proprio funzionamento, nei
limiti degli staziamenti previsti da un apposito fondo
istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il
rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al
controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato, sono approvate con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la predetta commissione".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".