IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge 28  marzo  1997,  n. 79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28 maggio 1997, n.  140, che all'articolo
9, comma 1,  prevede l'obbligo per i  concessionari della riscossione
di versare, entro il 15 dicembre di  ogni anno, il 20 per cento delle
somme riscosse nell'anno precedente  ai sensi del decreto legislativo
9  luglio 1997,  n.  237, a  titolo di  acconto  sulle riscossioni  a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;
  Visto  il successivo  comma 2,  che prescrive  che con  decreto del
Ministro delle  finanze, di concerto  con il Ministro del  tesoro, da
emanare annualmente ai  sensi dell'articolo 17, comma  3, della legge
23  agosto 1988,  n. 400,  vengono  stabilite la  ripartizione tra  i
concessionari dell'acconto  sulla base  di quanto  riscosso nell'anno
precedente  dai servizi  autonomi di  cassa o  dai concessionari  nei
rispettivi ambiti  territoriali, le modalita' di  versamento, nonche'
ogni altra disposizione attuativa;
  Visto il  comma 4 del  suddetto articolo 9  che dispone che  per il
triennio 1997-1999 l'acconto di cui al  comma 1 e' determinato con il
decreto di  cui al  comma 2 in  modo che  complessivamente garantisca
maggiori  entrate per  il  bilancio  dello Stato  pari  a lire  3.000
miliardi per l'anno 1997, lire 1.500  miliardi per l'anno 1998 e lire
1.500 miliardi per l'anno 1999;
  Visto il decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 237, concernente la
modifica della  disciplina in  materia di  servizi autonomi  di cassa
degli  uffici finanziari,  che,  tra  l'altro, agli  articoli  2 e  4
prevede le diverse entrate che saranno riscosse dai concessionari del
servizio di riscossione a decorrere dal 1 gennaio 1998;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di  riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e di altri enti pubblici;
  Considerato che  la dizione "i concessionari  della riscossione" di
cui  all'articolo 9  del predetto  decreto-legge n.  79 del  1997, va
intesa  oggettivamente  nel  senso  di  "servizio  della  riscossione
nell'ambito territoriale  provinciale" a prescindere  dalla posizione
dell'agente della  riscossione, per cui la  ripartizione dell'acconto
sopra menzionata va effettuata in  riferimento ad ipotesi di servizio
della riscossione gestito anche sotto forma commissariale;
  Considerato che la percentuale dell'anticipazione cui sono tenuti i
concessionari ed i commissari  governativi delegati alla riscossione,
e'  stata fissata  a  regime al  20 per  cento  delle somme  riscosse
nell'anno  precedente, e  che  per l'anno  1998 l'anticipazione  deve
garantire  complessivamente maggiori  entrate per  il bilancio  dello
Stato pari a lire 1.500 miliardi;
  Considerato che la quota  parte dell'anticipazione che ogni singolo
concessionario  e  commissario  governativo  della  riscossione  deve
versare  entro il  15 dicembre  1998, va  determinata in  proporzione
all'ammontare incassato  dai servizi  autonomi di cassa  degli uffici
finanziari  operanti  in  ciascuna  provincia  e  quello  complessivo
incassato  dai servizi  stessi  nell'anno 1997  a livello  nazionale,
tenendo conto dei due vincoli sopra indicati;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;
  Vista la  nota n.  3-6042 dell'11  dicembre 1998,  con la  quale e'
stata  effettuata la  comunicazione al  Presidente del  Consiglio dei
Ministri prevista  dall'articolo 17, comma  3, della legge  23 agosto
1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La quota parte dei 4.500 miliardi di lire di cui all'articolo 9,
comma  4, del  decreto-legge 28  marzo 1997,  n. 79,  convertito, con
modificazioni,  dalla   legge  28   maggio  1997,   n.  140,   che  i
concessionari della  riscossione ed i commissari  governativi versano
entro il  15 dicembre dell'anno  1998, e' determinata sulla  base del
rapporto  tra l'ammontare  incassato  dai servizi  autonomi di  cassa
dell'Amministrazione  finanziaria operanti  in  ciascuna provincia  e
quello  complessivo incassato  dai  servizi stessi  nell'anno 1997  a
livello nazionale,  cosi' come risulta  dalla tabella A che  fa parte
integrante del presente decreto.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano    invariati  i valori e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            - Il decreto-legge 28 marzo  1997,    n.  79,  convertito
          dalla  legge 28 maggio 1997, n. 140, reca:  "Misure urgenti
          per il riequilibrio della finanza pubblica". Si riporta  il
          testo dell'art. 9:
            "Art.    9. -   1.   I  concessionari della  riscossione,
          entro il  15 dicembre di ogni anno, versano il 20  %  delle
          somme  riscosse  nell'anno precedente   per effetto   delle
          disposizioni  attuative della  delega legislativa  prevista
          dal  comma  138 dell'art.  3   della   legge   23  dicembre
          1996,  n.  662,  intese    a  modificare  la disciplina dei
          servizi autonomi di  cassa  degli  uffici    finanziari,  a
          titolo  di  acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo
          gennaio dell'anno successivo.
            2.   Con decreto   del  Ministro    delle    finanze,  di
          concerto   con    il  Ministro  del    tesoro,  da  emanare
          annualmente ai sensi  dell'art. 17, comma  3, della   legge
          23  agosto  1988, n.  400,  sono stabilite  la ripartizione
          tra  i concessionari  dell'acconto sulla base    di  quanto
          riscosso  nell'anno   precedente dai   servizi autonomi  di
          cassa    o  dai  concessionari    nei  rispettivi    ambiti
          territoriali,  le modalita'   di versamento   nonche'  ogni
          altra disposizione  attuativa del  presente articolo.
            3.  In  caso  di  mancato    versamento  dell'acconto nel
          termine previsto dal  presente articolo,  si  applicano  le
          disposizioni    di cui  agli articoli da 56 a 60,  relativi
          all'espropriazione  della   cauzione,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
            4.    Per il   triennio  1997-1999  l'acconto di  cui  al
          comma 1  e' determinato  con  il    decreto   di   cui   al
          comma    2      in   modo   che complessivamente garantisca
          maggiori entrate  per il  bilancio dello Stato pari a  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1997  ed ulteriori 1.500 miliardi
          e 1.500  miliardi,  rispettivamente, per  gli  anni 1998  e
          1999".
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza  del Consiglio dei  Ministri),  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            - Il decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 237, riguarda
          norme che concernono  la  modifica  della   disciplina   in
          materia    di    servizi  autonomi  di  cassa  degli uffici
          finanziari. Si riporta il testo degli articoli 2 e 4:
            "Art. 2. - 1. Ai soli  effetti del presente decreto,  per
          entrate si intendono:
            a)  le  tasse  e imposte indirette e relativi accessori e
          sanzioni;
            b)   i   canoni,   proventi   e    relativi    accessori,
          derivanti    dalla utilizzazione   di    beni  del  demanio
          pubblico   e  del  patrimonio indisponibile dello Stato;
            c) le  somme dovute   per l'utilizzazione,   anche  senza
          titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
               d) le entrate patrimoniali;
            e)  le  entrate del Tesoro  e delle altre amministrazioni
          dello  Stato  per  le    quali  singole  disposizioni    ne
          prevedono il versamento  ad un ufficio finanziario;
            f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
            g)      le     sanzioni     inflitte   dalle    autorita'
          giudiziarie   ed amministrative;
            h) le  tasse ipotecarie  di cui  alla tabella  A allegata
          al testo unico   delle     disposizioni   concernenti    le
          imposte     ipotecaria   e catastale, approvato con decreto
          legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  come  sostituita
          dall'art.  10, comma 12, del  decreto-legge 20 giugno 1996,
          n.    323, convertito,   con modificazioni,  dalla legge  8
          agosto 1996, n. 425;
            i) i tributi speciali di cui alla tabella A  allegata  al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
          n. 648, come modificata  dal  comma  13  dell'art.  10  del
          citato decreto-legge n. 323 del 1996;
            l)  tutte    le altre somme   a qualsiasi titolo riscosse
          dagli uffici finanziari di cui all'art. 1".
            "Art.   4. -   1.  Le    entrate    sono  riscosse    dal
          concessionario    del  servizio  di riscossione dei tributi
          nella cui  circoscrizione  ha  sede  l'ufficio  finanziario
          competente   e    dagli  istituti  di  credito  secondo  le
          modalita'  di  cui   agli   articoli   6,   7   e   8   del
          regolamento  concernente  l'istituzione del conto  fiscale,
          emanato con decreto del Ministro delle finanze 28  dicembre
          1993,    n. 567. Per i compensi alle aziende di  credito si
          applicano  le disposizioni di cui  all'art. 10 del   citato
          regolamento   n.   567   del  1993  e  per  i  compensi  ai
          concessionari si applicano le disposizioni  di cui all'art.
          61, comma 3, lettera a), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
            2.  A  seguito  dell'entrata  in funzione degli sportelli
          automatizzati che consentono    l'acquisizione  in    tempo
          reale    dei  dati    relativi ai pagamenti, il compito  di
          riscuotere le entrate  puo' essere affidato anche  all'Ente
          poste  italiane  con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  i  Ministri  del tesoro  e  delle  poste   e
          delle telecomunicazioni.
            3.  Alla    trasmissione dei dati   analitici relativi ad
          ogni singola operazione  di  incasso   effettuata     dalle
          aziende   di   credito   si applicano  le  disposizioni  di
          cui    all'art.    13     del     regolamento   concernente
          l'istituzione    del conto fiscale emanato  con decreto del
          Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.
            4. I concessionari  trasmettono,  mensilmente,  entro  il
          giorno  20  del mese successivo, i dati relativi a ciascuna
          operazione  di  riscossione  e  di     pagamento,  i   dati
          analitici relativi a ciascuna  operazione di accreditamento
          effettuata    dagli   istituti di   credito,   nonche'   ai
          singoli versamenti  effettuati alle sezione di    tesoreria
          provinciale  dello  Stato    ed  alle    casse degli   enti
          destinatari.    I  concessionari  inoltre      trasmettono,
          mensilmente,   entro  il  giorno  20  del  mese successivo,
          i dati relativi  a ciascuna riscossione  eseguita  mediante
          conto     corrente  postale   vincolato  alle   sezioni  di
          tesoreria  provinciale  dello  Stato,  nonche'  ai  singoli
          postagiro  effettuati  alle medesime sezioni   di tesoreria
          provinciale  ed alle casse  degli enti destinatari.
            5.   Con decreto    dirigenziale  sono    determinate  le
          modalita'  e    le caratteristiche tecniche di trasmissione
          dei dati".
            - Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.  43,  reca:  "Istituzione
          del servizio di riscossione dei tributi e di  altre entrate
          dello  Stato  e di altri enti pubblici, ai  sensi dell'art.
          1, comma 1, della  legge 4 ottobre 1986, n. 657".
           Nota all'art. 1:
            -  Per  il    testo  del  comma  4  dell'art.  9      del
          decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito dalla legge
          28 maggio 1997,  n. 140, si veda nelle note alle premesse.