IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                                  e
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la  legge 27 dicembre 1997,  n. 449, recante: "Misure  per la
stabilizzazione della finanza pubblica";
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  6 della  predetta  legge  che
riconosce  alle universita'  e alle  istituzioni scolastiche  di ogni
ordine e grado che acquistano, fino  al 31 dicembre 1998, un personal
computer  multimediale completo,  nuovo  di fabbrica  e corredato  di
modem e software,  un contributo statale pari a  lire 200.000, sempre
che sia praticato dal venditore uno  sconto sul prezzo di acquisto di
pari importo  e che  detto contributo  sia corrisposto  dal venditore
mediante compensazione con il prezzo di vendita;
  Visto che per l'attuazione del predetto  articolo 6, al comma 2, e'
prevista l'emanazione  di un decreto  del Ministro delle  finanze, di
concerto con il Ministro della  pubblica istruzione e con il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  per
disciplinare le  modalita' di  attuazione delle disposizioni  da esso
recate, ivi comprese le modalita' di ammissione al beneficio, nonche'
le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza
dal diritto al contributo;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio   di  Stato  reso  dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 28  settembre
1998;
  Considerato di  non accogliere  la proposta formulata  nel predetto
parere  di escludere  dalla determinazione  della base  imponibile ai
fini IVA il  contributo statale in quanto tale esclusione  si pone in
contrasto  con l'art.  11 della  VI  direttiva del  Consiglio CEE  17
maggio 1977, n. 77/388;
  Vista la  comunicazione al  Presidente del Consiglio  dei Ministri,
inviata a  norma del comma 3  dell'articolo 17 della legge  23 agosto
1988, n. 400, con nota 3-5099/UGL del 6 novembre 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Alle universita' e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado,  ivi comprese  le accademie,  i conservatori  di musica  e gli
istituti  superiori per  le industrie  artistiche e'  riconosciuto un
contributo  statale  di  lire  200.000  per  ogni  personal  computer
multimediale  completo, nuovo  di  fabbrica e  corredato  di modem  e
software,  acquistato entro  il  31 dicembre  1998,  se il  venditore
pratica sul  prezzo di  acquisto, al netto  di ogni  eventuale sconto
commerciale  o   ribasso  d'asta  o  altra   riduzione  derivante  da
convenzione, una riduzione pari all'importo del contributo stesso.
  2.  Il contributo  e'  evidenziato nella  fattura  di acquisto  con
riferimento all'articolo 6  della legge 27 dicembre 1997,  n. 449, ed
e' corrisposto dal venditore mediante  compensazione con il prezzo di
acquisto, per ciascuna unita'  operativa acquistata, come definita al
comma 4.
  3. L'IVA si  applica sul prezzo di acquisto fatturato  al lordo del
contributo ed al netto dello sconto del venditore.
  4. Agli effetti del comma 1 del presente regolamento si intende per
"personal computer multimediale completo" un personal computer dotato
di: a) unita' centrale; b) unita' disco rigido; c) unita' lettore CD-
ROM; d) scheda di gestione dell'audio del video; e) diffusori sonori;
f) monitor; g) dispositivi di connessione di periferiche; h) tastiera
e  mouse; i)  sistema operativo  capace di  gestire le  risorse sopra
elencate. Nel caso in cui le universita' e le istituzioni scolastiche
acquistino piu' personal computer che condividono un unico accesso ai
servizi  telematici,  la  fornitura   puo'  comprendere  piu'  unita'
operative, comunque capaci di elaborazioni autonome, ciascuna dotata,
al  minimo, di  quanto indicato  ai punti  a), f),  g), h),  i). Agli
stessi  effetti  si  intende  per "modem"  a  corredo  del  "personal
computer"  qualsiasi   dispositivo  interno  od  esterno   adatto  al
collegamento remoto  del PC (modem per  linee telefoniche analogiche,
terminal  adapter per  linee telefoniche  digitali (ISDN)  router per
linee dedicate, ecc.), e per "software" sia quello di base che quello
applicativo. L'istituzione  che chiede di accedere  al beneficio deve
poter  dimostrare di  possedere o  di acquistare  almeno uno  di tali
dispositivi  con  il quale  consentire  la  connessione del  personal
computer acquistato ai servizi di rete.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Si riporta  il  testo  dell'art.    6  della  legge  27
          dicembre 1997, n.  449 (Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica):
            "Art.  6    (Agevolazioni per l'acquisto di  attrezzature
          informatiche  da  parte    delle  universita'     e   delle
          istituzioni  scolastiche).  - 1.  Alle  universita' e  alle
          istituzioni   scolastiche di   ogni ordine    e  grado  che
          acquistano, fino al  31 dicembre 1998, un personal computer
          multimediale    completo, nuovo   di  fabbrica e  corredato
          di  modem    e  software,  e'  riconosciuto  un  contributo
          statale pari a lire 200.000, sempre  che sia  praticato dal
          venditore    uno  sconto   sul prezzo   di acquisto di pari
          importo.  Il    contributo  e'  corrisposto  dal  venditore
          mediante   compensazione  con  il  prezzo di  acquisto.  Il
          venditore recupera l'importo del contributo  quale  credito
          di  imposta,  fino alla concorrenza del  relativo ammontare
          per il versamento  delle imposte sui redditi e dell'imposta
          sul  valore  aggiunto nel periodo di imposta in corso  alla
          data di  entrata in vigore   della presente  legge    e  in
          quello  successivo.  Non    si  fa luogo, in ogni caso,  al
          rimborso  degli  importi    del    credito    di    imposta
          eventualmente    non    utilizzati    in  compensazione nei
          periodi di imposta sopra indicati.
            2.   Con decreto   del  Ministro    delle    finanze,  di
          concerto  con   il Ministro della pubblica istruzione e con
          il Ministro dell'universita' e della   ricerca  scientifica
          e  tecnologica,  saranno    disciplinate  le modalita'   di
          attuazione  delle   disposizioni   di   cui   al   presente
          articolo,   ivi   comprese le  modalita'  di  ammissione al
          beneficio, nonche' le  procedure di controllo, prevedendosi
          specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.
            3.  Il  Ministro  delle  comunicazioni, d'intesa  con  il
          Ministro dell'universita' e  della ricerca   scientifica  e
          tecnologica,  adotta  provvedimenti finalizzati a garantire
          la pari opportunita' di accesso alla rete  Internet,  anche
          al  fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.
            4.  Il contributo di cui al  presente articolo e' erogato
          nel limite massimo di dieci miliardi di lire".
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzzione   da parte    della  legge.    I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            - Si riporta il testo dell'art. 11 della VI direttiva del
          Consiglio CEE del 17 maggio 1977, n.  77/388, pubblicato in
          G.U.C.E. n. 145 del 13 giugno 1977:
            "Art.   11 (in   vigore dal   25   maggio  1995)    (Base
          imponibile).  A.  All'interno del Paese.
             1. La base imponibile e' costituita:
            a)  per le forniture di beni  e le prestazioni di servizi
          diverse da quelle di cui alle lettere b), c) e d), da tutto
          cio'  che  costituisce  il  corrispettivo    versato  o  da
          versare  al  fornitore o  al prestatore per tali operazioni
          da parte dell'acquirente, del  destinatario o di un  terzo,
          comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo
          di tali operazioni;
            b)  per le operazioni di cui all'art. 5, paragrafi 6 e 7,
          dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari,  o,  in
          mancanza  del  prezzo  di acquisto, dal  costo, determinati
          nel momento  in cui  si effettuano tali operazioni;
            c) per  le operazioni di cui   all'art. 6,  paragrafo  2,
          dalle   spese   sostenute   dal  soggetto  passivo  per  la
          prestazione dei servizi;
            d) per  le operazioni di  cui all'art.   6, paragrafo  3,
          dal valore normale dell'operazione in questione.
            Si  considera  "valore  normale" di un servizio quanto il
          destinatario  della   prestazione,      nello   stadio   di
          commercializzazione    nel  quale  si  compie l'operazione,
          dovrebbe pagare  ad un  prestatore indipendente all'interno
          del  Paese al  momento dell'operazione, in   condizioni  di
          concorrenza perfetta, per ottenere questo stesso servizio.
             2. Nella base imponibile si devono comprendere:
            a)  le    imposte,  i  dazi, le   tasse e i prelievi,  ad
          eccezione della stessa posta sul valore aggiunto;
            b)   le   spese   accessorie,   quali    le   spese    di
          commissione,     di  imballaggio,  di    trasporto  e    di
          assicurazione chiesta   dal fornitore all'acquirente  o  al
          destinatario  della  prestazione.  Le spese soggette ad una
          convenzione separata   possono essere  considerate    dagli
          Stati membri come spese accessorie.
             3. Non vanno compresi nella base imponibile:
               a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;
            b)   i  ribassi  e  le  riduzioni    di  prezzo  concessi
          all'acquirente o al destinatario   della  prestazione    ed
          acquisiti  al momento  in cui  si compie l'operazione;
            c)     le  somme   ricevute   da  un   soggetto   passivo
          da   parte dell'acquirente o del destinatario  in  rimborso
          delle  spese  sostenute in   nome e   per  conto di  questi
          ultimi e  che   figurano nella   sua contabilita'    tra  i
          conti   provvisori.      Questo  soggetto     passivo  deve
          giustificare l'importo effettivo di  tali    spese  e  puo'
          procedere    alla   deduzione   dell'imposta   che   avesse
          eventualmente gravato su di esse.
            B. All'importazione di beni.
            1. La base   imponibile e'  costituita,  anche  per    le
          importazioni  di  beni  di  cui  all'art. 7, paragrafo   1,
          lettera b), dal valore definito come valore in dogana dalle
          disposizioni comunitarie in vigore.
             2. (Soppresso).
            3. Si  devono comprendere nella  base imponibile, ove non
          vi siano gia' compresi:
            a) le  imposte, i dazi,   i prelievi e   le  altre  tasse
          dovuti  fuori  dello    Stato   membro   di   importazione,
          nonche'  quelli  dovuti  per l'importazione,  ad  eccezione
          dell'imposta  sul  valore aggiunto  da riscuotere;
            b)    le   spese    accessorie   quali   le   spese    di
          commissione,    di  imballaggio,  di  trasporto   e      di
          assicurazione,  che  sopravvengono fino al  primo luogo  di
          destinazione dei   beni   all'interno dello   Stato  membro
          d'importazione.
            Per  "primo   luogo di  destinazione" va inteso  il luogo
          che figura sulla lettera di vettura o   su qualsiasi  altro
          documento  di  trasporto sotto la  cui scorta  i beni  sono
          introdotti   nello Stato    membro  di  importazione.    In
          mancanza   di   tale indicazione,  si considera  come primo
          luogo di destinazione  il  luogo  della  prima  rottura  di
          carico in detto Stato.
            Si  devono parimenti  comprendere  nella base  imponibile
          le   spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto
          verso un altro  luogo  di    destinazione  situato    nella
          Comunita',    qualora quest'ultimo   sia noto al momento in
          cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.
            4. Non si devono comprendere  nella base  imponibile  gli
          elementi di cui al punto A, paragrafo 3, lettere a) e b).
            5.  Per  i beni che  sono stati esportati temporaneamente
          all'esterno della   Comunita' e    che  sono    reimportati
          dall'esportatore  dopo aver formato   oggetto,  all'esterno
          della    Comunita',      di    lavori      di  riparazione,
          trasformazione,  adattamento   o esecuzione,   gli    Stati
          membri   prendono   provvedimenti   per  garantire  che  il
          trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti, per  quanto
          concerne  l'imposta  sul valore aggiunto, sia lo stesso che
          sarebbe stato loro riservato se le operazioni di cui  sopra
          fossero state eseguite nel Paese interessato.
            C. Disposizioni diverse.
            1.  In caso  di annullamento,  recesso, risoluzione,  non
          pagamento  totale o parziale  o di riduzione di prezzo dopo
          che l'operazione e' stata effettuata,   la base  imponibile
          viene   debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli
          Stati membri.
            Tuttavia, in  caso di  non pagamento totale  o  parziale,
          gli Stati membri possono derogare a questa norma.
            2.  Qualora   elementi da  prendere in  considerazione ai
          fini  della   determinazione   della   base      imponibile
          all'importazione siano espressi in moneta diversa da quella
          dello   Stato membro in cui viene fatta la stima,  il tasso
          di cambio    e'  determinato    secondo  le    disposizioni
          comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.
            Qualora   elementi   da   prendere  in considerazione  ai
          fini   della determinazione   della base   imponibile    di
          un'operazione  diversa    da un'importazione di  beni siano
          espressi  in moneta diversa  da quello dello Stato   membro
          in  cui  viene    fatta  la  stima,  il    tasso  di cambio
          applicabile e'  l'ultima quotazione lettera rilevata,   nel
          momento  in cui l'imposta diventa esigibile, sul  mercato o
          sui mercati dei cambi piu'  rappresentativi  dello    Stato
          membro  di cui  trattasi, ovvero una quotazione determinata
          con  riferimento  a  tale  o  tali  mercati,   secondo   le
          modalita'  fissate   da detto  Stato membro.  Tuttavia, per
          talune operazioni  o per   talune categorie    di  soggetti
          passivi, gli  Stati membri hanno  facolta' di applicare  il
          tasso  di    cambio  determinando secondo   le disposizioni
          comunitarie  in    vigore  per   il calcolo   del valore in
          dogana.
            3. Per quanto riguarda gli importi  degli  imballaggi  da
          rendere, gli Stati membri possono:
            escluderli  dalla  base  imponibile  adottando  le misure
          necessarie  per  regolarizzare  detta   base   quando   gli
          imballaggi non sono resi;
            includerli  nella  base  imponibile  adottando  le misure
          necessarie per  regolarizzare  detta    base  quando    gli
          imballaggi  sono effettivamente resi".
           Nota all'art. 1:
            -  L'art.    6 della legge 27  dicembre 1997, n. 449,  e'
          riportato in nota alle premesse.