IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE e IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"; Visto, in particolare, l'articolo 6 della predetta legge che riconosce alle universita' e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo e che detto contributo sia corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di vendita; Visto che per l'attuazione del predetto articolo 6, al comma 2, e' prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per disciplinare le modalita' di attuazione delle disposizioni da esso recate, ivi comprese le modalita' di ammissione al beneficio, nonche' le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998; Considerato di non accogliere la proposta formulata nel predetto parere di escludere dalla determinazione della base imponibile ai fini IVA il contributo statale in quanto tale esclusione si pone in contrasto con l'art. 11 della VI direttiva del Consiglio CEE 17 maggio 1977, n. 77/388; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-5099/UGL del 6 novembre 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Alle universita' e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese le accademie, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche e' riconosciuto un contributo statale di lire 200.000 per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, acquistato entro il 31 dicembre 1998, se il venditore pratica sul prezzo di acquisto, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'importo del contributo stesso. 2. Il contributo e' evidenziato nella fattura di acquisto con riferimento all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, per ciascuna unita' operativa acquistata, come definita al comma 4. 3. L'IVA si applica sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo ed al netto dello sconto del venditore. 4. Agli effetti del comma 1 del presente regolamento si intende per "personal computer multimediale completo" un personal computer dotato di: a) unita' centrale; b) unita' disco rigido; c) unita' lettore CD- ROM; d) scheda di gestione dell'audio del video; e) diffusori sonori; f) monitor; g) dispositivi di connessione di periferiche; h) tastiera e mouse; i) sistema operativo capace di gestire le risorse sopra elencate. Nel caso in cui le universita' e le istituzioni scolastiche acquistino piu' personal computer che condividono un unico accesso ai servizi telematici, la fornitura puo' comprendere piu' unita' operative, comunque capaci di elaborazioni autonome, ciascuna dotata, al minimo, di quanto indicato ai punti a), f), g), h), i). Agli stessi effetti si intende per "modem" a corredo del "personal computer" qualsiasi dispositivo interno od esterno adatto al collegamento remoto del PC (modem per linee telefoniche analogiche, terminal adapter per linee telefoniche digitali (ISDN) router per linee dedicate, ecc.), e per "software" sia quello di base che quello applicativo. L'istituzione che chiede di accedere al beneficio deve poter dimostrare di possedere o di acquistare almeno uno di tali dispositivi con il quale consentire la connessione del personal computer acquistato ai servizi di rete.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): "Art. 6 (Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte delle universita' e delle istituzioni scolastiche). - 1. Alle universita' e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, e' riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalita' di ammissione al beneficio, nonche' le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo. 3. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunita' di accesso alla rete Internet, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale. 4. Il contributo di cui al presente articolo e' erogato nel limite massimo di dieci miliardi di lire". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzzione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si riporta il testo dell'art. 11 della VI direttiva del Consiglio CEE del 17 maggio 1977, n. 77/388, pubblicato in G.U.C.E. n. 145 del 13 giugno 1977: "Art. 11 (in vigore dal 25 maggio 1995) (Base imponibile). A. All'interno del Paese. 1. La base imponibile e' costituita: a) per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettere b), c) e d), da tutto cio' che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni; b) per le operazioni di cui all'art. 5, paragrafi 6 e 7, dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; c) per le operazioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi; d) per le operazioni di cui all'art. 6, paragrafo 3, dal valore normale dell'operazione in questione. Si considera "valore normale" di un servizio quanto il destinatario della prestazione, nello stadio di commercializzazione nel quale si compie l'operazione, dovrebbe pagare ad un prestatore indipendente all'interno del Paese al momento dell'operazione, in condizioni di concorrenza perfetta, per ottenere questo stesso servizio. 2. Nella base imponibile si devono comprendere: a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa posta sul valore aggiunto; b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione chiesta dal fornitore all'acquirente o al destinatario della prestazione. Le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie. 3. Non vanno compresi nella base imponibile: a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato; b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all'acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti al momento in cui si compie l'operazione; c) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell'acquirente o del destinatario in rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi e che figurano nella sua contabilita' tra i conti provvisori. Questo soggetto passivo deve giustificare l'importo effettivo di tali spese e puo' procedere alla deduzione dell'imposta che avesse eventualmente gravato su di esse. B. All'importazione di beni. 1. La base imponibile e' costituita, anche per le importazioni di beni di cui all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), dal valore definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie in vigore. 2. (Soppresso). 3. Si devono comprendere nella base imponibile, ove non vi siano gia' compresi: a) le imposte, i dazi, i prelievi e le altre tasse dovuti fuori dello Stato membro di importazione, nonche' quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto da riscuotere; b) le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni all'interno dello Stato membro d'importazione. Per "primo luogo di destinazione" va inteso il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi altro documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nello Stato membro di importazione. In mancanza di tale indicazione, si considera come primo luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto Stato. Si devono parimenti comprendere nella base imponibile le spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunita', qualora quest'ultimo sia noto al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta. 4. Non si devono comprendere nella base imponibile gli elementi di cui al punto A, paragrafo 3, lettere a) e b). 5. Per i beni che sono stati esportati temporaneamente all'esterno della Comunita' e che sono reimportati dall'esportatore dopo aver formato oggetto, all'esterno della Comunita', di lavori di riparazione, trasformazione, adattamento o esecuzione, gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti, per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, sia lo stesso che sarebbe stato loro riservato se le operazioni di cui sopra fossero state eseguite nel Paese interessato. C. Disposizioni diverse. 1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l'operazione e' stata effettuata, la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Tuttavia, in caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare a questa norma. 2. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile all'importazione siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui viene fatta la stima, il tasso di cambio e' determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile di un'operazione diversa da un'importazione di beni siano espressi in moneta diversa da quello dello Stato membro in cui viene fatta la stima, il tasso di cambio applicabile e' l'ultima quotazione lettera rilevata, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi piu' rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi, ovvero una quotazione determinata con riferimento a tale o tali mercati, secondo le modalita' fissate da detto Stato membro. Tuttavia, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, gli Stati membri hanno facolta' di applicare il tasso di cambio determinando secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana. 3. Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere, gli Stati membri possono: escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi; includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi". Nota all'art. 1: - L'art. 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' riportato in nota alle premesse.