IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1997, n.
266, che prevede  la concessione di agevolazioni  in forma automatica
alle  piccole  e  medie  imprese operanti  sul  territorio  nazionale
secondo le modalita' di cui al  decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341;
  Visto  l'articolo  1 del  decreto-legge  23  giugno 1995,  n.  244,
convertito, con  modificazioni, in legge  8 agosto 1995, n.  341, che
prevede  meccanismi  e  procedure per  l'automatica  applicazione  di
benefici  fiscali in  favore di  iniziative produttive  ubicate nelle
aree depresse;
  Viste le  delibere del  CIPE dell'8  agosto 1995,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del 20 ottobre 1995, n.
246,  e del  18 dicembre  1997, pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 23 marzo 1998, n. 68, di attuazione del
decreto-legge 23 giugno 1995,  n. 244, convertito, con modificazioni,
in  legge  8 agosto  1995,  n.  341,  mediante  le quali  sono  stati
individuati l'ammontare massimo dell'agevolazione in forma automatica
per  le imprese  operanti  nelle aree  depresse,  la tipologia  degli
investimenti  ammissibili,  nonche'  le   modalita'  e  procedure  di
attuazione,  nel rispetto  dei principi  e degli  indirizzi stabiliti
dall'Unione europea;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 14 novembre  1997, n. 266, con il quale
e' stata data attuazione, con riferimento alle agevolazioni di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
in legge 19 dicembre 1992,  n. 488, alla disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato alle piccole e medie imprese;
  Visto l'articolo  17, commi 3  e 4 della  legge 23 agosto  1988, n.
400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 1998;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
(nota n. 16428-R3C/53 del 21 luglio 1998);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Soggetti beneficiari
  1.  Possono   accedere  alle  agevolazioni   di  cui  al   comma  2
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, le piccole e medie
imprese   operanti   nei    settori   delle   attivita'   estrattive,
manifatturiere  e dei  servizi destinatarie  degli interventi  di cui
all'articolo 1,  comma 2, del  decreto-legge 23 giugno 1995,  n. 244,
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341.
  2. Per la definizione di piccola e media impresa, si applica quanto
previsto  dal decreto  del Ministro  dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato  18   settembre  1997,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica italiana  del 1 ottobre  1997, n.  229, e
limitatamente  alle imprese  operanti  nei settori  dei servizi,  dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
27 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 14 novembre 1997, n. 266.
  3. Non possono  accedere alle agevolazioni le  imprese sottoposte a
procedure concorsuali.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il testo  dei commi  2, 3,  4  e 5  dell'art. 8  della
          legge  n.  266/1997 (Interventi urgenti per l'economia), e'
          il seguente:
            "2.  Al fine  di sviluppare  le attivita'  produttive  di
          piccole  e  medie   imprese nel  territorio  nazionale sono
          concessi,  nei     limiti  stabiliti  dalla      disciplina
          dell'Unione    europea  in  materia   di aiuti statali alle
          imprese e nei   corrispondenti limiti compatibili  con  gli
          stanziamenti di  bilancio di  cui al comma  5 del  presente
          articolo,  incentivi  in  forma automatica fruibili tramite
          crediti d'imposta, non  cumulabili    per    il    medesimo
          investimento     con     altre     agevolazioni  statali  o
          regionali. Gli stanziamenti all'uopo  previsti  affluiscono
          al  fondo di cui all'art. 14 della  legge 17 febbraio 1982,
          n. 46, per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione
          di cui al comma 5.
            3. Il    Ministro  dell'industria,    del  commercio    e
          dell'artigianato,  con proprio decreto, da emanare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          stabilisce   le  norme  di  attuazione  delle  agevolazioni
          fruibili nel pagamento   delle imposte che  affluiscono  al
          conto  fiscale previsto  dalla legge  30 dicembre  1991, n.
          413,  ivi  incluse quelle  dovute in qualita' di  sostituto
          d'imposta,  detraendo   l'importo   dell'agevolazione   dai
          versamenti  da effettuare. Il decreto, inoltre,  stabilisce
          le    condizioni  per     l'accesso     automatico     alle
          agevolazioni  da  parte   dei beneficiari sulla base  delle
          procedure di cui all'art.  1, comma 2, del    decreto-legge
          23  giugno  1995,    n. 244, convertito, con modificazioni,
          dalla legge  8 agosto 1995, n. 341, in quanto  applicabili,
          ivi  incluse   le norme  previste dal  decreto del Ministro
          delle  finanze emanato  ai  sensi  dell'ultimo periodo  del
          medesimo art. 1, comma 2.
            4. Per  la revoca  delle agevolazioni  di cui   ai  commi
          2 e  3 del presente articolo  si applicano le  disposizioni
          di  cui    all'art. 13, commi   1, 2  e  3, della  legge  5
          ottobre 1991,  n.  317. Le  somme restituite a  seguito  di
          revoca  delle    agevolazioni  sono    versate  in apposito
          capitolo    dell'entrata  del    bilancio dello Stato   per
          essere riassegnate alle  disponibilita'  previste  per  gli
          interventi  di cui al comma 2.  Il provvedimento  di revoca
          delle  agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione   a
          ruolo,  ai  sensi  dell'art 67,   comma 2, del decreto  del
          Presidente  della Repubbuca  28 gennaio   1988, n.   43,  e
          successive    modificazioni,     delle   somme   utilizzate
          come    credito  d'imposta  e  dei  relativi  interessi   e
          sanzioni.
            5. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata, per
          il  perodo  1998-2002, la   spesa di  lire 60  miliardi per
          ciascun anno.  A tale onere si  provvede mediante  utilizzo
          per  gli anni 1998 e  1999 dello stanziamento iscritto,  ai
          fini  del  bilancio   triennale 1997-1999, al capitolo 9001
          dello stato di   previsione del Ministero  deI  tesoro  per
          l'anno    1997,    all'uopo      parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
            -  Il  testo  del  decreto-legge n.   244/1995    (Misure
          dirette    ad  accelerare      il   completamento     degli
          interventi   pubblici  e    la realizzazione   dei    nuovi
          interventi  nelle  aree  depresse,  nonche' disposizioni in
          materia  di lavoro e di   occupazione), coordinato  con  la
          legge   di conversione  n.  341/1995,  e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 192 del  18
          agosto 1995. Si riporta, qui di seguito, il testo dell'art.
          1:
            "Art.  1  (Agevolazioni   in  forma  automatica).  -   1.
          Ai  fini dell'immediato avvio    dell'intervento  ordinario
          nelle  aree depresse, somme   individuate    dal   Comitato
          interministeriale       per    la programmazione  economica
          (CIPE)     per   consentire   l'erogazione    di  incentivi
          industriali  in  forma automatica  nelle aree  depresse del
          territorio nazionale ai sensi dell'art.  9,  comma  3,  del
          decreto-legge  23  febbraio  1995,   n. 41, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22  marzo  1995,     n.   85,
          affluiscono   all'apposita  sezione     del  fondo  di  cui
          all'art.  14 della  legge   17   febbraio   1982, n.    46,
          prevista  dall'art.    4, comma   6, del   decreto-legge  8
          febbraio  1995, n.  32, convertito  dalla legge   7  aprile
          1995,   n.    104,  per    essere  versate  trimestralmente
          all'entrata del  bilancio dello  Stato in   relazione  agli
          interventi di cui al comma 2.
            2.  Ai   sensi dell'art.   9, comma 3,  del decreto-legge
          23 febbraio 1995,  n. 41,  convertito, con   modificazioni,
          dalla   legge 22  marzo 1995, n.  85, il CIPE,  su proposta
          del  Ministro      dell'industria,   del   commercio      e
          dell'artigianato,  nel   rispetto   dei   principi e  degli
          indirizzi stabiliti dall'Unione europea  per gli  incentivi
          nelle aree depresse,  nei limiti  delle risorse  di  cui al
          comma    1,        individua   l'ammontare          massimo
          dell'agevolazione,   la     tipologia   degli  investimenti
          ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le
          modalita'    e  le    procedure di   attuazione, approvando
          altresi' un apposito  modello   di  documento   dal   quale
          dovra'    risultare    in  particolare  l'investimento   da
          effettuare e l'importo  del beneficio.  Il documento,    da
          compilarsi   conformemente  al     suddetto  modello  sara'
          utilizzato  dal beneficiario  delle agevolazioni,   che  si
          avvale  del  conto    fiscale    di   cui   alla   legge 30
          dicembre  1991,  n.   413,   e successive    modificazioni,
          solo    dopo   la   liquidazione finale  delle agevolazioni
          stesse,  effettuata  sulla  base   di   una   verifica   di
          regolarita'   meramente   formale,   per   il pagamento  di
          imposte  che affluiscono sullo stesso conto fiscale,    ivi
          incluse  quelle dovute in qualita' di sostituto  d'imposta,
          costituendo  conseguentemente  titolo  di    corrispondente
          regolazione     contabile  per    i  concessionari    della
          riscossione, ai quali viene concessa    una  tolleranza  di
          pari importo.  Con decreto  del Ministro delle  finanze, da
          emanarsi    entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, ai sensi dell'art.  17,  comma
          3,  della   legge 23  agosto 1988,  n. 400,  sono approvate
          le  norme  attuative  sulla regolazione  contabile  per   i
          concessionari della riscossione.
            3.   Il documento  di  cui al  comma 2  e'  presentato al
          Ministero   dell'industria,      del      commercio       e
          dell'artigianato    ai    fini   della prenotazione   delle
          risorse.  L'importo dell'agevolazione  in  forma automatica
          e' pari  al 60  per cento  dell'intensita' massima    delle
          agevolazioni      consentite    dalla     Unione   europea.
          L'accesso   alle  agevolazioni    in    forma    automatica
          esclude   ogni  possibilita'  di richiedere  ed   ottenere,
          a   qualsiasi  titolo,   per    i   medesimi  investimenti,
          altre  agevolazioni.  La  limitazione  del 60 per cento non
          vale   per   le   agevolazioni   aggiuntive   eventualmente
          stabilite   da disposizioni    normative   finalizzate    a
          favorire   specialmente l'occupazione, sempre nel  rispetto
          dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
            4.  Ai    fini della fruizione dell'agevolazione,   entro
          diciotto mesi dalla  presentazione  del  documento     come
          prevista   dal   comma   3, l'investimento  deve  risultare
          effettuato    ed    interamente    pagato  l'importo  delle
          relative spese.
            5.    Fermo quanto   previsto dalle  disposizioni penali,
          al soggetto beneficiario  delle   agevolazioni   in   forma
          automatica,   che   abbia rilasciato  false  dichiarazioni,
          il  Ministero     dell'industria,     del  commercio      e
          dell'artigianato    applica una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria   in   misura   da   due   a    quattro    volte
          l'importo dell'agevolazione liquidata.
            6.  Nel periodo   intercorrente tra la presentazione  del
          documento  e  la  liquidazione     della  agevolazione   il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e' tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi
          del   decreto  legislativo  8  agosto  1994,    n.  490,  e
          successive modificazioni".
            -  Il    testo del decreto-legge   n. 415/1992 (Modifiche
          alla  legge 1 marzo 1986,  n. 64,  in tema   di  disciplina
          organica dell'intervento straordinario   nel  Mezzogiorno),
          coordinato   con    la  legge   di conversione n. 488/1992,
          e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.
            -    Il testo   dell'art. 17,  commi 3  e 4,  della legge
          n.  400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          come  modificato dall'art. 74 del D.Lgs.  3 febbraio  1993,
          n.  29,  e dall'art.  13 della legge 15 marzo 1997, n.  59,
          e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di "regolamento",  sono    adottati
          previo    parere  del Consiglio   di Stato, sottoposti   al
          visto  ed alla   registrazine della   Corte dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
           Note all'art. 1:
            -  Per  il  testo del comma 2  dell'art. 8 della legge n.
          266/1997, si veda nelle note alle premesse.
            -   Per il   testo   del   comma 2   dell'art.   1    del
          decreto-legge    n.    244/1995,  si  veda  nelle note alle
          premesse.