IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i veicoli a
motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla
portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva
anziche' ai cavalli fiscali;
Considerato che la potenza effettiva prima espressa in cavalli
vapore (CV) e' ora espressa in Kilowatt (KW) a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, emanato in
attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unita' di
misura;
Visto che i termini di pagamento sono fissati in base ai cavalli
fiscali dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;
Visto l'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con la
quale viene data facolta' al Ministro delle finanze di stabilire
nuovi termini e modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche e
di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello
stesso tributo;
Considerata l'opportunita' di determinare in base alla potenza
effettiva, KW e CV, i termini di pagamento per le autovetture e gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati dal 1 gennaio
1998;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata, a norma del citato articolo 17 della legge n. 400 del
1988, con nota n. 3-4857M del 27 ottobre 1998;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Termini di pagamento
1. Dal 1 gennaio 1998 le tasse automobilistiche sono corrisposte
con le seguenti modalita' ed entro i seguenti termini di scadenza:
a) per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche
se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le
caratteristiche tecniche di cui all'articolo 65, comma 5, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 19
ottobre 1993, n. 427, o elettrico, con potenza fiscale superiore a 9
cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza
effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati
successivamente a tale data, e per gli autoscafi iscritti nei
pubblici registri: in unica soluzione per periodi fissi annuali
decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre;
b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera a),
con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31
dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o a 47 CV, se
immatricolati successivamente a tale data, e per tutti i motoveicoli:
in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1
febbraio e 1 agosto;
c) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare
senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle
caratteristiche tecniche indicate alla lettera a), con potenza
fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre
1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o 47 CV, se
immatricolati successivamente a tale data: per uno o due periodi
fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre
o per l'intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei
suddetti periodi fissi;
d) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare
senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle
caratteristiche tecniche indicate nella lettera a), con potenza
fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997,
o con potenza effettiva fino a 35 KW o 47 CV, se immatricolati
successivamente a tale data: per un periodo fisso semestrale
decorrente dal 1 febbraio e 1 agosto oppure per l'intero anno (12/12)
decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi;
e) per tutti gli altri autoveicoli diversi da quelli di cui alle
precedenti lettere, per i rimorchi, per i motori fuori bordo da
applicare ad imbarcazioni non iscritte nei pubblici registri: per uno
o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 febbraio, 1
giugno e 1 ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente
dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi.
2. Il pagamento e' effettuato nel corso del mese iniziale dei
periodi fissi sopra stabiliti. La decorrenza di detti periodi fissi
per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997 e' quella gia'
fissata per l'anno 1997.
3. Il rinnovo del pagamento di tutte le tasse fisse, compresa
quella per la targa di prova, e' eseguito nel mese di gennaio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge ai quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 17 della
legge n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
"16. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i veicoli a
motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in
base alla portata e di quelli di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a
tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai
cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente
comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono
determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche
per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale,
in uguale misura. La facolta' di cui al comma 1
dell'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999".
- Il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 43 (in supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1997, n.
54), reca: "Attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa
all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali
adibiti al trasporto di merci su strada, nonche' dei
pedaggi e dei diritti di utenza riscossi per l'uso di
alcune infrastrutture".
- Il D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802 (in supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 3 novembre
1982), reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181
relativa alle unita' di misura".
- Il D.M. 25 novembre 1985 (in Gazzetta Ufficiale 3
dicembre 1985, n. 284), reca: "Nuove forme di
pagamento delle tasse automobilistiche".
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 21
maggio 1955, n. 463 (Provvedimenti per la costruzione
di autostrade e strade e modifiche alle tasse
automobilistiche):
"Art. 18. - Il Ministro per le finanze ha facolta' di
stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento
delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i
termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo
previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del
testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39".
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma primo ed i
regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono
recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 65 del
decreto-legge n. 331/1993 recante: "Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione
nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei
centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione
dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo,
l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale
straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie":
"5. Per le autovetture, nonche' per gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di
cose, nuovi di fabbrica azionati con motori diesel,
immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al
31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti
di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC
times NO + 0,97, particolato 0,14, nonche' secondo le
altre modalita previste dal decreto del Ministro
dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio
1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo
pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa
annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive
modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi
annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi
stabiliti daldecreto del Ministro delle finanze 25
novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a
benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono
non e' dovuta la soprattassa di cui all'art. 8 del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e
successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti
tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta
di circolazione del veicolo; se la carta di
circolazione non e' rilasciata all'atto
dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere
effettuata anche nel foglio di via, da esibire
all'ufficio incaricato della riscossione. Le autovetture
nonche' gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e di cose muniti di impianto che consente la
circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas
di petrolio liquefatto nonche' con gas metano, con data di
iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo
che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in
una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre
1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge
21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i
primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse
automobilistiche, nonche' per eventuali periodi per i quali
siano dovuti pagamenti integrativi. Per i periodi di
esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa
automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi
periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli
alimentati esclusivamente a benzina".