IL MINISTRO DELL'lNTERNO
delegato al coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di
emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpiti dalla
crisi sismica del 26 settembre 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio delle province di Avellino, Salerno e Caserta colpito
dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 settembre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di
emergenza nel territorio delle province di Potenza e Cosenza colpite
dall'evento sismico iniziato il 9 settembre 1998;
Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1
e 8 ottobre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di
emergenza nel territorio delle province di Lucca, Prato, Imperia,
Savona, Genova e La Spezia colpite dagli eventi alluvionali
verificatisi dal 27 settembre al 2 ottobre 1998;
Viste le ordinanze numeri 2668/97, 2694/97, 2728/97, 2742/98,
2779/98, 2783/98, 2787/98, 2791/98, 2847/98, 2860/98, 2873/98;
Sentiti i presidenti delle giunte regionali delle Marche,
dell'Umbria, della Campania, della Basilicata, della Calabria, della
Toscana e della Liguria che hanno chiesto la proroga delle
sospensioni dei termini previdenziali e fiscali;
Considerato che nelle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi
sismica del 26 settembre 1997 la ripresa del tessuto sociale e
produttivo e' ancora faticosa e lenta;
Ritenuto di dover corrispondere alle richieste dei presidenti delle
regioni Marche ed Umbria in ordine alla proroga del termine relativo
al riconoscimento del beneficio della cassa integrazione salariale;
Acquisita l'intesa dei Ministeri delle finanze e del lavoro e
previdenza sociale con note n. 13322 dell'11 dicembre 1998 e n.
76666/1/641 del 17 dicembre 1998;
Ravvisata la necessita' di provvedere, d'intesa con le
amministrazioni interessate, al monitoraggio relativo al recupero del
patrimonio edilizio delle regioni Marche ed Umbria, danneggiato dalla
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, al fine di adottare
iniziative volte ad accelerare il ritorno nelle loro abitazioni delle
famiglie che attualmente vivono in moduli abitativi prefabbricati;
Vista la nota n. 4854 in data 27 novembre 1998 predisposta dalla
direzione generale della protezione civile del Ministro dell'interno
in ordine all'ulteriore fabbisogno finanziario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco per gli interventi svolti in occasione delle
emergenze di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 27 settembre 1997, 9 maggio 1998, 11 settembre 1998, 1 e 8
ottobre 1998;
Visto l'appunto n. 19 in data 17 dicembre 1998 del Dipartimento
della protezione civile con la quale si evidenzia, per inderogabili
esigenze di protezione civile, la necessita' di utilizzare
immediatamente gli aeromobili P180 di proprieta' del Dipartimento
medesimo, affidando, in via transitoria, la gestione degli stessi
alla Compagnia aeronautica italiana;
Su proposta del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno
prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di favorire il superamento delle difficolta' che ancora
incontrano le famiglie provvisoriamente alloggiate in strutture
prefabbricate, e' costituito, presso il Dipartimento della protezione
civile, un gruppo di lavoro che, d'intesa con i prefetti e le
amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio delle
situazioni esistenti ed individua possibili soluzioni per consentire
il piu' rapido ritorno a normali condizioni di vita anche attraverso
l'adozione di eventuali ordinanze di protezione civile ai sensi
dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
2. Il gruppo, che opera fino al termine dello stato di emergenza,
e' costituito con decreto del Sottosegretario di Stato delegato alla
protezione civile, che prevede, contestualmente, a determinare il
compenso da attribuire ai componenti.
3. All'onere si fa fronte con le disponibilita' dell'unita'
previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo per la protezione civile" dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.