IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 35 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 14 settembre 1996, che recano l'indicazione del ciclo, ciascuna ricetta puo' contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie individuate con decreto del Ministro della sanita'; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', sez. I, nella seduta del 19 febbraio 1998; Udito il parere delle competenti commissioni affari sociali della Camera e igiene e sanita' del Senato; Considerato che le commissioni parlamentari auspicano una verifica delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 e una piu' completa definizione delle indicazioni al ricorso a tali prestazioni in sede di emanazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Considerato che l'accoglimento integrale dei pareri delle commissioni, in mancanza della verifica delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 e di una piu' completa definizione delle indicazioni al ricorso a tali prestazioni in sede di emanazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, comporterebbe uno squilibrio nel ricorso ai diversi regimi di erogazione delle prestazioni a scapito della qualita' dell'assistenza fornita ai cittadini e risulterebbe incompatibile con le finalita' di contenimento della spesa dell'art. 35 della legge n. 449/1997; Ritenuto di accogliere parzialmente tali pareri in attesa della verifica delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 e di una piu' completa definizione delle indicazioni al ricorso a tali prestazioni in sede di emanazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, ai sensi dell'art. 1, comma 28. della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decreta: Art. 1. 1. Fino all'emanazione dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni e integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, sono prescrivibili in numero non superiore a sei cicli per ciascuna ricetta qualora risultino appropriate per il trattamento delle seguenti condizioni patologiche: a) disabilita' conseguenti a patologie neurologiche di origine traumatica, vascolare, neoplastica o iatrogena, in fase acuta o immediatamente post acuta, limitatamente ai primi sessanta giorni dalla data della prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitazione; b) disabilita' temporanee secondarie a patologie traumatiche od ortopediche a carico della spalla, dell'anca, del ginocchio e del femore, del rachide e del bacino, in fase acuta, limitatamente ai primi trenta giorni dalla data della prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa; c) disabilita' correlata agli esiti di ustioni gravi limitatamente ai primi sessanta giorni dalla data della prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa; d) disabilita' secondarie ad interventi chirurgici di mastectomia con linfadenectomia ascellare e ad interventi a carico dei visceri endotoracici, in fase postacuta, limitatamente ai primi sessanta giorni dalla prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa; e) disabilita' secondarie a gravi patologie osteoarticolari, in fase acuta o di riacutizzazione, limitatamente ai primi trenta giorni dalla data della prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa.