IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 35  della legge 27 dicembre 1997, n.  449, che prevede
che per  le prestazioni di  medicina fisica e  riabilitazione incluse
nel decreto del  Ministro della sanita' 22 luglio  1996, e successive
modificazioni ed  integrazioni, pubblicato nel  supplemento ordinario
alla  Gazzetta Ufficiale  n. 150  del 14  settembre 1996,  che recano
l'indicazione del ciclo,  ciascuna ricetta puo' contenere  fino a tre
cicli fatte salve le specifiche patologie individuate con decreto del
Ministro della sanita';
  Visto l'art. 1, comma 3,  del decreto interministeriale 25 novembre
1989, n. 382,  convertito, con modificazioni, dalla  legge 25 gennaio
1990, n. 8, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724;
  Visto il parere  del Consiglio superiore di sanita',  sez. I, nella
seduta del 19 febbraio 1998;
  Udito il  parere delle competenti commissioni  affari sociali della
Camera e igiene e sanita' del Senato;
  Considerato che le commissioni  parlamentari auspicano una verifica
delle  prestazioni di  medicina fisica  e riabilitazione  incluse nel
decreto ministeriale 22  luglio 1996 e una  piu' completa definizione
delle indicazioni al ricorso a tali prestazioni in sede di emanazione
dei percorsi diagnostici  e terapeutici, ai sensi  dell'art. 1, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Considerato   che  l'accoglimento   integrale   dei  pareri   delle
commissioni, in mancanza della verifica delle prestazioni di medicina
fisica e  riabilitazione incluse  nel decreto ministeriale  22 luglio
1996 e di una piu'  completa definizione delle indicazioni al ricorso
a tali prestazioni  in sede di emanazione dei  percorsi diagnostici e
terapeutici, ai sensi dell'art. 1,  comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n.  662, comporterebbe  uno squilibrio  nel ricorso  ai diversi
regimi  di  erogazione delle  prestazioni  a  scapito della  qualita'
dell'assistenza fornita ai cittadini e risulterebbe incompatibile con
le finalita' di contenimento della  spesa dell'art. 35 della legge n.
449/1997;
  Ritenuto  di accogliere  parzialmente tali  pareri in  attesa della
verifica  delle  prestazioni  di  medicina  fisica  e  riabilitazione
incluse  nel  decreto ministeriale  22  luglio  1996  e di  una  piu'
completa definizione delle indicazioni  al ricorso a tali prestazioni
in  sede di  emanazione dei  percorsi diagnostici  e terapeutici,  ai
sensi dell'art. 1, comma 28. della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Fino  all'emanazione dei  percorsi diagnostici e  terapeutici di
cui all'art.  1, comma 28, della  legge 23 dicembre 1996,  n. 662, le
prestazioni di  medicina fisica e riabilitazione  incluse nel decreto
del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 150 del  14 settembre  1996, e
successive modificazioni e integrazioni, che recano l'indicazione del
ciclo, sono  prescrivibili in  numero non superiore  a sei  cicli per
ciascuna  ricetta qualora  risultino appropriate  per il  trattamento
delle seguenti condizioni patologiche:
  a)  disabilita' conseguenti  a  patologie  neurologiche di  origine
traumatica,  vascolare,  neoplastica o  iatrogena,  in  fase acuta  o
immediatamente  post acuta,  limitatamente ai  primi sessanta  giorni
dalla data  della prima  prescrizione dello specifico  trattamento di
medicina fisica e riabilitazione;
  b)  disabilita' temporanee  secondarie a  patologie traumatiche  od
ortopediche a  carico della  spalla, dell'anca,  del ginocchio  e del
femore, del  rachide e  del bacino, in  fase acuta,  limitatamente ai
primi  trenta  giorni  dalla  data  della  prima  prescrizione  dello
specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa;
  c) disabilita' correlata agli  esiti di ustioni gravi limitatamente
ai primi  sessanta giorni dalla  data della prima  prescrizione dello
specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa;
  d) disabilita'  secondarie ad interventi chirurgici  di mastectomia
con linfadenectomia  ascellare e ad  interventi a carico  dei visceri
endotoracici,  in fase  postacuta,  limitatamente  ai primi  sessanta
giorni  dalla  prima  prescrizione  dello  specifico  trattamento  di
medicina fisica e riabilitativa;
  e)  disabilita' secondarie  a gravi  patologie osteoarticolari,  in
fase acuta o di riacutizzazione, limitatamente ai primi trenta giorni
dalla data  della prima  prescrizione dello specifico  trattamento di
medicina fisica e riabilitativa.