IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                            DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998,  che delega  le funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il decreto  del Ministro  dell'interno in  data 10  novembre
1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225, nonche' quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca
di cui all'art. 8, del  decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle
assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento
della  protezione civile  in data  antecedente all'entrata  in vigore
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo  1998, n.
61, che  prevede la rendicontazione delle  somme effettivamente spese
da parte  degli enti, al  fine di  verificare lo stato  di attuazione
degli interventi finanziati con decreti  o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile n.  2207/FPC del 10 gennaio  1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  13 del  17 gennaio
1992,  con la  quale  e'  stata disposta  l'erogazione  al comune  di
Bisceglie  dell'onere  complessivo  di  L.  500.000.000  al  fine  di
consentire la  rimozione del  periodo incombente nel  comune medesimo
lungo la  zona costiera  in localita'  Cala del  Pantano -  Grotte di
Ripalta;
  Vista la nota n. 9786 del 28 maggio 1998, con la quale il comune di
Bisceglie dichiara un  importo disponibile di L.  68.002.210 a valere
sulla predetta somma di L. 500.000.000;
  Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo
7615 del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L.  68.002.210 erogata  al comune  di Bisceglie  con l'ordinanza  del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2207/FPC del
10 gennaio 1992.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1998
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi