IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992 relativo  alla protezione delle indicazioni  geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 giugno
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra le  altre, della indicazione geografica  protetta "Bresaola della
Valtellina",  nel  quadro della  procedura  di  cui all'art.  17  del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Considerato che  l'indicazione geografica protetta  "Bresaola della
Valtellina" e'  stata registrata ai sensi  del richiamato regolamento
della Commissione n. 1065/97, nel quadro della procedura semplificata
dell'art. 17, regolamento (CEE) n.  2081/92, e che tale procedura non
prevede  la pubblicazione  del  relativo  disciplinare di  produzione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
  Ritenuto  che,  in  considerazione   di  quanto  esposto,  sussista
l'esigenza di  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana il  disciplinare di produzione della  indicazione geografica
protetta  "Bresaola  della  Valtellina"  affinche'  le  disposizioni,
contenute   nel  disciplinare   di  produzione   approvato  in   sede
comunitaria,  siano  accessibili,  per  informazione  ergaomnes,  sul
territorio italiano;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
"Bresaola  della  Valtellina",  registrata in  sede  comunitaria  con
regolamento della Commissione  (CE) n. 1263/96 del 1  luglio 1996, e'
riportato  in allegato  al presente  decreto e  ne costituisce  parte
integrante.
  I produttori  che intendano porre  in commercio la  "Bresaola della
Valtellina"   possono  utilizzare,   in  sede   di  presentazione   e
designazione  del  prodotto,   la  menzione  "Indicazione  geografica
protetta" in conformita' dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92
e  sono tenuti  al rispetto  di  tutte le  condizioni previste  dalla
normativa vigente in materia.
   Roma, 23 dicembre 1998
                                          Il direttore generale: Pilo