IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto il  trattato che  istituisce la Comunita'  economica europea,
ratificato  con la  legge  14  ottobre 1957,  n.  1203, come  risulta
modificato dal trattato sull'Unione  europea, ratificato con la legge
3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'art. 109L, quarto comma,
che prevede che il consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio
della terza  fase, adotta i tassi  di conversione ai quali  le monete
degli  Stati  membri  sono  irrevocabilmente  vincolate  e  il  tasso
irrevocabilmente fissato al quale l'ecu  viene a sostituirsi a queste
valute;
  Visto il  regolamento del Consiglio dell'Unione  europea n. 1103/97
del 17 giugno 1997 relativo  a talune disposizioni per l'introduzione
dell'euro ed  in particolare  l'art. 2  che stabilisce  che qualunque
riferimento all'ecu  e' sostituito da  un riferimento all'euro  ad un
tasso di un euro per un ecu;
  Visto il  regolamento del  Consiglio dell'Unione europea  n. 974/98
del  3   maggio  1998  relativo  all'introduzione   dell'euro  ed  in
particolare l'art.  2 che  stabilisce che a  decorrere dal  1 gennaio
1999, la  moneta degli  Stati membri  partecipanti e'  l'euro nonche'
l'art.  3  che  stabilisce  che   l'euro  sostituisce,  al  tasso  di
conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;
  Considerato  che,  in base  alla  decisione  del Consiglio  europeo
tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1 gennaio
1999 il  nuovo debito pubblico  negoziabile sara' emesso  dagli Stati
partecipanti in unita' euro;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno 1998,  n.  213,  ed  in
particolare   le   disposizioni   del  titolo   V,   riguardanti   la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato  per l'anno finanziario 1998 e del
bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000;
  Visti i  propri decreti in data  24 settembre, 12 e  26 ottobre, 11
novembre 1998, con i quali  e' stata disposta l'emissione delle prime
otto  tranches  dei  buoni  del  Tesoro poliennali  4%  -  1  ottobre
1998/2003;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di  una  nona tranche  dei  predetti buoni  del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta  l'emissione di  una nona  tranche di  buoni del
Tesoro  poliennali 4%  con  godimento  1 ottobre  1998  e scadenza  1
ottobre 2003, fino  all'importo massimo di 3.000 milioni  di euro, da
destinare a  sottoscrizioni in  contanti al prezzo  di aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I  buoni   sono  emessi  senza   indicazione  di  prezzo   base  di
collocamento e vengono attribuiti  con il sistema dell'asta marginale
riferita  al prezzo;  il  prezzo di  aggiudicazione risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
  Al  termine della  procedura  di assegnazione  di  cui ai  predetti
articoli e' disposta automaticamente l'emissione della decima tranche
dei buoni,  per un  importo massimo del  10 per  cento dell'ammontare
nominale  indicato  al  precedente  primo comma,  da  assegnare  agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi articoli 11 e 12.
  Le  richieste risultate  accolte sono  vincolanti e  irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo    all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse  annuo lordo del 4%, pagabile in
due semestralita'  posticipate, il 1 aprile  ed il 1 ottobre  di ogni
anno di durata del prestito.