IL MINISTRO DEL TESORO,
                            DEL BILANCIO
                               E DELLA
                      PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto il  trattato che  istituisce la Comunita'  economica europea,
ratificato  con la  legge  14  ottobre 1957,  n.  1203, come  risulta
modificato da trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3
novembre 1992, n.  454, ed in particolare l'art.  109L, quarto comma,
che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio
della terza  fase, adotta i tassi  di conversione ai quali  le monete
degli  Stati  membri  sono  irrevocabilmente  vincolate  e  il  tasso
irrevocabilmente fissato al quale l'ecu  viene a sostituirsi a queste
valute;
  Visto il  regolamento del Consiglio dell'Unione  europea n. 1103/97
del 17 giugno 1997 relativo  a talune disposizioni per l'introduzione
dell'euro ed  in particolare  l'art. 2  che stabilisce  che qualunque
riferimento all'ecu  e' sostituito da  un riferimento all'euro  ad un
tasso di un euro per un ecu;
  Visto il  regolamento del  Consiglio dell'Unione europea  n. 974/98
del  3   maggio  1998  relativo  all'introduzione   dell'euro  ed  in
particolare l'art.  2 che  stabilisce che a  decorrere dal  1 gennaio
1999, la  moneta degli  Stati membri  partecipanti e'  l'euro nonche'
l'art.  3  che  stabilisce  che   l'euro  sostituisce,  al  tasso  di
conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;
  Considerato  che,  in base  alla  decisione  del Consiglio  europeo
tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1 gennaio
1999 il  nuovo debito pubblico  negoziabile sara' emesso  dagli Stati
partecipanti in unita' euro;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno 1998,  n.  213,  ed  in
particolare   le   disposizioni   del  titolo   V,   riguardanti   la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato  per l'anno finanziario 1998 e del
bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000;
  Visti i propri decreti in data  26 ottobre, 24 novembre 1998, con i
quali e' stata disposta l'emissione  delle prime quattro tranches dei
buoni del  Tesoro poliennali  4,50% con godimento  1 novembre  1998 e
scadenza 1 maggio 2009;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di una  quinta tranche  dei predetti  buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione di  una quinta tranche di  buoni del
Tesoro poliennali  4,50% con godimento  1 novembre 1998 e  scadenza 1
maggio 2009,  fino all'importo massimo  di 3.500 milioni di  euro, da
destinare a  sottoscrizioni in  contanti al prezzo  di aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I  buoni   sono  emessi  senza   indicazione  di  prezzo   base  di
collocamento e vengono attribuiti  con il sistema dell'asta marginale
riferita  al prezzo;  il  prezzo di  aggiudicazione risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
  Le  richieste risultate  accolte sono  vincolanti e  irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo    all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse  annuo lordo del 4,50%, pagabile
in due  semestralita' posticipate, il  1 maggio  ed il 1  novembre di
ogni anno di durata del prestito.