IL VICE COMMISSARIO
(Art. 5 della  legge 24 febbraio 1992, n.  225; ordinanza Ministero
 dell'interno n. 2741 del 30 gennaio 1998, ordinanza commissariale n.
 D/420 del 12 febbraio 1998)
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro   dell'interno  delegato  per  il
coordinamento della protezione  civile, n. 2741 del  30 gennaio 1998,
con  la quale  all'art. 1  e'  nominato il  presidente della  regione
Toscana commissario  delegato, ai  sensi dell'art.  5 della  legge 24
febbraio 1992, n.  225, per gli interventi  necessari a salvaguardare
l'incolumita'  pubblica  e  privata   nei  territori  dei  comuni  di
Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo
Stefano,  Sansepolcro, Sestino,  in provincia  di Arezzo,  gravemente
danneggiati dalla crisi sismica del settembreottobre 1997;
  Vista l'ordinanza commissariale n. D/420  del 12 febbraio 1998, con
la quale il  presidente della regione Toscana ha  nominato quale vice
commissario ai  predetti interventi  il sottoscritto  assessore Paolo
Fontanelli che a tal fine esercita  tutti i poteri in titolarita' del
commissario;
  Richiamato l'art. 1, comma 5, dell'ord. n. 2741/98 il quale prevede
che  ciascun commissario  delegato,  per lo  svolgimento dei  compiti
affidatigli, si avvale  di un comitato tecnico scientifico  di cui e'
indicata altresi' la composizione;
  Visto l'art. 1,  comma 2, dell'ordinanza Ministero  interno n. 2817
del 24  luglio 1998  che reca ulteriori  disposizioni in  ordine alla
composizione del comitato tecnico scientifico in oggetto;
  Considerato che  il sopra citato  art. 1, comma 2,  prevede inoltre
che ai  membri del  comitato sia corrisposto,  a partire  dalla prima
riunione, un compenso da stabilire da parte del commissario delegato;
  Considerato  altresi'  che  l'art.  1, comma  3,  della  richiamata
ordinanza n. 2741/98 prevede  che all'onere derivante dall'attuazione
del  comma 2  si provvede  con le  disponibilita' di  cui all'art.  5
dell'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998;
  Ritenuto  opportuno pertanto  corrispondere  un  compenso per  ogni
giornata di seduta  stabilito in lire 600.000 per il  presidente e L.
500.000 per ciascun membro  esterno all'amministrazione regionale del
comitato tecnico scientifico nominato  con ordinanza commissariale n.
D/437  del  10 marzo  1998  modificata  ed integrata  con  successive
ordinanze n.  D/499 del  3 settembre  1998 e  D/501 del  15 settembre
1998;
  Ritenuto  altresi' che  per  quanto attiene  la partecipazione  dei
membri  appartenenti  a  strutture   regionali,  in  conformita'  con
prestazioni  professionali analoghe,  essa sia  regolata dalle  norme
vigenti in materia di trattamento di missione;
                               Ordina:
  1. Ai sensi e per gli  effetti dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza
Ministero interno  n. 2741 del 30  gennaio 1998, i compensi  per ogni
giornata  di  seduta spettanti  ai  componenti  del comitato  tecnico
scientifico di cui all'ordinanza commissariale  n. D/437 del 10 marzo
1998 modificata ed integrata con  successive ordinanze n. D/499 del 3
settembre 1998 e D/501 del 15  settembre 1998 sono stabiliti nel modo
seguente:
   al presidente spetta un compenso di L. 600.000;
  ai  componenti  esterni  all'amministrazione  regionale  spetta  un
compenso di L. 500.000;
  ai componenti appartenenti all'amministrazione regionale si applica
il  trattamento  di  missione  previsto dalla  vigente  normativa  in
materia.
  2.  Ai   componenti  esterni   alla  pubblica   amministrazione  e'
riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, effettuato anche con
mezzo  proprio, di  vitto  e d'alloggio  effettivamente sostenute  in
relazione allo  svolgimento dell'incarico  loro conferito.  La misura
massima rimborsabile  per ciascuna  delle spese sopra  individuate e'
quella attualmente in vigore per i dirigenti della regione Toscana.
  3. Alla  liquidazione dei  compensi indicati al  paragrafo 1  ed al
rimborso  delle spese  indicate  al paragrafo  2,  che devono  essere
debitamente documentate, si provvede con apposito atto commissariale,
sulla  base   dei  verbali  delle   sedute  del  comitato   o  previa
attestazione del presidente dello stesso.
  4.  La  decorrenza  delle  disposizioni  contenute  nella  presente
ordinanza   e'  fissata   a  decorrere   dalla  data   dell'ordinanza
ministeriale n. 2741 del 30 gennaio 1998.
  5. Ai  sensi dell'art. 1,  comma 3, dell'ordinanza  ministeriale n.
2817 del 24  luglio 1998, all'onere previsto  dalla pesente ordinanza
si fa fronte  con le disponibilita' di cui  all'art. 5 dell'ordinanza
ministeriale n. 2741 del 30 gennaio 1998.
  6.  per  le   finalita'  di  cui  al   paragrafo  precedente  sulle
disponibilita' ivi richiamato e' stabilito un primo accantonamento di
L. 100.000.000.
  7.  La presente  ordinanza sara'  comunicata al  Dipartimento della
protezione civile presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per
la presa d'atto.
  8. Il  presente provvedimento  e' soggetto  a pubblicita'  ai sensi
della legge regionale  n. 9/95 in quanto  conclusivo del procedimento
amministrativo. In ragione del particolare rilievo del provvedimento,
che per  il suo contenuto  deve essere portato alla  piena conoscenza
dei  cittadini,  se  ne  dispone  la  pubblicazione  per  intero  nel
bollettino  ufficiale della  regione  Toscana ai  sensi dell'art.  2,
comma 3, della legge regionale n. 18/96.
   Firenze, 20 ottobre 1998
                                      Il vice commissario: Fontanelli