IL VICE COMMISSARIO (Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza Ministero dell'interno n. 2741 del 30 gennaio 1998, ordinanza commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998) Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2741 del 30 gennaio 1998, con la quale all'art. 1 e' nominato il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembreottobre 1997; Vista l'ordinanza commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998, con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato quale vice commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Paolo Fontanelli che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarita' del commissario; Richiamato l'art. 1, comma 5, dell'ord. n. 2741/98 il quale prevede che ciascun commissario delegato, per lo svolgimento dei compiti affidatigli, si avvale di un comitato tecnico scientifico di cui e' indicata altresi' la composizione; Visto l'art. 1, comma 2, dell'ordinanza Ministero interno n. 2817 del 24 luglio 1998 che reca ulteriori disposizioni in ordine alla composizione del comitato tecnico scientifico in oggetto; Considerato che il sopra citato art. 1, comma 2, prevede inoltre che ai membri del comitato sia corrisposto, a partire dalla prima riunione, un compenso da stabilire da parte del commissario delegato; Considerato altresi' che l'art. 1, comma 3, della richiamata ordinanza n. 2741/98 prevede che all'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede con le disponibilita' di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998; Ritenuto opportuno pertanto corrispondere un compenso per ogni giornata di seduta stabilito in lire 600.000 per il presidente e L. 500.000 per ciascun membro esterno all'amministrazione regionale del comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza commissariale n. D/437 del 10 marzo 1998 modificata ed integrata con successive ordinanze n. D/499 del 3 settembre 1998 e D/501 del 15 settembre 1998; Ritenuto altresi' che per quanto attiene la partecipazione dei membri appartenenti a strutture regionali, in conformita' con prestazioni professionali analoghe, essa sia regolata dalle norme vigenti in materia di trattamento di missione; Ordina: 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza Ministero interno n. 2741 del 30 gennaio 1998, i compensi per ogni giornata di seduta spettanti ai componenti del comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza commissariale n. D/437 del 10 marzo 1998 modificata ed integrata con successive ordinanze n. D/499 del 3 settembre 1998 e D/501 del 15 settembre 1998 sono stabiliti nel modo seguente: al presidente spetta un compenso di L. 600.000; ai componenti esterni all'amministrazione regionale spetta un compenso di L. 500.000; ai componenti appartenenti all'amministrazione regionale si applica il trattamento di missione previsto dalla vigente normativa in materia. 2. Ai componenti esterni alla pubblica amministrazione e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, effettuato anche con mezzo proprio, di vitto e d'alloggio effettivamente sostenute in relazione allo svolgimento dell'incarico loro conferito. La misura massima rimborsabile per ciascuna delle spese sopra individuate e' quella attualmente in vigore per i dirigenti della regione Toscana. 3. Alla liquidazione dei compensi indicati al paragrafo 1 ed al rimborso delle spese indicate al paragrafo 2, che devono essere debitamente documentate, si provvede con apposito atto commissariale, sulla base dei verbali delle sedute del comitato o previa attestazione del presidente dello stesso. 4. La decorrenza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e' fissata a decorrere dalla data dell'ordinanza ministeriale n. 2741 del 30 gennaio 1998. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 2817 del 24 luglio 1998, all'onere previsto dalla pesente ordinanza si fa fronte con le disponibilita' di cui all'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 2741 del 30 gennaio 1998. 6. per le finalita' di cui al paragrafo precedente sulle disponibilita' ivi richiamato e' stabilito un primo accantonamento di L. 100.000.000. 7. La presente ordinanza sara' comunicata al Dipartimento della protezione civile presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per la presa d'atto. 8. Il presente provvedimento e' soggetto a pubblicita' ai sensi della legge regionale n. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero nel bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 18/96. Firenze, 20 ottobre 1998 Il vice commissario: Fontanelli