IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre 1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  del  servizio  di
riscossione dei  tributi e di  altre entrate  dello Stato e  di altri
enti pubblici, emanato ai sensi  dell'art. 1, comma 1, della predetta
legge n. 657;
  Visto il  decreto ministeriale  n.I/2/1486/94 del  5 agosto  con il
quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione
dei tributi per l'ambito territoriale  della provincia di Macerata e'
stata  conferita, a  decorrere  dal 1  gennaio  1995, alla  Se.Ri.Ma.
S.p.a.;
  Visto il disciplinare  speciale del 1 dicembre  1994, relativo alla
concessione dell'ambito territoriale della provincia di Macerata, dal
quale  risultano, tra  l'altro,  il numero  e  la dislocazione  degli
sportelli di riscossione del predetto ambito;
  Viste le  note in  data 25  giugno 1996 con  le quali  la Direzione
centrale per  la riscossione ha chiesto  alle societa' concessionarie
del servizio  di produrre una motivata  proposta di razionalizzazione
del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta
in  particolare  all'individuazione  di  quegli sportelli  -  la  cui
dislocazione   era  giustificata   nella  preesistente   suddivisione
subprovinciale  dell'ambito  -  che  apparivano  ormai  superflue  ed
antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione
degli ambiti a livello provinciale;
  Vista la  nota del 30  agosto 1996, con  la quale la  Se.Ri.Ma., in
risposta  alla predetta  nota,  non ha  ritenuto  all'epoca di  dover
proporre modifiche al numero ed  alla dislocazione degli sportelli di
riscossione dell'ambito;
  Viste le successive note del 5 e  19 novembre 1998, con le quali la
stessa   societa'   ha   invece  evidenziato   l'opportunita'   della
soppressione degli  sportelli siti  nei comuni di  Camerino, Cingoli,
Corridonia, San Ginesio e San Severino Marche;
  Considerate le  motivazioni addotte  dal predetto  concessionario a
sostegno  della proposta  avanzata, dalle  quali emerge,  in sintesi,
che:
  1)  nei  comuni  serviti  dagli  sportelli di  cui  si  propone  la
soppressione  sono  presenti  sportelli  bancari  e  uffici  postali,
situati anche  nelle frazioni piu' piccole,  che rappresentano canali
alternativi per il versamento dei tributi;
  2)  le   procedure  utilizzate  dalla  concessione   consentono  la
circolarita'    operativa,   per    cui   i    contribuenti   possono
indifferentemente  effettuare  i  versamenti in  qualsiasi  sportello
dell'ambito;
  3) gli sportelli interessati alla  chiusura distano da un minimo di
10 km ad un massimo di 30 km dai rimanenti sportelli dell'ambito, che
rappresentano   i  naturali   centri   di   raccolta  ed   attrazione
socioeconomica delle  aree geografiche  interessate, e  dispongono di
collegamenti ifrastrutturali  che consentono facili  spostamenti agli
utenti interessati;
  4)  la  chiusura dello  sportello  di  Camerino, e  la  conseguente
aggregazione di tale comune allo  sportello di Tolentino, e' altresi'
giustificata  dalla chiusura  degli  uffici  finanziari e  giudiziari
operanti in detto comune, recentemente disposta;
  5) lo  sportello di San  Ginesio effettua apertura al  pubblico con
orario ridotto;
  Ravvisata  l'opportunita'  di eliminare  un  onere  per le  aziende
concessionarie   costituito  dall'obbligo   di  mantenere   operativi
sportelli   di   riscossione   poco  utilizzati   ed   oggettivamente
antieconomici,   e  ridisegnare   in  tali   casi  la   distribuzione
territoriale  dei punti  di  riscossione in  modo  da non  comportare
eccessivi disagi  ai contribuenti  delle localita'  interessate dalla
soppressione, tenuto  anche conto della diminuzione  dei pagamenti da
effettuarsi  presso  i  concessionari,  conseguente  all'applicazione
delle disposizioni  in materia  di semplificazione  degli adempimenti
fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Considerato  che   il  criterio   di  base   che  l'amministrazione
finanziaria  ritiene di  dover seguire  nella materia,  e' quello  di
contemperare tutti  gli aspetti connessi  al rapporto tra  i benefici
per  le  aziende  concessionarie  conseguenti  alla  soppressione  di
strutture  oggettivamente antieconomiche  ed  i costi  in termini  di
maggiori  oneri  per l'utenza,  avendo  come  ineliminabile punto  di
riferimento quello  di garantire che  in ogni caso  l'eventuale nuova
distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio
possibile  ai contribuenti  che devono  adempiere ai  propri obblighi
tributari e  tenga conto delle realta'  geografiche e socioeconomiche
esistenti;
  Considerato che  la motivata proposta di  soppressione avanzata dal
locale concessionario del servizio  di riscossione soddisfa i criteri
teste'  enunciati, in  quanto, in  particolare, non  risulta tale  da
comportare eccessivi  disagi ai contribuenti interessati,  sia per la
presenza  di  uffici  postali  e  sportelli  bancari  che  consentono
modalita'  alternative per  il  versamento dei  tributi,  sia per  la
relativa vicinanza degli altri  punti di riscossione che rimarrebbero
operativi  nella  provincia,  la  cui dislocazione  appare  idonea  a
garantire,  anche  nelle  aree  interessate  dalla  soppressione,  un
servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;
  Visto il parere della commissione  consultiva di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, reso
nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;
  Ritenuto  pertanto  che  la  proposta  di  razionalizzazione  degli
sportelli di riscossione avanzata  dal concessionario del servizio di
riscossione in argomento puo' essere accolta;
                              Decreta:
  A  decorrere   dal  trentesimo  giorno  successivo   alla  data  di
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana,   nell'ambito  territoriale   costituito  dalla
provincia di  Macerata, sono  soppressi gli sportelli  di riscossione
siti nei comuni di: Camerino,  Cingoli, Corridonia, San Ginesio e San
Severino Marche.
  Conseguentemente gli  sportelli di riscossione del  predetto ambito
restano fissati in quattro unita', dislocate nei Comuni di: Macerata,
Civitanova Marche, Recanati e Tolentino.
  Sara'  cura  del concessionario  del  servizio  di riscossione  per
l'ambito di Macerata, nonche' della direzione regionale delle entrate
per  le Marche,  per  mezzo dei  dipendenti  uffici finanziari  della
provincia, dare tempestiva notizia,  mediante appositi avvisi affissi
nei rispettivi locali aperti al  pubblico, degli effetti del presente
decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 dicembre 1998
                                        Il direttore generale: Romano