Si  informano  gli operatori  interessati  che  con regolamento  n.
2650/98  della  Commissione del  9  dicembre  1998, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'  europee  legge  n. 335  del  10
dicembre  1998,  sono  state  fissate  le regole  di  gestione  e  di
ripartizione dei contingenti in oggetto per il 1999.
  I  contingenti, di  cui  all'allegato,  verranno distribuiti  dalla
Commissione   secondo  l'ordine   cronologico   di  ricezione   delle
trasmissioni  da  parte  degli  Stati membri  (principio  del  "primo
arrivato,  primo   servito").  La  prima  trasmissione,   tramite  il
S.I.G.L., alla  Commissione U.E. sara'  effettuata alle ore 10  del 4
gennaio 1999.
  Gli importatori, sia tradizionali  sia nuovi operatori, non possono
richiedere una  quantita' superiore  a quella  massima predeterminata
per ogni contingente (vedi allegato).
  Tuttavia detti  massimali non si  applicano agli operatori  che, al
momento della loro prima domanda  per il 1999, possono dimostrare, in
base  alle licenze  di  importazione  concesse loro  per  il 1998,  e
restituite  con  le  annotazioni doganali,  di  avere  effettivamente
importato dallo stesso Paese, e per la stessa categoria, quantitativi
superiori  ai  massimali  stabiliti.  In tali  casi  il  quantitativo
massimo ottenibile sara' pari all'ammontare importato nel 1998.
  Per tutti i  contingenti potra' essere inoltrata  una nuova domanda
di importazione per quantitativi  non superiori ai massimali indicati
in allegato - ove le Autorita' comunitarie comunichino la sussistenza
di ulteriori residui - a  condizione che l'operatore possa dimostrare
di avere utilizzato almeno il 50% del quantitativo attribuitogli.
  Le  autorizzazioni di  importazione avranno  una validita'  di nove
mesi, a decorrere dalla data del rilascio, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
  Le autorizzazioni  potranno essere  prorogate di  tre mesi,  ma non
oltre il  31 marzo 2000,  qualora possa essere  dimostrato l'utilizzo
del 50% della licenza al momento della richiesta di proroga.
  Gli  operatori  interessati  devono  presentare  al  Ministero  del
commercio  con l'estero  -  D.G.  per la  politica  commerciale e  la
gestione del  regime degli scambi  - Divisione III, viale  America n.
341 -  00144 Roma,  domanda in carta  semplice, o  modulo comunitario
(reperibile  presso  le  Camere   di  commercio,  nonche'  presso  il
Ministero), corredato della documentazione, di cui ai punti 10 e 11 e
recare le seguenti indicazioni:
  1. nome  e indirizzo  completo del  richiedente (incluso  numero di
telefono e fax) e il numero di partita IVA;
  2.      nome      e     indirizzo      completo      dell'eventuale
dichiarante/rappresentante;
    3. nome e indirizzo completo del fornitore;
    4. Paese d'origine dei prodotti;
  5.  denominazione  commerciale  dei  prodotti ed  il  codice  della
nomenclatura combinata;
    6. categoria e quantitativo nell'unita' prevista;
    7. valore delle merci;
  8. una dichiarazione in cui si  attesti che non sia stata inoltrata
analoga richiesta in altro Paese membro  per il 1999 e che la licenza
verra' restituita entro dieci giorni dalla scadenza;
    9. data e firma del richiedente;
  10. contratto in originale o  copia autenticata firmato da entrambi
i contraenti;
  11.  l'elenco  delle  licenze   ottenute,  nonche'  il  totale  del
quantitativo importato (limitatamente agli operatori che abbiano gia'
importato nel 1998).