Collegamentotra il potere regolamentare generale (comma 1 dell'art.
     52)  e  quello  in  materia  di    ICI  (art. 59) - Modifica del
     procedimento di  accertamento   ICI  (comma   1,  lettera     l,
     dell'art.      59)    -  Determinazione  del   valore delle aree
     fabbricabili    (comma  1,  lettera  g,   dell'art.   59)      -
     Regolarizzazione  dei  versamenti   effettuati da un contitolare
     anche   per   conto   degli   altri   (comma   1,   lettera   i,
     dell'art.     59)    -  Trascrizione    nel    regolamento    di
     disposizioni  di legge.
                                  Ai comuni
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle direzioni regionali
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alle avvocature distrettuali  dello
                                  Stato
                                    Al   Ministero   dell'interno   -
                                  Direzione                  generale
                                  amministrazione civile
                                  Ai comitati regionali e commissioni
                                  provinciali di controllo
                                  Alle commissioni tributarie
                                  All'ANCI
  A  seguito  di  quesiti  posti,  nonche'  da  un  primo  esame  dei
regolamenti   trasmessi  dai   comuni,   sono   emersi  i   seguenti,
maggiormente significativi, problemi, in  materia di imposta comunale
sugli  immobili  (ICI),  sui  quali si  ritiene  opportuno  esprimere
l'orientamento di questo Ministero.
  1)Collegamento  tra  il  potere  regolamentare  generale  (comma  1
dell'art. 52) e quello in materia di ICI (art. 59).
  L'interpretazione del  combinato disposto dell'art. 52,  comma 1, e
dell'art. 59 del decreto legislativo  n. 446/1997, si ritiene che non
possa  condurre  ad un  restringimento  del  potere regolamentare  in
materia  di  ICI  rispetto   al  potere  regolamentare  di  carattere
generale.
  Ed invero,  le disposizioni  di cui all'art.  59 vanno  intese come
finalizzate  ad   individuare  talune   fattispecie,  fra   le  tante
possibili, sulle  quali richiamare l'attenzione del  comune nelle sue
scelte  in  sede  di  esercizio  del  proprio  potere  regolamentare,
concedendo  altresi',   per  alcune  di  esse,   la  possibilita'  di
travalicare,  entro determinati  spazi, i  limiti che  si pongono  al
potere  regolamentare di  cui al  primo comma  dell'art. 52.  Cio' si
verifica,  in  particolare,  per  le  fattispecie  contemplate  dalle
lettere  a) e  c), laddove  viene consentito  al comune,  con il  suo
regolamento,  rispettivamente:  di introdurre  condizioni  ulteriori,
rispetto  a  quelle richieste  dalla  legge,  le quali  rendano  piu'
difficile   il  verificarsi   delle   condizioni  per   l'ottenimento
dell'agevolazione  consistente nella  "funzione giuridica"  della non
edificabilita' dei  suoli posseduti e utilizzati  direttamente per le
attivita' agricole dai coltivatori diretti od imprenditori agricoli a
titolo  principale; di  restringere  il campo  di applicazione  della
esenzione  per gli  immobili utilizzati  dagli enti  non commerciali,
limitandola ai soli fabbricati e  purche' posseduti dai medesimi enti
non commerciali utilizzatori.
  Conclusivamente, anche l'ICI  rientra fra i tributi per  i quali e'
esercitabile l'ampio  potere regolamentare  ai sensi del  primo comma
dell'art. 52.
  2)Modifica del  procedimento di accertamento ICI  (comma 1, lettera
l) dell'art. 59).
  Premesso che  la mancata adozione delle  disposizioni regolamentari
ai sensi  della lettera l) del  primo comma dell'art. 59  del decreto
legislativo n.  446/1997 non  determina alcun "vuoto"  normativo (nel
senso  che   continuano,  comunque,   ad  applicarsi  le   norme  sul
procedimento  di accertamento  contenute  nella  legge sull'ICI),  si
precisa che siffatte disposizioni  regolamentari, se adottate, devono
rispettare i criteri prescritti nella medesima lettera l).
  Conseguentemente,  a decorrere  dall'anno di  imposta successivo  a
quello  nel  corso   del  quale  il  consiglio   comunale  adotta  il
regolamento in  commento, il  procedimento di accertamento  ICI, deve
venire a risultare cosi' radicalmente modificato:
  1)  il contribuente  non deve  piu' presentare  la dichiarazione  o
denuncia di  variazione ICI  (nell'ipotesi in  cui il  regolamento in
questione venga  adottato nel 1998, l'esonero  comincera' a decorrere
dal 2000 per l'anno di imposta 1999).
  2) il contribuente deve soltanto  comunicare al comune gli acquisti
e  le cessioni  di diritti  reali su  immobili intervenuti  nel corso
degli  anni   di  imposta   per  i   quali  vigono   le  disposizioni
regolamentari che  hanno modificato il procedimento  di accertamento.
E' evidente che  detta comunicazione non puo' e non  deve assumere la
connotazione tipica  di "dichiarazione"; (cio'  e' tanto vero  che al
punto primo  della lettera 1,  dell'art. 59 in commento  e' precisato
che  la   comunicazione  deve  contenere  la   "sola  individuazione"
dell'unita' immobiliare interessata e, quindi, fra l'altro, non vi si
deve indicare  il valore). il  voler trasformare la  comunicazione in
"dichiarazione",  attribuendo alla  prima  gli  effetti tipici  della
seconda, non ha alcun senso in  quanto, cosi' operando, si ricade nel
procedimento  di  accertamento  previsto dalla  legge  sull'ICI,  con
conseguente    inutilita'    della   modifica    regolamentare.    La
comunicazione,  la  cui  omissione   concretizza  una  infrazione  di
carattere  meramente formale  sanzionabile nella  misura indicata  al
quarto punto  della lettera  l) dell'art.  59, deve  soltanto servire
come elemento che,  unitamente ad altri dati derivanti  da ogni fonte
possibile (vedasi punto quinto della lettera l), dell'art. 59) faccia
da supporto per  le attivita' di accertamento sostanziale,  di cui si
dira' in prosieguo.
  3) Il  contribuente deve  continuare, ovviamente, ad  effettuare il
versamento dell'ICI,  in autotassazione,  entro le  scadenze previste
dall'art. 10 del decreto legislativo  n. 504/1992. Il versamento deve
continuare ad essere eseguito  cumulativamente per tutti gli immobili
posseduti dal  contribuente nell'ambito  del territorio  dello stesso
comune.
  4)  Il  comune, per  gli  anni  di imposta  per  i  quali opera  il
regolamento (nell'ipotesi  di sua  adozione nel  1998, per  l'anno di
imposta  1999  e  successivi)  non   puo'  piu'  emettere  avvisi  di
liquidazione   sulla  base   della  dichiarazione,   ne'  avvisi   di
accertamento  in rettifica  per infedelta'  della dichiarazione,  ne'
avvisi  di  accertamento  d'ufficio per  omessa  presentazione  della
dichiarazione.  Cio',  chiaramente,  in  quanto  la  dichiarazione  o
denuncia  di variazione  ICI  non esiste  piu'. Conseguentemente  non
saranno piu'  irrogabili le sanzioni  per omessa presentazione  o per
infedelta' della dichiarazione.
  5)  In attuazione  delle direttive  impartite periodicamente  dalla
giunta  comunale  (stabilenti  le  categorie  o  gruppi  omogenei  di
contribuenti  o   di  basi  imponibili  da   sottoporre  a  controllo
sostanziale,  tenendo   anche  conto   delle  capacita'   tecniche  e
funzionali degli  uffici tributari) il funzionario  responsabile ICI,
previa acquisizione di  ogni dato ed elemento  utile (da collegamenti
con il  Catasto, con la  Conservatoria dei registri  immobiliari, con
gli  Archivi  notarili  e  con altre  banche  dati  immobiliari)  ivi
comprese le predette comunicazioni  dei contribuenti, individua tutti
gli  immobili   tassabili  posseduti  nel  comune   dal  contribuente
selezionato  durante  l'anno  di  imposta da  accertare.  Quindi,  ne
determina  i  valori,  secondo   le  regole  prescritte  dal  decreto
legislativo  n.  504/1992,  e  quantifica  l'imposta  corrispondente,
applicando l'aliquota  o le  aliquote vigenti  e tenendo  conto delle
quote e dei mesi di possesso, nonche', se spettanti, delle detrazioni
e riduzioni di imposta e delle altre agevolazioni. Verifica, poi, gli
ammontari  e  la  tempestivita' dei  versamenti  ICI  cumulativamente
effettuati, in  autotassazione, per  l'anno di  imposta in  esame. Se
emergono  irregolarita' nei  versamenti (salvo  che il  contribuente,
eventualmente  contattato, fornisca  convincenti giustificazioni)  il
predetto  funzionario  emette  un  avviso  di  accertamento  motivato
contenente  la  liquidazione  (quantificazione)  dell'imposta  ancora
dovuta,  dei relativi  interessi e  della sanzione.  Quest'ultima (la
quale  e', come  rilevasi  da  quanto detto  al  precedente punto  4,
l'unica  sanzione   applicabile  per   le  infrazioni   di  carattere
sostanziale) e', ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471
del 18 dicembre 1997, pari  al 30 per cento, calcolato sull'ammontare
di  imposta  che  risulta  non  versato  in  autotassazione  in  modo
tempestivo  (entro   le  scadenze  prescritte  dalla   legge  o  reso
tempestivo  mediante il  ravvedimento operoso.  Tale sanzione  non e'
riducibile ad un quarto.
  Si sottolinea che  il predetto "avviso di  accertamento per omesso,
parziale  o tardivo  versamento"  e'  un atto  tipico  e proprio  del
modificato  procedimento di  accertamento.  Esso (non  essendo e  non
potendo essere contemplato nel procedimento di accertamento delineato
dal  decreto legislativo  n. 504/1992  imperniato sull'obbligo  della
dichiarazione)  sarebbe  venuto  a  risultare  privo  di  un  termine
decadenziale di sua  notifica, da qui, la previsione,  al punto terzo
della  lettera l)  dell'art.  59 in  commento,  della esigenza  della
fissazione nel regolamento  di un siffatto termine,  che comunque non
puo' andare  al di la' del  31 dicembre del quinto  anno successivo a
quello cui si riferisce l'imposizione.
  Non   e'  possibile,   pertanto,  con   disposizione  regolamentare
travasare  il  cennato  termine   nel  procedimento  di  accertamento
regolato  dal decreto  legislativo  n. 504/1992,  allungando cosi'  i
termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base della
dichiarazione  e  degli  avvisi  di  accertamento  in  rettifica  per
infedelta' della dichiarazione.
  6) Resta  ferma l'applicabilita'  delle sanzioni per  infrazioni di
carattere  formale   (quali,  ad  esempio,  la   mancata  risposta  a
questionari o l'omesso  invio di atti e documenti ai  sensi del terzo
comma  dell'art.   14  del  decreto  legislativo   n.  504/1992  come
sostituito  dall'art.  14  del  decreto legislativo  n.  473  del  18
dicembre 1997.  Anche queste  sanzioni, nonche' quella  di cui  si e'
trattato al precedente punto 2), non sono riducibili ad un quarto.
  7) Non  essendoci l'obbligo di presentazione  della dichiarazione o
denuncia  di  variazione, non  si  renderanno  piu' applicabili,  nel
futuro,  le disposizioni  di  cui  al primo  comma  dell'art. 16  del
decreto   legislativo   n.   504/1992,   concernenti   la   riduzione
dell'indennita' di espropriazione.
  8) Per  gli anni di  imposta antecedenti  a quello a  decorrere dal
quale opera  il regolamento (nell'ipotesi  di sua adozione  nel 1998,
per gli anni  di imposta dal 1993 al 1998),  resta fermo che continua
ad applicarsi  il procedimento  di accertamento previsto  nel decreto
legislativo n. 504/1992, con conseguente irrogabilita' delle sanzioni
per omessa od infedele dichiarazione.
                                 *
                               *   *
  Stante  la  particolare  importanza della  radicale  trasformazione
gestionale in  commento, si  ritiene opportuno suggerire,  qualora il
comune intenda muoversi in questa direzione, il seguente facsimile di
regolamento, ipotizzando che esso  venga adottato nel corso dell'anno
1998:
                       "IL CONSIGLIO COMUNALE
  Visti  gli articoli  52  e 59,  comma 1,  lettera  l), del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                             Articolo 1.
  1.  Al fine  di semplificare  e razionalizzare  il procedimento  di
accertamento dell'imposta  comunale sugli immobili (ICI),  di ridurre
gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attivita'
di controllo sostanziale:
  a) E'  eliminato l'obbligo  di presentazione della  dichiarazione e
della  denuncia di  variazione,  di  cui all'art.  10,  comma 4,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
    b) conseguentemente sono eliminate:
  1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di
accertamento   in   rettifica   per  infedelta',   incompletezza   od
inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa
presentazione della dichiarazione,  di cui all'art. 11, commi  1 e 2,
del predetto decreto legislativo n. 504/1992;
  2)  le sanzioni  per omessa  presentazione o  per infedelta'  della
dichiarazione,  di  cui  all'art.  14,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo  n. 504/1992,  come sostituito  dall'art. 14  del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;
  c) e' introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al comune
gli acquisti,  cessazioni o  modificazioni di  soggettivita' passiva,
intervenuti nel  corso dell'anno,  entro il primo  semestre dell'anno
successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed
ha  la mera  funzione  di  supporto, unitamente  agli  altri dati  ed
elementi in  possesso del  comune, per l'esercizio  dell'attivita' di
accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve
contenere la sola individuazione dell'unita' immobiliare interessata,
con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti
di soggettivita' passiva;  per la sua mancata  o tardiva trasmissione
si  applica  la  sanzione  amministrativa  da  lire  200.000  a  lire
1.000.000 riferita a ciascuna unita' immobiliare;
  d)  resta fermo  l'obbligo,  per il  contribuente,  di eseguire  in
autotassazione,  entro le  prescritte  scadenze del  30  giugno e  20
dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a
saldo,  dell'imposta  dovuta  per  l'anno  in  corso.  Il  versamento
continua ad essere effettuato  cumulativamente per tutti gli immobili
posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune;
  e)  la  giunta  comunale,  tenendo  anche,  conto  delle  capacita'
operative  dell'ufficio  tributi,  individua,  per  ciascun  anno  di
imposta,  sulla base  di criteri  selettivi informati  a principi  di
equita'  e di  efficienza, i  gruppi  omogenei di  contribuenti o  di
immobili da sottoporre a controllo;
  f) il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate
dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi
comprese le  comunicazioni di cui  alla precedente lettera  c), anche
mediante  collegamenti  con  i sistemi  informativi  immobiliari,  la
situazione di possesso  del contribuente, rilevante ai  fini ICI, nel
corso  dell'anno di  imposta considerato;  determina la  conseguente,
complessiva imposta  dovuta e  se riscontra  che il  contribuente non
l'ha versata, in tutto od  in parte, emette, motivandolo, un apposito
atto denominato  "avviso di  accertamento per omesso  versamento ICI"
con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e
dei relativi interessi;
  g) sull'ammontare di  imposta che viene a risultare  non versato in
modo  tempestivo, entro  le  prescritte scadenze,  o reso  tempestivo
mediante il  perfezionamento del ravvedimento operoso  ai sensi delle
lettere a)  o b) dell'art. 13  del decreto legislativo n.  472 del 18
dicembre  1997 e  successive  modificazioni, si  applica la  sanzione
amministrativa  del  trenta per  cento,  ai  sensi dell'art.  13  del
decreto  legislativo n.  471 del  18  dicembre 1997.  La sanzione  e'
irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f);
  h) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e
g)  non e'  applicabile  la definizione  agevolata  (riduzione ad  un
quarto)  prevista dagli  articoli  16, comma  3 e  17,  comma 2,  del
decreto  legislativo n.  472/1997 ne'  quella prevista  dall'art. 14,
comma  4,  del  decreto   legislativo  n.  504/1992  come  sostituito
dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473/1997;
  i)  l'avviso  di  cui  alla   precedente  lettera  f)  deve  essere
notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno, a  pena di decadenza. entro  il 31 dicembre del  quinto anno
successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
  2. Le disposizioni di cui al  comma 1 si applicano per gli immobili
per i  quali questo comune  e' soggetto  attivo di imposta,  ai sensi
dell'art. 4 del  decreto legislativo n. 504 del 30  dicembre 1992, ed
hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.
  3. Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi
il procedimento di accertamento  disciplinato dal decreto legislativo
n. 504 del  30 dicembre 1992, con conseguente  emissione degli avvisi
di  liquidazione  sulla base  della  dichiarazione,  degli avvisi  di
accertamento in  rettifica per infedelta' della  dichiarazione, degli
avvisi  di  accertamento  d'ufficio per  omessa  presentazione  della
dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni".
  Eventualmente, puo' essere  aggiunto il seguente comma "4.  - Per i
predetti  anni  di  imposta  1998  e  precedenti,  le  operazioni  di
liquidazione  sulla  base  della dichiarazione,  di  accertamento  in
rettifica  per   infedelta'  della  dichiarazione,   di  accertamento
d'ufficio   per  omessa   presentazione  della   dichiarazione,  sono
effettuate  sulla  base di  criteri  selettivi  fissati dalla  giunta
comunale".
  Per  quanto concerne  la  richiesta di  pubblicazione in  Gazzetta,
l'avviso potrebbe essere cosi' formulato: "Il comune di .............
 .....   ha   adottato   in  data ...... un  regolamento  in  materia
di modifica del procedimento di  accertamento  dell'imposta  comunale
sugli immobili".
Attenzione.
  In caso di approvazione definitiva del primo comma dell'art. 28 del
disegno  di legge  concernente  "misure di  finanza  pubblica per  la
stabilizzazione e  lo sviluppo", recante differimenti  di termini, il
regolamento  in commento,  cosi' come  altri tipi  di regolamento  in
materia di ICI, anche se adottato oltre il 31 dicembre 1998, ma entro
il  31  gennaio  1999,  puo' ugualmente  avere  effetto  a  decorrere
dall'anno 1999.
3)    Determinazione del  valore  delle aree  fabbricabili (comma  1,
lettera g), dell'art. 59).
  Come rilevasi  anche dal  facsimile di regolamento  suggerito nella
circolare  n. 101/E  del 17  aprile 1998  (pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 96  del 27  aprile 1998)  la fissazione,  da parte  del
comune, dei valori delle aree fabbricabili, ai sensi della lettera g)
del primo comma dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, non
puo' avere altro effetto che quello di una autolimitazione del potere
di accertamento  ICI, nel senso che  il comune si obbliga  a ritenere
congruo  il valore  delle aree  fabbricabili laddove  esso sia  stato
dichiarato  dal  contribuente  in   misura  non  inferiore  a  quella
stabilita nel  regolamento comunale. Deve, quindi,  rimanere ferma la
regola,  stabilita nel  decreto legislativo  n. 504/1992,  secondo la
quale il  valore delle aree  fabbricabili e' quello venale  in comune
commercio. Cio' comportera', fra l'altro (e non e' possibile disporre
altrimenti)  che:  il  contribuente  puo' ben  dichiarare  un  valore
inferiore a quello  stabilito nel regolamento ed  il comune ritenerlo
congruo in quanto corrispondente al  valore di mercato; se il comune,
avendo  il  contribuente  dichiarato  un valore  inferiore  a  quello
prefissato, intende accertare un  maggior valore, l'accertamento deve
essere motivato facendo  riferimento ai valori di  mercato e, quindi,
puo' ben  condurre alla  determinazione di  valori diversi  da quelli
indicati nel regolamento.
4) Regolarizzazione dei  versamenti effettuati  da un  contitolare
   anche per conto degli altri (comma 1, lettera i), dell'art. 59).
  Come gia'  fatto presente con  la risoluzione ministeriale  n. 95/E
del  30  luglio  1998, la  disposizione  regolamentare  eventualmente
adottata ai sensi  della lettera i) del primo comma  dell'art. 59 del
decreto  legislativo n.  446/1997,  non puo'  derogare al  principio,
sancito  nel primo  comma  dell'art. 10  del  decreto legislativo  n.
504/1992, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente
alla  propria   quota  di  possesso.   In  altri  termini   la  norma
regolamentare deve  limitarsi ad operare una  "finzione giuridica" in
forza  della  quale,  laddove  il versamento  ICI  sia  unitariamente
eseguito  lo  si deve  assumere  come  se  fosse suddiviso  in  tanti
versamenti effettuati  da ciascun contitolare  proporzionalmente alla
propria  quota   di  possesso.  Con  la   conseguenza  che  eventuali
provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta, sia in sede di
liquidazione  sulla   base  della   dichiarazione  che  in   sede  di
accertamento, od alla irrogazione di sanzioni (ovviamente, per motivi
diversi  dall'esecuzione   materiale  del   versamento  unitariamente
anziche'  disgiuntamente,  essendo  siffatta modalita'  di  pagamento
consentita per  regolamento) devono  continuare ad essere  emessi nei
confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
5) Trascrizione nel regolamento di disposizioni di legge.
  Come gia'  sottolineato nella  predetta circolare  n. 101/E  del 17
aprile   1998,   si   ribadisce  l'esigenza   che   le   disposizioni
regolamentari  in   materia  di  ICI  riguardino   esclusivamente  le
modifiche che  si intendono  apportare alla disciplina  contenuta nel
decreto  legislativo  n.  504  del  30  dicembre  1992  e  successive
integrazioni. Trascrivere nel regolamento le norme gia' contenute nel
predetto  decreto  legislativo,  oltre che  inutile,  genera  pesanti
problemi  sia in  ordine all'efficacia  temporale delle  disposizioni
inutilmente  trascritte,   sia  in   ordine  alla   permanenza  della
operativita'   delle   disposizioni   non   riportate,   qualora   la
trascrizione  risulti incompleta  o  on aggiornata  con le  modifiche
legislative  nel frattempo  intervenute,  sia,  infine, nei  riflessi
della  estensibilita'  sul  territorio del  comune  degli  interventi
normativi che  il legislatore nazionale apportera'  eventualmente nel
futuro al predetto decreto legislativo n. 504/1992.
  Parimenti  e'  inutile,  ma  puo' ben  generare  consistenti  dubbi
interpretativi,  trascrivere   le  disposizioni  sul   nuovo  sistema
sanzionatorio recato  dai decreti legislativi  numeri 471, 472  e 473
del  18 dicembre  1997. Tale  sistema si  applica ai  tributi locali,
nella sua  interezza, automaticamente e non  richiede, quindi, alcuna
delibera di recepimento.
  Particolarmente,  in  relazione al  sesto  comma  dell'art. 14  del
decreto  legislativo n.  504/1992, come  sostituito dall'art.  14 del
decreto legislativo  n. 473/1997, si  sottolinea che la  misura degli
interessi ivi prevista e' stata  successivamente ridotta al 2 e mezzo
per cento, sempre  per ogni semestre compiuto, a  decorrere dal primo
giorno successivo al  compimento del semestre in corso  alla data del
15 maggio 1998,  ai sensi dell'art. 17 della legge  8 maggio 1998, n.
146, e potra' essere ulteriormente modificata.
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  La pubblicazione della presente  circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
  Tuttavia  le   direzioni  regionali  delle   entrate  contatteranno
urgentemente   i  comuni   compresi  nelle   proprie  circoscrizioni,
richiamando la loro attenzione sulla circolare medesima.
                                        Il direttore generale: Romano