IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti i  decreti del Ministro della  sanita' 28 luglio e  25 agosto
1977, pubblicati rispettivamente nella  Gazzetta Ufficiale n. 216 del
9 agosto 1977 e n. 328 del 1 settembre 1977;
  Visto l'art. 6, comma 1, lettera  c), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del
28 dicembre 1978;
  Visto l'art. 8,  comma 11, del decreto legislativo  29 maggio 1991,
n.  178, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  139 del  19 giugno
1991;
  Visto l'art.  1, comma  1, lettera c),  del decreto  del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995;
  Vista  la  circolare  ministeriale  del   10  luglio  1997,  n.  8,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  168  del 21  luglio  1997,
concernente la sperimentazione clinica;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  15  luglio  1997
pubblicato nel  supplemento ordinario n. 162  alla Gazzetta Ufficiale
n. 191 del 18 agosto 1997, relativo al "Recepimento delle linee guida
dell'U.E.  di   buona  pratica   clinica  per  la   esecuzione  delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali;
  Visto  il  decreto del  Ministro  della  sanita' 27  gennaio  1998,
relativo  alla  istituzione  del  Comitato  etico  nazionale  per  le
sperimentazioni del  multitrattamento del prof. Di  Bella (MDB) nelle
patologie oncologiche;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  18  marzo  1998,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  122  del 28  maggio  1998,
relativo  alle linee  guida di  riferimento per  l'istituzione ed  il
funzionamento dei comitati etici;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  18  marzo  1998,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  122  del 28  maggio  1998,
recante modalita' per la "Esenzione dagli accertamenti sui medicinali
utilizzati nelle  sperimentazioni cliniche" ed in  particolare l'art.
6, che istituisce il Comitato  etico nazionale per le sperimentazioni
cliniche dei medicinali e che affida a separato decreto l'elencazione
dettagliata dei relativi compiti;
  Considerato  che  le funzioni  dei  comitati  etici, oltre  che  di
carattere   etico,  sono   anche  di   carattere  scientifico   nella
valutazione e monitoraggio delle sperimentazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  Comitato etico  nazionale per le  sperimentazioni, istituito
presso  il  Dipartimento  per  la valutazione  dei  medicinali  e  la
farmacovigilanza  ai sensi  dell'art. 6  del decreto  ministeriale 18
marzo 1998 richiamato in premessa, svolge le seguenti funzioni:
  a) promuovere ricerche  di interesse per la sanita'  pubblica ed in
particolare nel settore  delle malattie orfane, anche  sulla base dei
risultati dell'osservatorio;
  b) fornire  parere, per  quanto di  competenza del  Ministero della
sanita',  sulle  sperimentazioni  nonche'  esprimere  giudizio  sulla
notorieta' del  farmaco nelle ipotesi disciplinate  dagli articoli 2,
comma 7, e 3 di cui al richiamato decreto 18 marzo 1998;
  c) esprimere parere sulle linee guida relative alla sperimentazione
clinica dei medicinali prima della  diffusione da parte del Ministero
della sanita';
  d) fornire al Ministero,  alle Amministrazioni centrali e regionali
e  alle Istituzioni  scientifiche di  carattere nazionale  pareri nel
merito di particolari sperimentazioni, oggetto di apposita richiesta;
  e) provvedere, nei casi delle sperimentazioni cliniche identificate
dal Ministro della  sanita' come tali da  richiedere un coordinamento
di livello nazionale:
    1) ad esprimere giudizio sulla notorieta' del farmaco;
  2)  al coordinamento  delle  valutazioni  etico scientifiche  delle
sperimentazioni nel quadro delle norme di buona pratica clinica e dei
principi di cui alla dichiarazione di Helsinki;
  3)   allo   scambio   di  informazioni   sulla   esecuzione   delle
sperimentazioni,  nonche'  all'esame  delle  eventuali  modifiche  ai
protocolli sperimentali che si possono rendere necessarie;
  4)  alla  valutazione  dello   schema  del  consenso  informato  da
sottoporre  ai pazienti  ai fini  della  tutela dei  diritti e  della
sicurezza dei soggetti;
  5) al coordinamento della valutazione di eventuali reazioni avverse
al  trattamento, serie  e inattese,  anche ai  fini dell'adozione  di
eventuali misure d'urgenza;
  6) alla  verifica dei sistemi di  controllo di qualita' al  fine di
garantire  che le  sperimentazioni siano  condotte e  i dati  vengano
prodotti  conformemente a  quanto  stabilito dal  protocollo e  dalle
norme di buona pratica clinica.