IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con  regio decreto  13  ottobre 1927  e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162:
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, e  in particolare l'art. 16,
primo comma, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la  legge 19 novembre 1990,  n. 341 ed in  particolare l'art.
11;
  Viste le proposte di modifica  dello statuto formulate dagli organi
deliberativi di questo Ateneo;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica del  30 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996,
con  cui, previo  parere  del Consiglio  universitario nazionale,  e'
stato approvato  il piano di  sviluppo dell'Universita' per  gli anni
1994/1996,  che, per  l'Universita' di  Parma, prevede,  tra l'altro,
l'istituzione del diploma universitario in economia industriale;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la  nota di indirizzo  ministeriale prot. 1/98 del  16 giugno
1998 "legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica";
                              Decreta:
  Lo statuto di  questo Ateneo, approvato e modificato  con i decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
  dopo  l'art. 89  e  con conseguente  scorrimento della  numerazione
successiva, e' inserito il seguente nuovo articolo:
                              Art. 90.
            Diploma universitario in economia industriale
  1.  E' istituito  presso la  facolta' di  economia dell'Universita'
degli studi  di Parma il  corso di diploma universitario  in economia
industriale.
  2.  La  durata  del  corso di  diploma  universitario  in  economia
industriale  e' di  due  anni.  I titoli  di  ammissione sono  quelli
previsti dalle vigenti leggi.
  3.  Il diploma  universitario in  economia industriale  si consegue
dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti
a dodici annualita', tre delle quali possono essere sostituite da uno
stage di  sei mesi  presso una  istituzione finanziaria  o un'impresa
industriale   o  commerciale,   nonche'  due   prove  di   idoneita',
rispettivamente, in lingua  inglese ed in informatica  e il colloquio
finale.
  4. Il piano di studi del corso di diploma universitario in economia
industriale    comprende   insegnamenti    fondamentali   ed    altri
insegnamenti. Gli  insegnamenti fondamentali devono essere  annuali e
devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed
i contenuti basilari  dei rispettivi settori scientificodisciplinari,
anche   in  vista   del  ruolo   propedeutico  e   complementare  per
l'apprendimento  degli altri  insegnamenti del  corso di  diploma. La
struttura  didattica  competente  attivera' i  seguenti  insegnamenti
obbligatori e a scelta:
  Primo anno:
   economia politica I (microeconomia) - fondamentale;
   economia e gestione delle imprese - fondamentale;
   storia economica;
   statistica economica;
   sociologia dell'organizzazione;
   marketing.
  Secondo anno:
   economia industriale - fondamentale;
   diritto commerciale - fondamentale;
   analisi e contabilita' dei costi - fondamentale;
   economia politica II (macroeconomia);
   economia applicata;
   economia dello sviluppo;
   economia internazionale;
   economia degli intermediari finanziari;
   economia dell'ambiente.
  5.  La struttura  didattica  competente garantisce  che oltre  agli
insegnamenti   fondamentali  siano   attivati   almeno  altri   dieci
insegnamenti,  come   indicati  nel  punto  4,   prevedendo  adeguate
possibilita' di scelta per gli studenti.
  6.  Gli  insegnamenti  annuali  comprendono  di  norma  70  ore  di
didattica,  quelli   semestrali  comprendono  di  norma   35  ore  di
didattica.
  La   struttura   didattica   competente  stabilisce   quali   degli
insegnamenti non fondamentali  sono svolti con corsi  annuali e quali
con corsi semestrali. A tutti  gli effetti e' stabilita l'equivalenza
tra un corso annuale e  due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento
annuale puo'  essere articolato  in due  corsi semestrali,  anche con
distinte   prove  d'esame.   Ferma   restando   la  possibilita'   di
riconoscimento di  crediti didattici, fino  a tre corsiannuali  o sei
corsi semestrali  possono essere svolti coordinando  moduli didattici
di  durata  piu' breve,  svolti  da  docenti  diversi per  un  numero
complessivamente uguale di ore.
  La  struttura  didattica  competente, per  l'approfondimento  della
formazione   professionale    specifica   del   corso    di   diploma
universitario, puo'  organizzare la permanenza degli  studenti, sotto
la sorveglianza di  un tutor, presso aziende, enti  o altri organismi
per stages della durata da tre a sei mesi.
  7.   Nell'ordine   degli   insegnamenti  del   corso   di   diploma
universitario  in  economia  industriale  dovranno  essere  osservate
propedeuticita'  stabilite  da norme  di  carattere  generale e/o  da
apposite delibere della struttura didattica competente.
  8. La struttura didattica  competente stabilisce le modalita' degli
esami di profitto e della prova di idoneita'.
  Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella
discussione orale, con gli  opportuni riferimenti alle discipline del
corso  di  diploma,  di  un tipico  problema  professionale  o  nella
presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 14 dicembre 1998
                                            Il prorettore: Scaravelli