IL RETTORE
  Vista  la legge  9  maggio  1989, n.  168,  ed  in particolare  gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Lecce,  emanato con  decreto  rettorale n.  685 del  7  marzo 1996  e
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  71  del 25  marzo 1996,  in
vigore dal 1 luglio 1996;
  Viste  le modifiche  allo  statuto proposte  dal senato  accademico
nelle sedute  del 19  giugno 1998,  29 luglio  1998 ed  approvate dal
senato accademico  il 30 settembre  1998, sentito il  consiglio degli
studenti  -   seduta  del  10   giugno  1998,  ed  il   consiglio  di
amministrazione nella seduta del 31 luglio 1998;
  Vista la nota prot. n. 1784  in data 19 novembre 1998 del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con cui lo
stesso Ministero non ha espresso  rilievi in merito alle modifiche di
statuto di cui trattasi;
                              Decreta:
  Lo  statuto di  autonomia  dell'Universita' degli  studi di  Lecce,
emanato con decreto rettorale n. 685  del 7 marzo 1996, e' modificato
come appresso:
                              Art. 11.
                        Consiglio di facolta'
  1. Il consiglio di facolta' e'  composto dai professori di ruolo di
prima fascia, dai  professori di ruolo di seconda fascia,  da tutti i
ricercatori confermati in servizio presso  la stessa facolta', da una
rappresentanza degli studenti iscritti ad  ogni corso di studio della
facolta'. I rappresentanti sono  immediatamente rieleggibili una sola
volta. Il regolamento  della facolta' stabilisce la  consistenza e le
modalita' di  elezione di  queste rappresentanze. I  professori fuori
ruolo non concorrono alla formazione del numero legale.
  (Omissis).
                              Art. 12.
                     Consigli dei corsi di studio
  (Omissis).
  6. Ogni consiglio elegge al suo  interno, tra i professori di ruolo
incardinati nel corso  di studio, un presidente  secondo le modalita'
del regolamento del corso di studio. Il presidente dura in carica tre
anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
  (Omissis).
  8.   Il  presidente   nomina   tra  i   professori   di  ruolo   un
vicepresidente,  che  in   caso  di  assenza  o   di  impedimento  lo
sostituisce in tutte le funzioni.
  (Omissis).
                              Art. 15.
                             Dipartimenti
  (Omissis).
  7.  Per  la  costituzione  e  l'esistenza  di  un  dipartimento  e'
richiesta l'afferenza di  almeno sedici tra docenti  e ricercatori di
ruolo dell'Universita' di Lecce, dei  quali almeno nove professori di
ruolo e non meno di tre di prima fascia.
  (Omissis).
                              Art. 19.
                              Il rettore
  1.  Il  rettore  rappresenta  l'Universita'  ed  e'  garante  della
liberta' di ricerca e di didattica. Il rettore, in particolare:
  a) garantisce la liberta' di ricerca e di didattica dei docenti nei
limiti dei programmi dei corsi di studio;
  b) emana  lo statuto ed  i regolamenti e ne  assicura l'inserimento
nella raccolta ufficiale;
  c)  convoca  e  presiede  il   senato  accademico  e  il  consiglio
d'amministrazione, garantendo l'esecuzione delle rispettive delibere;
  d) entro  il mese successivo  al suo insediamento propone  il piano
triennale di indirizzo e il piano di sviluppo dell'Universita';
  e) presenta all'inizio di ogni  anno accademico una relazione sullo
stato dell'Universita';
  f)   presenta  al   Ministro  dell'universita'   e  della   ricerca
scientifica e tecnologica le relazioni previste dalle leggi;
  g)  nomina i  presidi di  facolta', i  direttori dei  dipartimenti,
secondo le modalita' previste dal regolamento di organizzazione.
  h)  stipula,   per  conto   dell'Universita',  i  contratti   e  le
convenzioni di competenza;
  i) vigila  su tutte  le strutture ed  i servizi  dell'Universita' e
garantisce l'individuazione delle responsabilita';
  l)  esercita  l'azione  disciplinare nei  confronti  del  personale
dell'Universita';
  m) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti d'Ateneo;
  n) in caso di neccessita'  ed indifferibile urgenza puo' assumere i
necessari  provvedimenti di  competenza del  senato accademico  e del
consiglio  di amministrazione,  riferendone, per  la ratifica,  nella
prima seduta successiva all'emanazione del provvedimento. E' comunque
esclusa la  decretazione d'urgenza sostitutiva di  pareri obbligatori
dei due organi di cui sopra.  Il senato accademico ed il consiglio di
amministrazione possono, su singoli  argomenti, delegare il rettore a
provvedere con proprio decreto.
  (Omissis).
                              Art. 20.
                          Senato accademico
  1. Il senato accademico e' il massimo organo dell'Universita'. Esso
esercita  tutte  le competenze  relative  alla  programmazione ed  al
coordinamento    delle   attivita'    didattiche    e   di    ricerca
dell'Universita', fatte salve le attribuzioni delle singole strutture
didattiche e dei dipartimenti.
  Compongono il senato accademico:
    a) il rettore;
    b) il prorettore;
    c) i presidi di facolta';
  d) un  numero di docenti  e di ricercatori  confermati dell'Ateneo,
eletti dalle stesse  categorie in un unico  collegio elettorale, pari
al 150%, arrotondato per eccesso, del munero dei presidi;
  e) un numero di rappresentanti del personale tecnico amministrativo
pari  al 10%,  arrotondato per  eccesso, dei  componenti di  cui alle
lettere a), b), c), d) del presente articolo;
  f)  un  numero  di  rappresentanti  degli  studenti  pari  al  15%,
arrotondato per eccesso, dei componenti dell'intero collegio.
  Alle  riunioni  partecipa  il direttore  amministrativo,  con  voto
consultivo e con funzioni di segretario.
  Il mandato delle componenti elettive  dura tre anni, eccezion fatta
per quello della rappresentanza studentesca, che dura due anni.
  In caso  di decadenza  o di dimissioni  di un  componente elettivo,
subentra  il primo  dei  non  eletti. Tutti  i  membri elettivi  sono
immediatamente rieleggibili una sola volta.
  (Omissis).
                              Art. 21.
                     Consiglio di amministrazione
  1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa,
finanziaria e  patrimoniale dell'Universita', secondo  le indicazioni
del senato accadenuco.
  Compongono il consiglio di amministrazione:
   a) il rettore;
   b) il prorettore;
   c) il direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario;
   d)   sei   tra   professori  di  ruolo  e  ricercatori  confermati
dell'Ateneo eletti dall'intero corpo elettorale degli stessi;
   e) due rappresentanti del personale tecnicoamministrativo;
   f)  un  numero  di   rappresentanti   degli   studenti   pari   al
15%, arrotondato per eccesso, dei componenti dell'intero collegio;
   g)  un    rappresentante  del  Ministero  dell'universita'   della
ricerca scientifica e tecnologica;
   h) rappresentanti esterni, fino ad   un massimo di  tre,  nominati
dal  rettore  su    designazione da parte   dei soggetti, pubblici  o
privati, che si impegnino  con  apposita    convenzione  triennale  a
contribuire  al bilancio.   Ogni soggetto  o gruppo  di soggetti  che
contribuisca  al bilancio dell'Universita'  con almeno   il 3%  delle
entrate  accertate nell'ultimo   conto  consuntivo  approvato,   puo'
nominare  un  solo rappresentante.
  Alle  riunoni  partecipa,  a  titolo  consultivo,  il  responsabile
dell'area contabile.
  Le modalita' di elezione dei componenti di cui alle lettere d), e),
f) sono  stabilite dal  regolamento di  organizzazione di  Ateneo; in
caso di decadenza subentra il primo dei non eletti.
  Il mandato dei componenti eletti:
  dura tre anni per i componenti di cui alle lettere d), e);
   dura due anni per i rappresentanti degli studenti;
  e'  incompatibile   con  le   cariche  di  componenti   del  senato
accademico,  di  presidente  di  consiglio di  corso  di  studio,  di
direttore   di    dipartimento   e   di   responsabile    di   centro
interdipartimentale;
  i   rappresentanti   nel    consiglio   di   amministrazione   sono
immediatamente rieleggibili una sola volta.
  2. Il consiglio di amministrazione:
  a)  predispone,  in  conformita'  ai criteri  formulati  dal  piano
triennale di indirizzo  approvato dal senato accademico,  il piano di
utilizzazione delle  risorse e di sviluppo  edilizio dell'Universita'
approvandone i relativi interventi attuativi;
  b) esprime parere sul programma annuale per l'attivita' didattica e
scientifica, predisposto  dal senato accademico, per  quanto riguarda
l'acquisizione   delle  risorse   la  migliore   utilizzazione  delle
strutture esistenti;
  c)  approva,  sentito  il  senato accademico,  il  regolamento  per
l'amministrazione, finanza e contabilita' dell'Ateneo;
  d) sottopone all'approvazione del  senato accademico il regolamento
di organizzazione dell'Ateneo;
  e) approva, sentito il senato accademico, il bilancio preventivo ed
il conto consuntivo predisposti dalla commissione bilancio;
  f) attua le decisioni del senato accademico relative ai criteri per
la ripartizione  delle risorse  finanziarie e per  l'assegnazione del
personale  tecnico  e  amministrativo,  fatta  eccezione  per  quanto
previsto dall'art. 20, comma 2, lettera f);
  g)  delibera,  su  parere  vincolante  del  senato  accademico,  la
ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
  h) formula le proposte relative a tasse e contributi a carico degli
studenti;
  i)  esercita  ogni  altra  funzione di  gestione  amministrativa  e
finanziaria prevista dalla legge e  non riservata ad altri organi dal
presente statuto.
  (Omissis).
                              Art. 28.
                    Rappresentanza degli studenti
  (Omissis).
  3. I rappresentanti degli studenti sono immediatamente rieleggibili
una sola volta.
  4.   Lo  studente   puo'  cumulare   contemporaneamente  solo   due
rappresentanze e, comunque, non puo'  far parte di una rappresentanza
oltre il secondo anno di fuori corso e per piu' di due ripetenze.
  (Omissis).
                              Art. 43.
                             Norme finali
  (Omissis).
  4.   Per  l'espletamento   degli  incarichi   affidati  da   questa
amministrazione    al    proprio     personale    docente    e    tec
nicoamministrativo, ove detti incarichi  non rientrino tra quelli che
il  citato  personale  e'  tenuto a  svolgere  istituzionalmente,  e'
riconosciuta  la legittimita'  dei  compensi  precisati con  appositi
provvedimenti del  consiglio di  amministrazione, tenuto  conto della
durata,  della complessita'  e  delle  responsabilita' connesse  allo
svolgimento dei singoli incarichi.
  5. Il tempo pieno e' compatibile:
  a)  con  l'assunzione  di incarichi  retribiuti,  non  occasionali,
conferiti da  enti pubblici  e privati e  con la  partecipazione agli
organi   collegiali  e   di   governo  dei   suddetti  enti,   previa
autorizzazione  del  senato  accademico,  su  parere  conforme  delle
facolta' e del dipartimento di appartenenza;
  b) con l'assunzione di incarichi retribuiti, occasionali, conferiti
da enti pubblici o privati e con la partecipazione straordinaria agli
organi   collegiali  e   di   governo  degli   stessi  enti,   previa
autorizzazione  dei presidi  e delle  facolta' di  appartenenza e,  a
questi ultimi, del rettore.
                              Art. 44.
                          Norme transitorie
  (Omissis).
  2. Riordino delle strutture esistenti:
  a)  Entro il  30  giugno  1998 i  centri  studi esistenti  dovranno
trasformarsi in centri interdipartimentali;
  b)  entro  il 31  dicembre  1999  le  strutture non  conformi  sono
soppresse.
  (Omissis).
   Lecce, 7 dicembre 1998
                                                    Il rettore: Rizzo