IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Lecce, emanato con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 1996, in vigore dal 1 luglio 1996; Viste le modifiche allo statuto proposte dal senato accademico nelle sedute del 19 giugno 1998, 29 luglio 1998 ed approvate dal senato accademico il 30 settembre 1998, sentito il consiglio degli studenti - seduta del 10 giugno 1998, ed il consiglio di amministrazione nella seduta del 31 luglio 1998; Vista la nota prot. n. 1784 in data 19 novembre 1998 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con cui lo stesso Ministero non ha espresso rilievi in merito alle modifiche di statuto di cui trattasi; Decreta: Lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Lecce, emanato con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996, e' modificato come appresso: Art. 11. Consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo di prima fascia, dai professori di ruolo di seconda fascia, da tutti i ricercatori confermati in servizio presso la stessa facolta', da una rappresentanza degli studenti iscritti ad ogni corso di studio della facolta'. I rappresentanti sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Il regolamento della facolta' stabilisce la consistenza e le modalita' di elezione di queste rappresentanze. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale. (Omissis). Art. 12. Consigli dei corsi di studio (Omissis). 6. Ogni consiglio elegge al suo interno, tra i professori di ruolo incardinati nel corso di studio, un presidente secondo le modalita' del regolamento del corso di studio. Il presidente dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. (Omissis). 8. Il presidente nomina tra i professori di ruolo un vicepresidente, che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni. (Omissis). Art. 15. Dipartimenti (Omissis). 7. Per la costituzione e l'esistenza di un dipartimento e' richiesta l'afferenza di almeno sedici tra docenti e ricercatori di ruolo dell'Universita' di Lecce, dei quali almeno nove professori di ruolo e non meno di tre di prima fascia. (Omissis). Art. 19. Il rettore 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ed e' garante della liberta' di ricerca e di didattica. Il rettore, in particolare: a) garantisce la liberta' di ricerca e di didattica dei docenti nei limiti dei programmi dei corsi di studio; b) emana lo statuto ed i regolamenti e ne assicura l'inserimento nella raccolta ufficiale; c) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio d'amministrazione, garantendo l'esecuzione delle rispettive delibere; d) entro il mese successivo al suo insediamento propone il piano triennale di indirizzo e il piano di sviluppo dell'Universita'; e) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Universita'; f) presenta al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni previste dalle leggi; g) nomina i presidi di facolta', i direttori dei dipartimenti, secondo le modalita' previste dal regolamento di organizzazione. h) stipula, per conto dell'Universita', i contratti e le convenzioni di competenza; i) vigila su tutte le strutture ed i servizi dell'Universita' e garantisce l'individuazione delle responsabilita'; l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale dell'Universita'; m) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti d'Ateneo; n) in caso di neccessita' ed indifferibile urgenza puo' assumere i necessari provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta successiva all'emanazione del provvedimento. E' comunque esclusa la decretazione d'urgenza sostitutiva di pareri obbligatori dei due organi di cui sopra. Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono, su singoli argomenti, delegare il rettore a provvedere con proprio decreto. (Omissis). Art. 20. Senato accademico 1. Il senato accademico e' il massimo organo dell'Universita'. Esso esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Universita', fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e dei dipartimenti. Compongono il senato accademico: a) il rettore; b) il prorettore; c) i presidi di facolta'; d) un numero di docenti e di ricercatori confermati dell'Ateneo, eletti dalle stesse categorie in un unico collegio elettorale, pari al 150%, arrotondato per eccesso, del munero dei presidi; e) un numero di rappresentanti del personale tecnico amministrativo pari al 10%, arrotondato per eccesso, dei componenti di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo; f) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15%, arrotondato per eccesso, dei componenti dell'intero collegio. Alle riunioni partecipa il direttore amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario. Il mandato delle componenti elettive dura tre anni, eccezion fatta per quello della rappresentanza studentesca, che dura due anni. In caso di decadenza o di dimissioni di un componente elettivo, subentra il primo dei non eletti. Tutti i membri elettivi sono immediatamente rieleggibili una sola volta. (Omissis). Art. 21. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita', secondo le indicazioni del senato accadenuco. Compongono il consiglio di amministrazione: a) il rettore; b) il prorettore; c) il direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario; d) sei tra professori di ruolo e ricercatori confermati dell'Ateneo eletti dall'intero corpo elettorale degli stessi; e) due rappresentanti del personale tecnicoamministrativo; f) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15%, arrotondato per eccesso, dei componenti dell'intero collegio; g) un rappresentante del Ministero dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica; h) rappresentanti esterni, fino ad un massimo di tre, nominati dal rettore su designazione da parte dei soggetti, pubblici o privati, che si impegnino con apposita convenzione triennale a contribuire al bilancio. Ogni soggetto o gruppo di soggetti che contribuisca al bilancio dell'Universita' con almeno il 3% delle entrate accertate nell'ultimo conto consuntivo approvato, puo' nominare un solo rappresentante. Alle riunoni partecipa, a titolo consultivo, il responsabile dell'area contabile. Le modalita' di elezione dei componenti di cui alle lettere d), e), f) sono stabilite dal regolamento di organizzazione di Ateneo; in caso di decadenza subentra il primo dei non eletti. Il mandato dei componenti eletti: dura tre anni per i componenti di cui alle lettere d), e); dura due anni per i rappresentanti degli studenti; e' incompatibile con le cariche di componenti del senato accademico, di presidente di consiglio di corso di studio, di direttore di dipartimento e di responsabile di centro interdipartimentale; i rappresentanti nel consiglio di amministrazione sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 2. Il consiglio di amministrazione: a) predispone, in conformita' ai criteri formulati dal piano triennale di indirizzo approvato dal senato accademico, il piano di utilizzazione delle risorse e di sviluppo edilizio dell'Universita' approvandone i relativi interventi attuativi; b) esprime parere sul programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica, predisposto dal senato accademico, per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse la migliore utilizzazione delle strutture esistenti; c) approva, sentito il senato accademico, il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' dell'Ateneo; d) sottopone all'approvazione del senato accademico il regolamento di organizzazione dell'Ateneo; e) approva, sentito il senato accademico, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dalla commissione bilancio; f) attua le decisioni del senato accademico relative ai criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e per l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera f); g) delibera, su parere vincolante del senato accademico, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca; h) formula le proposte relative a tasse e contributi a carico degli studenti; i) esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria prevista dalla legge e non riservata ad altri organi dal presente statuto. (Omissis). Art. 28. Rappresentanza degli studenti (Omissis). 3. I rappresentanti degli studenti sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 4. Lo studente puo' cumulare contemporaneamente solo due rappresentanze e, comunque, non puo' far parte di una rappresentanza oltre il secondo anno di fuori corso e per piu' di due ripetenze. (Omissis). Art. 43. Norme finali (Omissis). 4. Per l'espletamento degli incarichi affidati da questa amministrazione al proprio personale docente e tec nicoamministrativo, ove detti incarichi non rientrino tra quelli che il citato personale e' tenuto a svolgere istituzionalmente, e' riconosciuta la legittimita' dei compensi precisati con appositi provvedimenti del consiglio di amministrazione, tenuto conto della durata, della complessita' e delle responsabilita' connesse allo svolgimento dei singoli incarichi. 5. Il tempo pieno e' compatibile: a) con l'assunzione di incarichi retribiuti, non occasionali, conferiti da enti pubblici e privati e con la partecipazione agli organi collegiali e di governo dei suddetti enti, previa autorizzazione del senato accademico, su parere conforme delle facolta' e del dipartimento di appartenenza; b) con l'assunzione di incarichi retribuiti, occasionali, conferiti da enti pubblici o privati e con la partecipazione straordinaria agli organi collegiali e di governo degli stessi enti, previa autorizzazione dei presidi e delle facolta' di appartenenza e, a questi ultimi, del rettore. Art. 44. Norme transitorie (Omissis). 2. Riordino delle strutture esistenti: a) Entro il 30 giugno 1998 i centri studi esistenti dovranno trasformarsi in centri interdipartimentali; b) entro il 31 dicembre 1999 le strutture non conformi sono soppresse. (Omissis). Lecce, 7 dicembre 1998 Il rettore: Rizzo