IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento del territorio
  Vista la  legge 29 ottobre  1991, n.  358, contenente norme  per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica  27 marzo 1992,  n. 287, concernente  il regolamento
degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento
delle  circoscrizioni territoriali  delle conservatorie  dei registri
immobiliari, e  il decreto interministeriale di  attuazione 29 aprile
1972;
  Visto l'art. 34 della legge 8 maggio  1998, n. 146, con il quale e'
stato abrogato l'art.  2 del decreto-legge 2 settembre  1995, n. 403,
convertito, con modificazioni, nella legge  20 novembre 1995, n. 495,
che  stabiliva il  lasso temporale  intercorrente tra  la nomina  del
dirigente dell'ufficio e l'attivazione dell'ufficio medesimo;
  Visto il decreto  dirigenziale 5 aprile 1996,  protocollo n. 8/434,
con  il  quale   sono  stati  stabiliti  i  criteri   di  massima  di
organizzazione degli uffici;
  Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del
Presidente della  Repubblica 27  marzo 1992, n.  287, gli  uffici del
territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  ottobre  1996,  n.  8/  1563,
registrato alla Corte  dei conti il 5 febbraio 1997,  repertorio n. 1
Finanze,  foglio n.  43,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica - serie generale - in data  26 marzo 1997, con il quale si
e'  proceduto all'istituzione  di  sezioni  staccate, con  competenza
limitata  alla conservazione  dei  registri  immobiliari, secondo  il
disposto  di  cui  all'art.  42,  comma 6,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
  Visti  i decreti  ministeriali 23  dicembre 1998,  n. 4/15328  e n.
4/15716, con i quali sono stati  nominati, tra gli altri, i dirigenti
degli uffici  del territorio di  La Spezia, Novara,  Mantova, Varese,
Belluno, Treviso, Piacenza, Reggio Emilia, L'Aquila e Caserta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli uffici  del territorio di  La Spezia, Novara,  Mantova, Varese,
Belluno, Treviso,  Piacenza, Reggio  Emilia, L'Aquila e  Caserta sono
attivati a decorrere dall'8 febbraio 1999.