LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 127 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto  del  Ministro della  sanita'  10 dicembre  1996,
pubblicato nel  supplemento ordinario  n. 22 alla  Gazzetta Ufficiale
del  1 febbraio  1997, n.  26,  nel quale  la specialita'  medicinale
denominata  "Norvasc  mite", a  base  di  amlodipina, della  societa'
Pfizer  italiana  S.p.a.,  con  sede in  Roma,  nella  confezione  28
compresse 5 mg,  A.I.C. n. 027428010, risulta  classificata in classe
c);
  Vista la domanda  del 18 febbraio 1998, con cui  la societa' Pfizer
italiana  S.p.a.  chiede  la  riclassificazione in  classe  a)  della
specialita'  medicinale denominata  "Norvasc mite",  nella confezione
sopra indicata, al  prezzo di L. 30.800, allineandolo  a quello della
confezione  14   compresse  da  10  mg   della  medesima  specialita'
medicinale;
  Vista  la  domanda  del  18 febbraio  1998  presentata  all'ufficio
valutazione ed immissione in  commercio di specialita' medicinali con
cui  la societa'  Pfizer  italiana S.p.a.,  chiede  di modificare  la
denominazione  della  specialita'  medicinale  da  "Norvasc  mite"  a
"Norvasc  5", ai  sensi e  per  gli effetti  del decreto  legislativo
numero 540/1992;
  Visto il  provvedimento prot.  n. 800/AIC/8852  del 5  maggio 1998,
relativo  alla pratica  n.  NOT/98/235,  dell'ufficio valutazione  ed
immissione in commercio di specialita' medicinali del Ministero della
sanita',  con  cui l'ufficio  sopra  citato  ritiene perfezionata  la
procedura prevista ai sensi  dell'art. 12-bis del decreto legislativo
n. 178/1991 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 44/1997;
  Vista la  domanda del  30 giugno  1998 con  cui la  societa' Pfizer
Italiana   S.p.a.   chiede,   ad  integrazione   della   domanda   di
riclassificazione in classe a)  della specialita' medicinale "Norvasc
5" del 18  febbraio 1998, che il prezzo applicato  alla confezione 28
compresse da 5 mg di tale prodotto sia di L. 36.000;
  Vista la propria deliberazione, assunta  nella seduta del 15 luglio
1998, con  la quale,  in merito  alla richiesta  di riclassificazione
della specialita'  medicinale denominata  "Norvasc 5", si  ritiene di
dover procedere in  prime cure ad una verifica,  tramite il C.I.P.E.,
dell'adeguatezza dell'applicazione della prima  fase del prezzo medio
europeo alla confezione da 5 mg del suddetto farmaco;
  Vista  la richiesta  inoltrata via  fax in  data 21  settembre 1998
dall'Ufficio XI - Prezzi del Ministero della sanita', con la quale si
chiede  al C.I.P.E.  di verificare  l'esattezza e  la congruita'  del
prezzo di  L. 36.000 proposto  dalla societa' Pfizer  italiana S.p.a.
relativo alla  specialita' medicinale  denominata "Norvasc  5", nella
confezione 28  compresse da  5 mg, rispetto  al vigente  prezzo medio
europeo del suddetto farmaco;
  Vista  la nota  prot.  7/9692  del 22  settembre  1998  con cui  il
Dipartimento per le politiche di  sviluppo e di coesione del C.I.P.E.
comunica  che,  per  la  specialita' medicinale  "Norvasc  5",  nella
confezione sopra citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria
della  confezione e'  di L.  25.904 pari  ad un  prezzo al  pubblico,
comprensivo di I.V.A., di L. 42.800;
  Vista  la  propria  deliberazione,   assunta  nella  seduta  del  9
settembre 1998, con la quale e' stato espresso parere favorevole alla
classificazione in  classe a)  della specialita'  medicinale "Norvasc
5", nella  confezione 28 compresse da  5 mg, al prezzo  di L. 36.000,
I.V.A. compresa,  a condizione  che la  societa' invii  mensilmente i
dati  di vendita  dei prodotti  a  base di  amlodipina nelle  diverse
confezioni, riservandosi di riesaminare  la questione, sulla base dei
dati forniti, per  verificare se si saranno  realizzate le condizioni
di  risparmio   per  il   Servizio  sanitario   nazionale,  derivanti
dall'orientamento delle  prescrizioni sulla confezione da  5 mg della
specialita' medicinale "Norvasc 5";
  Vista la nota prot. n. F.800/UffXI/AG4/3815 del 14 ottobre 1998 del
Ministero  della sanita',  con  cui si  chiede  alla societa'  Pfizer
Italiana  S.p.a.,   di  dichiarare  se  intende   accettare,  per  la
specialita'  medicinale "Norvasc  5",  il prezzo  di  L. 36.000  alle
condizioni  deliberate  dalla  Commissione unica  del  farmaco  nella
seduta del 9 settembre 1998;
  Vista  la nota  n. GG/UP  482 del  16 ottobre  1998 della  societa'
Pfizer Italiana S.p.a., con cui  la medesima ha dichiarato il proprio
assenso al deliberato sopra citato;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita'  medicinale  denominata  "NORVASC  5",  a  base  di
amlodipina, della societa' Pfizer Italiana  S.p.a., con sede in Roma,
e' classificata in  classe a), ai sensi dell'art. 8,  comma 10, della
legge 24  dicembre 1993, n. 537,  nella confezione 28 compresse  da 5
mg, A.I.C.  n. 027428010,  al prezzo di  L. 36.000,  I.V.A. compresa,
alle condizioni indicate nel preambolo.