IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245 con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di Napoli; Visto il decreto rettorale n. 165 de1 31 dicembre 1992; Vista la legge 9 novembre 1990, n. 341 relativa agli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995, recante modifiche all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2); Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996, recante modificazioni ed integrazioni alla sopracitata tabella XLV/2; Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996 con cui e' stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia di questa Universita', e successive modificazioni, in particolare l'art. 11, comma 4, che contempla l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo; Considerato che il predetto statuto non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali questa Universita' rilascia titoli con valore legale giacche' gli stessi saranno inseriti nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del sopracitato regolamento didattico di Ateneo, e' necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo per il triennio 1994/1996; Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, adunanza del 4 marzo 1996, del senato accademico adunanza del 6 dicembre 1996 e del consiglio di amministrazione adunanza del 17 dicembre 1996; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Viste le note ministeriali prot. n. 2079 del 5 agosto 1997 e prot. n. 2307 del 19 settembre 1997 relative a "Art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127" Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto d'indirizzo; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato regionale di coordinamento universitario, costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nella seduta del 9 ottobre 1997; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 settembre 1998; Vista la nota ministeriale - Dipartimento autonomia universitaria e studenti Ufficio I - Prot. n. 1525 del 1 ottobre 1998; Riconosciuta la necessita' di approvare le proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Gli ordinamenti didattici della Seconda Universita' degli studi di Napoli, sono ulteriormente integrati come segue: nell'elenco delle scuole di specializzazione viene inserita la scuola di specializzazione in anatomia patologica afferente alla facolta' di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in anatomia patologica Art. 1. La scuola di specializzazione in anatomia patologica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.