IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, in particolare gli articoli 2 e 12;
  Visto l'art. 10 della  legge 7 agosto 1990, n. 245  con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
  Visto l'art. 4  del decreto del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica 27  aprile 1992
relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di
Napoli;
  Visto il decreto rettorale n. 165 de1 31 dicembre 1992;
  Vista la  legge 9 novembre  1990, n. 341 relativa  agli ordinamenti
didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 maggio  1995,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 167 del  19 luglio
1995,  recante  modifiche   all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  alle scuole  di  specializzazione  del settore  medico
(tabella XLV/2);
  Visto  il  decreto ministeriale  31  luglio  1996 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996, recante modificazioni
ed integrazioni alla sopracitata tabella XLV/2;
  Visto il  decreto rettorale n.  2180 del 7 giugno  1996, pubblicato
nel  supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  141 del  18
giugno 1996  con cui e'  stato emanato,  ai sensi dell'art.  16 della
legge  9 maggio  1989,  n. 168,  lo statuto  di  autonomia di  questa
Universita', e  successive modificazioni,  in particolare  l'art. 11,
comma 4,  che contempla l'emanazione  di un regolamento  didattico di
Ateneo;
  Considerato che  il predetto  statuto non contiene  gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio per i quali questa Universita' rilascia
titoli con  valore legale  giacche' gli  stessi saranno  inseriti nel
regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato  che, nelle  more dell'approvazione  ed emanazione  del
sopracitato regolamento  didattico di Ateneo, e'  necessario comunque
procedere  alle   modificazioni  di  cui   all'ordinamento  didattico
universitario;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  30 dicembre 1995
relativo  all'approvazione  del piano  di  sviluppo  per il  triennio
1994/1996;
  Viste le  proposte avanzate  dalle autorita' accademiche  di questo
Ateneo  di cui  alle deliberazioni  del consiglio  della facolta'  di
medicina  e  chirurgia,  adunanza  del   4  marzo  1996,  del  senato
accademico  adunanza  del   6  dicembre  1996  e   del  consiglio  di
amministrazione adunanza del 17 dicembre 1996;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste le note ministeriali prot. n.  2079 del 5 agosto 1997 e prot.
n. 2307 del  19 settembre 1997 relative  a "Art. 17, commi  95, 101 e
119 della legge  15 maggio 1997, n. 127"  Autonomia didattica. Regime
transitorio. Atto d'indirizzo;
  Visto  il  parere favorevole  espresso  dal  Comitato regionale  di
coordinamento universitario,  costituito ai  sensi dell'art.  3 della
legge 14 agosto 1982, n. 590, nella seduta del 9 ottobre 1997;
  Visto  il parere  espresso  dal  Consiglio universitario  nazionale
nell'adunanza del 18 settembre 1998;
  Vista la nota ministeriale - Dipartimento autonomia universitaria e
studenti Ufficio I - Prot. n. 1525 del 1 ottobre 1998;
  Riconosciuta la  necessita' di approvare  le proposte in  deroga al
termine  triennale di  cui all'ultimo  comma dell'art.  17 del  testo
unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Gli ordinamenti didattici della  Seconda Universita' degli studi di
Napoli, sono ulteriormente integrati come segue:
  nell'elenco  delle scuole  di  specializzazione  viene inserita  la
scuola  di specializzazione  in  anatomia  patologica afferente  alla
facolta' di medicina e chirurgia.
                     Scuola di specializzazione
                       in anatomia patologica
                               Art. 1.
  La scuola di specializzazione  in anatomia patologica risponde alle
norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.