IL MINISTRO DELLA SANITA' VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi; VISTA la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'articolo 27; VISTO il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994 concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti, rispettivamente, l'ottava, la nona, le decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE; VISTA la direttiva 94/60/CE, del Consiglio del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE; VISTA la direttiva 96/55, della Commissione del 4 settembre 1996 , che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE; VISTA la direttiva 97/10/CE, della Commissione del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE; VISTA la direttiva 97/16/CE, del Consiglio del 10 aprile 1997, recante quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE; VISTA la direttiva 97/56/CE, del Consiglio del 20 ottobre 1997, recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE; VISTA la direttiva 97/64/CE, della Commissione del 10 novembre 1997, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE; Decreta: Art.1 1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanita' del 29 luglio 1994, sono aggiunti i punti 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 indicati nell'allegato al presente decreto. 2. Il punto 2 dell'allegato al decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,n904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanita' del 29 luglio 1994, e' sostituito dal punto 2 dell'allegato al presente decreto.