IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la  legge 10  dicembre  1997,  n.  425, avente  ad  oggetto:
"Disposizioni  per la  riforma degli  esami di  Stato conclusivi  dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore";
  Visto il  regolamento applicativo  della citata legge,  emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
  Visto  in   particolare  l'art.  13  del   menzionato  regolamento,
concernente la  predisposizione delle  certificazioni e  dei relativi
modelli integrativi del diploma da rilasciare in esito al superamento
dell'esame di Stato;
  Considerato  che dette  certificazioni, ai  sensi del  comma 1  del
suddetto art. 13, che fa riferimento anche alle esigenze connesse con
la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea,
devono  attestare: l'indirizzo  e la  durata del  corso di  studi, la
votazione complessiva  ottenuta, le materie di  insegnamento comprese
nel  curricolo  degli studi  con  l'indicazione  della durata  oraria
complessiva  a   ciascuna  destinata,   nonche'  le   conoscenze,  le
competenze e le  capacita' anche professionali acquisite  e i crediti
formativi documentati in sede d'esame;
  Visto l'art. 12 del sopra  indicato regolamento avente ad oggetto i
crediti formativi;
  Valutata infine  l'opportunita' di recepire ed  applicare anche con
riferimento  alla  materia   delle  certificazioni  l'indicazione  di
graduatoria  con la  quale  il legislatore  ha inteso  caratterizzare
l'introduzione  delle innovazioni  previste dalla  legge 10  dicembre
1997, n. 425;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le certificazioni di cui  all'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, attestano:
  a)  l'indirizzo e  la  durata del  corso di  studi,  le materie  di
insegnamento  comprese nel  curricolo degli  studi con  l'indicazione
della durata oraria complessiva a ciascuna destinata;
  b)  la   votazione  complessiva  assegnata,  la   somma  dei  punti
attribuiti alla  tre prove scritte,  il voto assegnato  al colloquio,
l'eventuale punteggio  aggiuntivo, il  credito scolastico,  i crediti
formativi documentati;
  c) le  ulteriori specificazioni  valutative della  commissione, con
riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.