Con  decreto  ministeriale  n.  25322   del  12  novembre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 luglio 1998 al  30 giugno 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silva, con sede
in Pamparata (Cuneo), e unita' di  S. Michele Mondovi' (Cuneo), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 15 unita', su un organico complessivo
di n. 87 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Silva,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25323   del  12  novembre  1998  e'
autorizzata, per  il periodo dal 1  aprile 1998 al 31  marzo 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Cesari Aimone
ferroviaria, con  sede in Roma, e  unita' di Messina, per  i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  38  ore
settimanali a 26,50 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 28 unita', su un organico complessivo
di n. 505 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Cesari  Aimone  ferroviaria,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre   1996,  n.   510,  convertito   con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25324   del  12  novembre  1998  e'
autorizzata, per  il periodo dal 16  marzo 1998 al 15  marzo 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  Fimi, Gruppo
Philips, con  sede in  Milano, e  unita' di  Saronno (Varese),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a   n.  155  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 248 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.  Fimi,   Gruppo  Philips,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre   1996,  n.   510,  convertito   con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio
n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25325   del  12  novembre  1998  e'
autorizzata, per  il periodo dal 1  aprile 1994 al 31  marzo 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  Naj Oleari, con sede in Milano,  e unita' di
Milano, per i  quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  24 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo  di lavoratori  pari  a n.  19  unita', su  un
organico complessivo di n. 53 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  Naj Oleari,  a corrispondere  i
particolari benefici previsto  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13,  dell'art. 5, del decreto-legge  20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto  cono dei  criteri di  priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25365   del  13  novembre  1998  e'
autorizzata, per  il periodo dal 24  marzo 1998 al 23  marzo 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Quadrifoglio
con sede  in Urbania  (Pesaro), e  unita' di Pesaro,  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  25 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 17 unita', su un organico complessivo
di n. 30 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Quadrifoglio, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25367   del  13  novembre  1998  e'
autorizzata,  limitatamente  al periodo  dal  12  gennaio 1998  al  1
novembre  1998, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di  cui all'art. 1,  del decreto-legge 30 ottobre  1984, n.
726, convertito, con modificazioni, nella  legge 19 dicembre 1984, n.
863, nella misura prevista dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Enichem societa'  di  partecipazioni con  sede  in Milano,  e
unita' di  Milano, per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo  di lavoratori  pari  a n.  29  unita', su  un
organico complessivo di n. 97 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori    dipendenti   dalla    S.p.a.   Enichem    societa'   di
partecipazioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal
comma 4,  art. 6 del  decretolegge1 ottobre 1996, n.  510, convertito
con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.  608, nei limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25370   del  18  novembre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 6 aprile 1998 al  3 ottobre 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti interessati  addetti alla
unita' di mensa aziendale  sottoindicata, limitatamente alle giornate
in cui  vi e'  stato l'intervento  della Cassa  integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria presso  la societa' appaltante anch'essa di
seguito indicata, S.p.a.  Gruppo Onama, con sede in  Milano, e unita'
di mensa  c/o Fiat  Auto di  Rivalta (Torino), per  i quali  e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari  a n. 138  unita', su  un organico complessivo  di n.
3.860 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Gruppo Onama,  a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25371   del  18  novembre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 5 ottobre 1997 al  4 aprile 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti interessati  addetti alla
unita' di mensa aziendale  sottoindicata, limitatamente alle giornate
in cui  vi e'  stato l'intervento  della Cassa  integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria presso  la societa' appaltante anch'essa di
seguito indicata, S.p.a.  Gruppo Onama, con sede in  Milano, e unita'
di mensa c/o Fiat Auto stabilimento  di Rivalta (Torino), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a   n.  138  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 3.860 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Gruppo Onama,  a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25372   del  18  novembre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 2 dicembre 1997 al  1 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.  Camiceria
Pancaldi & C., con  sede in Milano, e unita' di  Bologna, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
24  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 44 unita', su un organico complessivo
di n. 66 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Camiceria  Pancaldi  &  C.,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre   1996,  n.   510,  convertito   con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25379   del  24  novembre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1998 al  30 aprile 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.E., con
sede in Bologna e unita' di Rovigo, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 74 unita', su un organico complessivo di n. 2.088 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. S.I.T.E.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25380   del  24  novembre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1998 al  30 aprile 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.E., con
sede in  Bologna, unita' di Trieste  e Gorizia, per i  quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a  n.  27 unita'  di  cui due  parttime  (di cui  un
lavoratore parttime da 20 a 10  ore medie settimanali e un lavoratore
parttime  da  25  a  12,5  ore medie  settimanali),  su  un  organico
complessivo di n. 2.088 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. S.I.T.E.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25381   del  24  novembre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 novembre 1997 al  31 ottobre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.E., con
sede in Bologna,  e unita' di Teramo, per i  quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 28
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari  a n.  73 unita',  su un  organico complessivo  di n.
2.088 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. S.I.T.E.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25382   del  24  novembre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1995 al  31 maggio 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Montaldi, con
sede in Torino, e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 12 unita', su un organico complessivo di n. 23 unita'.
  Il presente decreto annulla  e' sostituisce il decreto ministeriale
3 aprile 1998, n. 24300.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Montaldi,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25383   del  24  novembre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1996 al  31 maggio 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Montaldi, con
sede in Torino, e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 12 unita', su un organico complessivo di n. 23 unita'.
  Il presente decreto annulla  e' sostituisce il decreto ministeriale
3 aprile 1998, n. 24301.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Montaldi,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25384   del  24  novembre  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 18  maggio 1998 al 19 maggio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Val Vibrata
Manifatture, con sede in S. Egidio  alla Vibrata (Teramo) e unita' di
S. Egidio  alla Vibrata (Teramo), per  i quali e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 135  unita', di cui due  da 40 a  30 ore medie settimanali,  su un
organico complessivo di n. 142 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Val  Vibrata  Manifatture,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla  Corte dei conti  in data  6 marzo 1996,  registro 1,
foglio n. 24.