Con decreto ministeriale n. 25322 del 12 novembre 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 30 giugno 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silva, con sede in Pamparata (Cuneo), e unita' di S. Michele Mondovi' (Cuneo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unita', su un organico complessivo di n. 87 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silva, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25323 del 12 novembre 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1998 al 31 marzo 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone ferroviaria, con sede in Roma, e unita' di Messina, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 28 unita', su un organico complessivo di n. 505 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone ferroviaria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25324 del 12 novembre 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fimi, Gruppo Philips, con sede in Milano, e unita' di Saronno (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 155 unita', su un organico complessivo di n. 248 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fimi, Gruppo Philips, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25325 del 12 novembre 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Naj Oleari, con sede in Milano, e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 19 unita', su un organico complessivo di n. 53 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Naj Oleari, a corrispondere i particolari benefici previsto dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto cono dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 25365 del 13 novembre 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 24 marzo 1998 al 23 marzo 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quadrifoglio con sede in Urbania (Pesaro), e unita' di Pesaro, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unita', su un organico complessivo di n. 30 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quadrifoglio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25367 del 13 novembre 1998 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 12 gennaio 1998 al 1 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem societa' di partecipazioni con sede in Milano, e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unita', su un organico complessivo di n. 97 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem societa' di partecipazioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decretolegge1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25370 del 18 novembre 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 6 aprile 1998 al 3 ottobre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata, S.p.a. Gruppo Onama, con sede in Milano, e unita' di mensa c/o Fiat Auto di Rivalta (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 138 unita', su un organico complessivo di n. 3.860 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Onama, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25371 del 18 novembre 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 5 ottobre 1997 al 4 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata, S.p.a. Gruppo Onama, con sede in Milano, e unita' di mensa c/o Fiat Auto stabilimento di Rivalta (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 138 unita', su un organico complessivo di n. 3.860 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Onama, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25372 del 18 novembre 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 1 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Pancaldi & C., con sede in Milano, e unita' di Bologna, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 44 unita', su un organico complessivo di n. 66 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Pancaldi & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25379 del 24 novembre 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1998 al 30 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Rovigo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 74 unita', su un organico complessivo di n. 2.088 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25380 del 24 novembre 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1998 al 30 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna, unita' di Trieste e Gorizia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 27 unita' di cui due parttime (di cui un lavoratore parttime da 20 a 10 ore medie settimanali e un lavoratore parttime da 25 a 12,5 ore medie settimanali), su un organico complessivo di n. 2.088 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25381 del 24 novembre 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 1 novembre 1997 al 31 ottobre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna, e unita' di Teramo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 73 unita', su un organico complessivo di n. 2.088 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25382 del 24 novembre 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, con sede in Torino, e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unita', su un organico complessivo di n. 23 unita'. Il presente decreto annulla e' sostituisce il decreto ministeriale 3 aprile 1998, n. 24300. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25383 del 24 novembre 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1996 al 31 maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, con sede in Torino, e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unita', su un organico complessivo di n. 23 unita'. Il presente decreto annulla e' sostituisce il decreto ministeriale 3 aprile 1998, n. 24301. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25384 del 24 novembre 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 18 maggio 1998 al 19 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Vibrata Manifatture, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unita' di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 135 unita', di cui due da 40 a 30 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 142 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Vibrata Manifatture, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.