IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 8  della legge  23  dicembre 1998,  n. 448,  recante:
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  Visto  l'art.  1  del  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 15 gennaio 1999 con il  quale sono stabilite le nuove misure
delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke
di petrolio  e sul bitume di  origine naturale emulsionato con  il 30
per cento di acqua denominato "Orimulsion";
  Visto  l'art.  2,  comma  5, del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le  imposte sulla produzione e  sui consumi e
relative  sanzioni penali  e  amministrative,  approvato con  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
  Ritenuta    l'opportunita'   di    applicare,    nella   fase    di
commercializzazione, il nuovo trattamento fiscale previsto dal citato
decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri a  taluni  oli
minerali,  ciascuno  dei quali  posseduti  in  quantita' superiore  a
determinati limiti, gia' immessi in consumo;
  Tenuto  conto  che  in   precedenti  provvedimenti  legislativi  di
carattere  finanziario i  predetti limiti  delle giacenze  sono stati
fissati in chilogrammi  3.000 per i depositi commerciali  ed in litri
4.000 per le stazioni di servizio e per gli impianti di distribuzione
stradale di carburanti;
  Considerato  che alla  data  di entrata  in  vigore del  menzionato
decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri  che introduce tra
l'altro, per  effetto dell'art.  8 della legge  23 dicembre  1998, n.
448,  la   differenziazione  delle   aliquote  di   accisa  sull'olio
combustibile, ad  alto e  basso tenore  di zolfo,  a seconda  che sia
impiegato per  riscaldamento ovvero per uso  industriale, non risulta
possibile  distinguere   di  massima   le  giacenze  di   detto  olio
combustibile  destinabili  ai suindicati  tipi  di  impiego, per  cui
appare  opportuno  applicare  alle   medesime  giacenze  le  aliquote
inferiori previste per l'olio combustibile, rispettivamente ad alto e
baso tenore di zolfo, per uso industriale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le variazioni  di accisa  stabilite nell'art.  1, comma  1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999 per
la benzina, per  la benzina senza piombo, per il  petrolio lampante o
cherosene, per l'olio da gas o gasolio, per l'olio combustibile e per
i  gas di  petrolio liquefatti  si applicano  anche ai  prodotti gia'
immessi  in consumo  e che  alle ore  zero del  16 gennaio  1999 sono
posseduti in quantita' superiore  a 3.000 chilogrammi dagli esercenti
dei depositi  per uso commerciale  ed in quantita' superiore  a 4.000
litri   dagli  esercenti   stazioni  di   servizio  ed   impianti  di
distribuzione  stradale di  carburanti; l'aumento  delle aliquote  si
applica anche  alle quantita' di  benzine e di gasolio  giacenti alla
stessa  data in  quantita'  superiori a  3.000  chilogrammi presso  i
depositi  per la  vendita all'ingrosso  e  presso i  depositi per  la
diretta somministrazione  al dettaglio di prodotti  agevolati per uso
agricolo. Ai  fini del calcolo  dell'accisa dovuta sulle  giacenze di
olio  combustibile ad  alto  e  basso tenore  di  zolfo, le  aliquote
applicabili sono  pari alle  aliquote di  accisa previste  per l'olio
combustibile, rispettivamente  ad alto e  basso tenore di  zolfo, per
uso industriale.
  2. I possessori dei prodotti di cui al comma 1 devono denunciare le
giacenze  possedute agli  uffici  tecnici di  finanza competenti  per
territorio entro trenta giorni dal 16 gennaio 1999 ed entro lo stesso
termine  devono  versare  la  differenza di  imposta  sulle  giacenze
dichiarate  previa  compensazione  con   le  somme  eventualmente  da
rimborsare.
  3.  L'ufficio  tecnico di  finanza  verifica  la regolarita'  delle
denunce e  controlla che l'ammontare  del tributo versato sia  pari a
quello dovuto.  Qualora risulti  corrisposta una somma  inferiore, la
relativa differenza  deve essere versata entro  quindici giorni dalla
data  di  spedizione dell'avviso  di  pagamento  da inviare  mediante
lettera raccomandata.  In caso di accisa  a credito ed in  ogni altro
caso in  cui la somma versata  risulti superiore a quella  dovuta, il
rimborso e' effettuato con l'osservanza delle modalita' stabilite con
decreto del Ministro  delle finanze 12 dicembre 1996, n.  689. Non si
fa luogo al rimborso, ne' si  provvede alla riscossione, di somme non
superiori a lire ventimila.