IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999 con il quale sono stabilite le nuove misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio e sul bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua denominato "Orimulsion"; Visto l'art. 2, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Ritenuta l'opportunita' di applicare, nella fase di commercializzazione, il nuovo trattamento fiscale previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a taluni oli minerali, ciascuno dei quali posseduti in quantita' superiore a determinati limiti, gia' immessi in consumo; Tenuto conto che in precedenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario i predetti limiti delle giacenze sono stati fissati in chilogrammi 3.000 per i depositi commerciali ed in litri 4.000 per le stazioni di servizio e per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti; Considerato che alla data di entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce tra l'altro, per effetto dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la differenziazione delle aliquote di accisa sull'olio combustibile, ad alto e basso tenore di zolfo, a seconda che sia impiegato per riscaldamento ovvero per uso industriale, non risulta possibile distinguere di massima le giacenze di detto olio combustibile destinabili ai suindicati tipi di impiego, per cui appare opportuno applicare alle medesime giacenze le aliquote inferiori previste per l'olio combustibile, rispettivamente ad alto e baso tenore di zolfo, per uso industriale; Decreta: Art. 1. 1. Le variazioni di accisa stabilite nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999 per la benzina, per la benzina senza piombo, per il petrolio lampante o cherosene, per l'olio da gas o gasolio, per l'olio combustibile e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che alle ore zero del 16 gennaio 1999 sono posseduti in quantita' superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale ed in quantita' superiore a 4.000 litri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti; l'aumento delle aliquote si applica anche alle quantita' di benzine e di gasolio giacenti alla stessa data in quantita' superiori a 3.000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Ai fini del calcolo dell'accisa dovuta sulle giacenze di olio combustibile ad alto e basso tenore di zolfo, le aliquote applicabili sono pari alle aliquote di accisa previste per l'olio combustibile, rispettivamente ad alto e basso tenore di zolfo, per uso industriale. 2. I possessori dei prodotti di cui al comma 1 devono denunciare le giacenze possedute agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio entro trenta giorni dal 16 gennaio 1999 ed entro lo stesso termine devono versare la differenza di imposta sulle giacenze dichiarate previa compensazione con le somme eventualmente da rimborsare. 3. L'ufficio tecnico di finanza verifica la regolarita' delle denunce e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro quindici giorni dalla data di spedizione dell'avviso di pagamento da inviare mediante lettera raccomandata. In caso di accisa a credito ed in ogni altro caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso e' effettuato con l'osservanza delle modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. Non si fa luogo al rimborso, ne' si provvede alla riscossione, di somme non superiori a lire ventimila.