IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge 23 dicembre  1978, n. 833, istitutiva  del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 502, concernente
il riordino della disciplina in  materia sanitaria, a norma dell'art.
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visti i commi 9 e 15  dell'art. 11 del predetto decreto legislativo
n.  502/1992, e  successive  modificazioni ed  integrazioni, i  quali
dispongono,  rispettivamente,  che  i   contributi  sanitari  per  le
prestazioni  del Servizio  sanitario nazionale  sono attribuiti  alle
regioni in relazione al domicilio  fiscale degli iscritti al Servizio
sanitario  nazionale  e  che  il Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica, su  proposta del  Ministro della  sanita',
sentita    la   Conferenza    Statoregioni,   delibera    annualmente
l'assegnazione in  favore delle regioni,  a titolo di  acconto, delle
quote del Fondo  sanitario nazionale di parte  corrente, tenuto conto
dell'importo  complessivo   presunto  dei  contributi   attribuiti  a
ciascuna regione;
  Considerato  che,  qualora  l'ammontare dei  contributi  risultasse
difforme  da quello  stimato,  il Comitato  interministeriale per  la
programmazione  economica  provvedera',  a  norma del  comma  15  del
predetto   art.    11   del   decreto   legislativo    n.   502/1992,
all'assegnazione  definitiva  in  favore delle  regioni  delle  quote
annuali  del Fondo  sanitario  nazionale di  parte  corrente ad  esse
effettivamente spettanti;
  Visto l'art.  34, comma 3, della  legge 23 dicembre 1994,  n. 724 e
l'art. 2,  comma 3,  della legge  28 dicembre  1995, n.  549, recanti
misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446;
  Vista la propria  deliberazione in data 24  aprile 1996, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - n.  172 del  24 luglio
1996, con la quale  e' stata ripartita tra le regioni  la somma di L.
33.474.137.000.000  (al   netto  della  quota  relativa   agli  oneri
contrattuali  e convenzionali),  ad  integrazione della  somma di  L.
50.610.759.000.000  derivante  dai contributi  sanitari  riscuotibili
direttamente dalle regioni stesse;
  Vista la propria deliberazione in  data 30 gennaio 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  - n. 72 del 27 marzo 1997,
con la quale, per effetto  delle disposizioni di cui al decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425,
la quota  a carico  dello Stato del  Fondo sanitario  nazionale 1996,
parte  corrente e'  stata rideterminata  inL. 32.659.137.000.000  (al
netto della quota relativa  agli oneri contrattuali e convenzionali),
ad  integrazione della  somma  di L.  51.425.759.000.000 relativa  ai
contributi sanitari riscuotibili direttamente dalle regioni stesse;
  Vista la proposta  del Ministro della sanita' in  data 27 settembre
1998,  con  la  quale  si  richiede  di  ripartire,  tra  le  regioni
interessate,  apposita quota  del  Fondo sanitario  nazionale 1998  -
parte  corrente,  destinata   all'integrazione  del  Fondo  sanitario
nazionale  1996   di  parte  corrente,  in   quanto  l'ammontare  dei
contributi   sanitari  effettivamente   riscossi  dalle   regioni  e'
risultato inferiore di L. 899.482.456.177 rispetto alle previsioni in
sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1996;
  Considerato, pertanto, che a  fronte di contributi sanitari stimati
in L.  50.274.560.000.000 - importo determinato  dalla differenza tra
la  somma  dei contributi  sanitari  stimati  nella delibera  del  30
gennaio  1997  (L.  51.425.759.000.000)  e la  somma  dei  contributi
sanitari relativi alle province autonome  di Trento e Bolzano e della
regione  Valle d'Aosta  (L. 1.151.199.000.000),  in quanto  per detti
enti non si opera alcuna integrazione  a carico dello Stato, ai sensi
della citata  legge n.  724/1994 - risultano  effettivamente riscossi
contributi per L. 49.375.077.543.823;
  Vista l'intesa espressa dalla  conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato,  le regioni  e  le province  autonome di  Trento e  di
Bolzano nella seduta del 14 settembre 1998;
                              Delibera:
  A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale
1998  -  parte corrente,  e'  assegnata  alle regioni  interessate  -
secondo  gli  importi indicati  nell'allegata  tabella  che fa  parte
integrante   della  presente   deliberazione   -  la   somma  di   L.
899.482.456.177, quale integrazione al Fondo sanitario nazionale 1996
per minori contributi sanitari  effettivamente riscossi dalle regioni
stesse nell'anno medesimo.
   Roma, 11 novembre 1998
                                      Il Presidente delegato: C iampi
Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 1998
Registro  n. 6  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 31