IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visti i commi 9 e 15 dell'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali dispongono, rispettivamente, che i contributi sanitari per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale degli iscritti al Servizio sanitario nazionale e che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza Statoregioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto dei contributi attribuiti a ciascuna regione; Considerato che, qualora l'ammontare dei contributi risultasse difforme da quello stimato, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvedera', a norma del comma 15 del predetto art. 11 del decreto legislativo n. 502/1992, all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente ad esse effettivamente spettanti; Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recanti misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Vista la propria deliberazione in data 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996, con la quale e' stata ripartita tra le regioni la somma di L. 33.474.137.000.000 (al netto della quota relativa agli oneri contrattuali e convenzionali), ad integrazione della somma di L. 50.610.759.000.000 derivante dai contributi sanitari riscuotibili direttamente dalle regioni stesse; Vista la propria deliberazione in data 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1997, con la quale, per effetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, la quota a carico dello Stato del Fondo sanitario nazionale 1996, parte corrente e' stata rideterminata inL. 32.659.137.000.000 (al netto della quota relativa agli oneri contrattuali e convenzionali), ad integrazione della somma di L. 51.425.759.000.000 relativa ai contributi sanitari riscuotibili direttamente dalle regioni stesse; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 27 settembre 1998, con la quale si richiede di ripartire, tra le regioni interessate, apposita quota del Fondo sanitario nazionale 1998 - parte corrente, destinata all'integrazione del Fondo sanitario nazionale 1996 di parte corrente, in quanto l'ammontare dei contributi sanitari effettivamente riscossi dalle regioni e' risultato inferiore di L. 899.482.456.177 rispetto alle previsioni in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1996; Considerato, pertanto, che a fronte di contributi sanitari stimati in L. 50.274.560.000.000 - importo determinato dalla differenza tra la somma dei contributi sanitari stimati nella delibera del 30 gennaio 1997 (L. 51.425.759.000.000) e la somma dei contributi sanitari relativi alle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta (L. 1.151.199.000.000), in quanto per detti enti non si opera alcuna integrazione a carico dello Stato, ai sensi della citata legge n. 724/1994 - risultano effettivamente riscossi contributi per L. 49.375.077.543.823; Vista l'intesa espressa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 settembre 1998; Delibera: A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1998 - parte corrente, e' assegnata alle regioni interessate - secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione - la somma di L. 899.482.456.177, quale integrazione al Fondo sanitario nazionale 1996 per minori contributi sanitari effettivamente riscossi dalle regioni stesse nell'anno medesimo. Roma, 11 novembre 1998 Il Presidente delegato: C iampi Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 1998 Registro n. 6 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 31