IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                  E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  9 del  decreto-legge 1 luglio  1986, n.  318, recante
provvedimenti  urgenti   per  la  finanza  locale,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 9 agosto  1986, n. 488 e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359,  recante provvedimenti urgenti per la finanza
locale convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n.
440 nonche' l'art. 22 del decreto-legge  2 marzo 1989, n. 66, recante
disposizioni urgenti  in materia  di autonomia impositiva  degli enti
locali  e di  finanza  locale, convertito,  con modificazioni,  nella
legge 24 aprile  1989, n. 144, i quali attribuiscono  al Ministro del
tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto,
le  condizioni massime  o  altre modalita'  applicabili  ai mutui  da
concedersi agli  enti locali  territoriali, al  fine di  ottenere una
uniformita' di trattamento;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge 28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito con modificazioni nella legge  28 febbraio 1990, n. 38, il
quale richiama per  l'anno 1990 le disposizioni sui  mutui degli enti
locali di  cui al citato art.  22 del decreto-legge 2  marzo 1989, n.
66;
  Visto  l'art. 13,  comma  13, della  legge 11  marzo  1988, n.  67,
modificato  dall'art.  4  del  decreto-legge 4  marzo  1989,  n.  77,
convertito nella  legge 5 maggio  1989, n.  160, il quale  prevede il
concorso dello  Stato nel pagamento  degli interessi sui mutui  che i
comuni  gia'  impegnati  nella   costruzione  di  sistemi  ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere,  fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Vista la delibera del Comitato  interministeriale per il credito ed
il risparmio in data 3 marzo 1994;
  Attesa la necessita' di determinare  per l'anno 1999 la commissione
onnicomprensiva  da riconoscere  alle banche  per gli  oneri connessi
alle  operazioni  di credito  agevolato  previste  dalle leggi  sopra
citate;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
  La commissione onnicomprensiva, da  riconoscere alle banche per gli
oneri connessi  alle operazioni  di credito agevolato  previste dalle
leggi  citate in  premessa e'  fissata per  l'anno 1999  nella misura
dello 0,80%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 gennaio 1999
                                                  Il Ministro: Ciampi