IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                  E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge 5 luglio 1928,  n. 1760, e successive  modifiche ed
integrazioni,  recante provvedimenti  per  l'ordinamento del  credito
agrario;
  Vista la  legge 9 maggio  1975, n.  153, e successive  modifiche ed
integrazioni,  recante l'applicazione  delle direttive  del Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Vista la delibera del Comitato  interministeriale per il credito ed
il risparmio in data 3 marzo 1994;
  Attesa  la   necessita'  di   determinare,  per  l'anno   1999,  la
commissione onnicomprensiva da riconoscere  alle banche per gli oneri
connessi   alle   operazioni   agevolate  di   credito   agrario   di
miglioramento;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
  La commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle  banche per gli
oneri  connessi  alle  operazioni  agevolate di  credito  agrario  di
miglioramento, previste  dalle leggi citate in  premessa, e' fissata,
per l'anno 1999, come appresso:
  a) 1,45% per i contratti condizionati stipulati nel 1999;
  b) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1999 e relativi a
contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1998;
  c) 1,80% per i contratti  definitivi stipulati nel 1999, relativi a
contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
  d) 1,90% per i contratti  definitivi stipulati nel 1999, relativi a
contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 gennaio 1999
                                                  Il Ministro: Ciampi