IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze di concerto con IL DIRETTORE GENERALE della direzione generale aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione Vista la legge 30 gennaio 1963. n. 141; Visto l'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto il Ministro del tesoro, n. 521 del 12 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge n. 537/1993 sopracitata; Visto il decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC); Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117; Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; Visto l'atto di indirizzo, in data 3 agosto 1998, dei Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, registrato il 16 ottobre 1998 alla Corte dei conti, registro n. 2, foglio n. 348, con il quale sono stati definiti i criteri generali per la determinazione dei canoni dovuti dalle societa' di gestione aeroportuale per il quadriennio 1997-2000; Considerato che con separato decreto interministeriale del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione saranno regolamentate le pendenze afferenti i canoni pregressi dovuti dalle societa' di gestione aeroportuale, come previsto dall'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Ravvisata la necessita' di dare attuazione all'atto di indirizzo sopra citato; Decreta: Art. 1. 1. Il canone annuo dovuto dalle societa' di gestione aeroportuale di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che hanno ottenuto la gestione totale dell'aeroporto e dalle societa' che provvedono alla gestione totale degli aeroporti in forza di leggi speciali e' stabilito, per il quadriennio 1997-2000, in misura corrispondente al dieci per cento dell'importo complessivo delle entrate derivanti dai diritti per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle tasse di sbarco e imbarco delle merci di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117. 2. Con successivo decreto si procedera' alla fissazione del canone dovuto a decorrere dal 1 gennaio 2001.