IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive
modificazioni, con  il quale e'  stato emanato il nuovo  codice della
strada;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con  il quale e' stato emanato il
regolamento  di esecuzione  e di  attuazione del  nuovo codice  della
strada;
  Vista la legge 12 agosto  1962, n. 1839, e successive modificazioni
e integrazioni, con  la quale e' stato  ratificato l'accordo europeo,
relativo al  trasporto internazionale  di merci pericolose  su strada
denominato ADR;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione in
data 4  settembre 1996, pubblicato  nel supplemento ordinario  n. 211
della  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana del  2 dicembre
1996, n.  282, relativo  all'attuazione della direttiva  94/55/CE del
Consiglio dell'Unione  europea in data  21 novembre 1994,  e relativi
allegati A  e B,  che ne  costituiscono parte  integrante, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale delle  Comunita' europee, n.  L 319  del 21
dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione in
data  15 maggio  1997, pubblicato  nel supplemento  ordinario n.  114
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 1997,
n.  128,  relativo  all'attuazione  della  direttiva  96/86/CE  della
commissione dell'Unione europea in  data 13 dicembre 1996, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale delle  Comunita' europee, n.  L 335  del 24
dicembre 1996, che adegua al  progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
modificando ed integrando taluni contenuti  dei predetti allegati A e
B della medesima direttiva 94/55/CE;
  Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i
Ministri  della  Repubblica a  recepire,  secono  le competenze  loro
attribuite, le  direttive comunitarie afferenti  materie disciplinate
dallo stesso Codice;
  Visto  il   regolamento  approvato  con  decreto   ministeriale  12
settembre 1925, e successive  serie di norme integrative, concernente
i recipienti  destinati al trasporto  per ferrovia di  gas compressi,
liquefatti o disciolti;
  Visto  il decreto  ministeriale  5  giugno 1971,  con  il quale  si
applicano, ai  recipienti di capacita'  fino 1000 litri  destinati al
trasporto   su  strada,   le  prescrizioni   contenute  nel   decreto
ministeriale 12 settembre 1925;
  Visto il decreto  ministeriale 7 aprile 1986, con il  quale si sono
trasposte in  norma nazionale le direttive  del Consiglio dell'Unione
europea  84/525,  84/526  e  84/527, riguardanti  la  costruzione  di
particolari categorie di bombole;
  Visto  il decreto  ministeriale 3  gennaio 1990  con il  quale sono
state  prescritte  specifiche   misure  per  l'identificazione  delle
bombole di gas per uso medicinale;
  Preso atto della avvenuta pubblicazione della norma UNI EN 1089 - 3
"Bombole  trasportabili per  gas  - Identificazione  della bombola  -
Codificazione del  colore" che  rappresenta la versione  ufficiale in
lingua  italiana della  norma  Europea EN  1089-3,  e sostituisce  la
tabella UNI 45045;
  Ravvisata l'opportunita'  di armonizzare le  colorazioni distintive
per l'identificazione delle bombole tra  i vari Paesi della Comunita'
europea, sia ai  fini della sicurezza sia allo scopo  di agevolare la
libera circolazione delle merci;
  Sentito il  parere favorevole  della commissione permanente  per le
prescrizioni  sui   recipienti  per   gas  compressi,   liquefatti  o
disciolti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Alle  bombole trasportabili  per  gas  compressi, liquefatti  o
disciolti sotto pressione, come  definite al marginale 2211 paragrafo
(1) dell'ADR -  con esclusione dei recipienti contenenti  GPL e degli
estintori - si  applica un sistema di codici di  colore, con lo scopo
di  identificare  in maniera  immediata  il  contenuto delle  bombole
stesse, od evidenziare i pericoli  associati alle proprieta' dei gas,
o delle miscele di gas, trasportati.
  2.  La colorazione  distintiva dovra'  essere applicata  sull'ogiva
della  bombola,  che  dovra'  essere   verniciata  con  i  colori  di
identificazione  e  l'eventuale  lettera "N",  come  dettagliatamente
specificato sulla norma UNI - EN 1089 - 3 dell'ottobre 1997.
  3.  Il  corpo cilindrico  delle  bombole  non e'  interessato  alla
codifica e puo' essere colorato  per altri scopi, tuttavia sono fatte
salve  le  disposizioni  del  decreto ministeriale  3  gennaio  1990,
relativo alle bombole per uso medicale.