IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada denominato ADR; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n. 128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando ed integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B della medesima direttiva 94/55/CE; Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secono le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice; Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacita' fino 1000 litri destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925; Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono trasposte in norma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione europea 84/525, 84/526 e 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie di bombole; Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1990 con il quale sono state prescritte specifiche misure per l'identificazione delle bombole di gas per uso medicinale; Preso atto della avvenuta pubblicazione della norma UNI EN 1089 - 3 "Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola - Codificazione del colore" che rappresenta la versione ufficiale in lingua italiana della norma Europea EN 1089-3, e sostituisce la tabella UNI 45045; Ravvisata l'opportunita' di armonizzare le colorazioni distintive per l'identificazione delle bombole tra i vari Paesi della Comunita' europea, sia ai fini della sicurezza sia allo scopo di agevolare la libera circolazione delle merci; Sentito il parere favorevole della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti; Decreta: Art. 1. 1. Alle bombole trasportabili per gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, come definite al marginale 2211 paragrafo (1) dell'ADR - con esclusione dei recipienti contenenti GPL e degli estintori - si applica un sistema di codici di colore, con lo scopo di identificare in maniera immediata il contenuto delle bombole stesse, od evidenziare i pericoli associati alle proprieta' dei gas, o delle miscele di gas, trasportati. 2. La colorazione distintiva dovra' essere applicata sull'ogiva della bombola, che dovra' essere verniciata con i colori di identificazione e l'eventuale lettera "N", come dettagliatamente specificato sulla norma UNI - EN 1089 - 3 dell'ottobre 1997. 3. Il corpo cilindrico delle bombole non e' interessato alla codifica e puo' essere colorato per altri scopi, tuttavia sono fatte salve le disposizioni del decreto ministeriale 3 gennaio 1990, relativo alle bombole per uso medicale.