IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1265/97 della Commissione del 12 giugno 1997 relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia", ai sensi dell'art. 17 del predetto e regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore e conforme al disposto degli articoli 2 e 4 del predetto regolamento; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Considerato che l'indicazione geografica protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" e' stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 1065/97, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, Reg. (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" affinche' le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione ergaomnes, sul territorio italiano; Decreta: Articolo unico Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia", registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione dell'Unione europea del 12 giugno 1997, e' riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante. I produttori che intendano porre in commercio la "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione "Indicazione Geografica Protetta" in conformita' dell'art. 8 del Reg. (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 23 dicembre 1998 Il direttore generale: Pilo