IL DIRETTORE GENERALE
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                    ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992 relativo  alla protezione delle indicazioni  geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il regolamento  (CE)  n. 1265/97  della  Commissione del  12
giugno 1997 relativo alla  registrazione della indicazione geografica
protetta "Lenticchia  di Castelluccio di Norcia",  ai sensi dell'art.
17  del   predetto  e  regolamento   (CEE)  n.  2081/92,   in  quanto
denominazione consacrata dall'uso e  preesistente l'entrata in vigore
della normativa comunitaria  di settore e conforme  al disposto degli
articoli 2 e 4 del predetto regolamento;
  Visto il decreto  legislativo 4 giugno 1997, n.  143 che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Considerato  che l'indicazione  geografica protetta  "Lenticchia di
Castelluccio di Norcia"  e' stata registrata ai  sensi del richiamato
regolamento della Commissione n.  1065/97, nel quadro della procedura
semplificata dell'art. 17,  Reg. (CEE) 2081/92, e  che tale procedura
non prevede la pubblicazione  del relativo disciplinare di produzione
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
  Ritenuto  che,  in  considerazione   di  quanto  esposto,  sussista
l'esigenza di  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana il  disciplinare di produzione della  Indicazione geografica
protetta  "Lenticchia   di  Castelluccio  di  Norcia"   affinche'  le
disposizioni, contenute  nel disciplinare di produzione  approvato in
sede comunitaria, siano accessibili,  per informazione ergaomnes, sul
territorio italiano;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
"Lenticchia   di  Castelluccio   di  Norcia",   registrata  in   sede
comunitaria  con  regolamento  (CE)   n.  1065/97  della  Commissione
dell'Unione europea del  12 giugno 1997, e' riportato  in allegato al
presente decreto e ne costituisce parte integrante.
  I produttori  che intendano  porre in  commercio la  "Lenticchia di
Castelluccio di Norcia" possono  utilizzare, in sede di presentazione
e  designazione del  prodotto,  la  menzione "Indicazione  Geografica
Protetta" in  conformita' dell'art. 8  del Reg. (CEE) 2081/92  e sono
tenuti al  rispetto di tutte  le condizioni previste  dalla normativa
vigente in materia.
   Roma, 23 dicembre 1998
                                          Il direttore generale: Pilo