L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                        DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni  e  le  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita  e in  particolare l'art.  37, prevede  l'approvazione da  parte
dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in   data  1  settembre  1975  di
autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita' assicurativa  nei  rami
vita  rilasciato  a  La  Venezia assicurazioni  S.p.a.  con  sede  in
Mogliano Veneto (Treviso), via Ferretto n. 1;
  Vista  la  delibera   assunta  dall'assemblea  straordinaria  degli
azionisti di La Venezia assicurazioni  S.p.a. in data 8 ottobre 1998,
concernente le modifiche dello statuto  in ordine agli articoli 2, 3,
9, 13, 14, 16 e 22;
  Considerato   che  non   esistono  elementi   ostativi  in   ordine
all'approvazione delle predette modifiche allo statuto della societa'
di cui trattasi;
                              Dispone:
  E' approvato lo statuto sociale di La Venezia assicurazioni S.p.a.,
con sede in Mogliano Veneto (Treviso), con le modifiche apportate che
comportano la possibilita' di variare  o sopprimere, con delibera del
consiglio di  amministrazione, rappresentanze, filiali o  agenzie sia
in  Italia,  che  all'estero  (art.  2);  l'ampliamento  dell'oggetto
sociale   prevedendo   anche   l'esercizio  delle   assicurazioni   e
riassicurazioni  nei   rami  infortuni   e  malattia  (art.   3);  la
convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio
di esercizio  entro il  30 aprile  di ogni anno,  ovvero entro  il 30
giugno,  qualora lo  richiedano  particolari  esigenze ovvero,  negli
altri casi previsti dalla legge, entro il termine da questa stabilito
(art.  9); l'obbligo  di nominare  un  vice presidente  da parte  del
consiglio di amministrazione (art. 13); la convocazione del consiglio
di amministrazione  quando ne  sia fatta richiesta  dalla maggioranza
dei membri  in carica  ovvero negli altri  casi previsti  dalla legge
(art.  14);  la facolta',  per  il  consiglio di  amministrazione  di
nominare fra  i propri membri  un Comitato  esecutivo (art. 16)  e la
soppressione dell'art. 22.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana.
      Roma,  15  gennaio  1999
                                            Il  presidente: Manghetti