IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  maggio  1997,  concernente  la
riduzione,  a decorrere  dal  1 gennaio  1997, per  la  durata di  un
biennio  e  in  via  sperimentale,  del tasso  di  premio  INAIL  per
l'attuazione di misure di sicurezza,  igiene e prevenzione nei luoghi
lavoro, in favore di imprese edili;
  Visto   il  decreto   ministeriale  6   agosto  1997,   concernente
l'esplicazione    dei    destinatari   del    decreto    ministeriale
precedentemente citato;
  Ritenuto l'opportunita' di prorogare, per la durata di un ulteriore
anno, l'agevolazione sopra  detta, al fine di  incentivare le imprese
del settore  edile, soggette  a particolare rischio,  affinche' siano
stimolate ad una puntuale  applicazione delle disposizioni in materia
di sicurezza, igiene e prevenzione;
  Ritenuta la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
805 dell'11 novembre 1998;
                              Decreta:
  E'  prorogata   a  tutto  l'anno   1999  la  concessione,   in  via
sperimentale, della  riduzione del 10%  del premio applicato  in base
alla tariffa dei  premi approvata con decreto  ministeriale 18 giugno
1988, alle  condizioni e  ai destinatari  stabiliti nei  sopra citati
decreti ministeriali 7 maggio 1997 e 6 agosto 1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 gennaio 1999
                                               Il Ministro: Bassolino