IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la riduzione, a decorrere dal 1 gennaio 1997, per la durata di un biennio e in via sperimentale, del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi lavoro, in favore di imprese edili; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1997, concernente l'esplicazione dei destinatari del decreto ministeriale precedentemente citato; Ritenuto l'opportunita' di prorogare, per la durata di un ulteriore anno, l'agevolazione sopra detta, al fine di incentivare le imprese del settore edile, soggette a particolare rischio, affinche' siano stimolate ad una puntuale applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e prevenzione; Ritenuta la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 805 dell'11 novembre 1998; Decreta: E' prorogata a tutto l'anno 1999 la concessione, in via sperimentale, della riduzione del 10% del premio applicato in base alla tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 18 giugno 1988, alle condizioni e ai destinatari stabiliti nei sopra citati decreti ministeriali 7 maggio 1997 e 6 agosto 1997. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 1999 Il Ministro: Bassolino