IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il  decreto-legge 22  ottobre 1992,  n. 415,  convertito, con
modificazioni, dalla  legge 19 dicembre  1992, n. 488, in  materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  20  ottobre  1995,  n.  527,
concernente  le  modalita'  e  le procedure  per  la  concessione  ed
erogazione delle  agevolazioni in  favore delle  attivita' produttive
nelle  aree depresse  del  Paese, come  modificato  ed integrato  dal
decreto ministeriale  del 31  luglio 1997, n.  319 con  effetto dalle
domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997;
  Visto l'art. 9, comma 1, della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
estende  le  agevolazioni  della  legge  n.  488/1992,  alle  imprese
operanti  nel settore  turistico alberghiero  e rimanda  a specifiche
direttive  la fissazione,  in  particolare, delle  attivita' e  delle
iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e
dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie;
  Visto il  decreto ministriale del  20 luglio  1998 con il  quale il
Ministro dell'industria, del commercio  e dell'artigianato ha emanato
le predette direttive;
  Visto,  in articolare,  l'art.  4, comma  3,  del predetto  decreto
ministeriale che prevede l'indicazione  da parte di ciascuna regione,
con  le modalita'  e  nei termini  di cui  all'art  6-bis del  citato
decreto   ministeriale  n.   527/1995   e   successive  modifiche   e
integrazioni,  delle eventuali  ulteriori attivita'  ammissibili alle
agevolazioni rispetto  a quelle specificate nell'art.  2 dello stesso
decreto  del  20 luglio  1998,  nonche'  delle particolari  aree  del
territorio regionale a maggiore vocazione turistica, delle specifiche
attivita'  e/o  tipologie  di  investimento,  nell'ambito  di  quelle
ammissibili  alle agevolazioni,  e del  relativo punteggio,  ritenute
prioritarie  ai  fini  dell'attuazione  degli interventi  di  cui  si
tratta;
  Considerato che  il citato art.  6-bis del decreto  ministeriale n.
527/1995 e successive modifiche e integrazioni fissa al 31 ottobre di
ciascun anno, per  le domande da presentare  nell'anno successivo, il
predetto termine per le indicazioni da parte delle regioni;
  Considerato che  il richiamato decreto ministeriale  20 luglio 1998
e'  stato  pubblicato  nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n. 253  del 29  ottobre 1998  non concedendo,  quindi, alle
regioni il necessario periodo di  tempo per approfondire la materia e
formulare nel  miglior modo possibile le  indicazioni richieste dalla
normativa entro il predetto termine del 31 ottobre 1998;
  Ritenuto  necessario fissare  un nuovo  termine entro  il quale  le
regioni devono  fornire le piu'  volte richiamate indicazioni  di cui
all'art. 4,  comma 3,  del decreto ministeriale  del 20  luglio 1998,
utili per le  domande che verranno presentate nel  corso del corrente
anno  da  parte  delle  imprese turistico  alberghiere,  in  modo  da
garantire i  tempi necessari per  gli approfondimenti da  parte delle
regioni senza  tuttavia determinare  ulteriori rinvii dei  termini di
presentazione delle domande stesse:
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. I  termini per  l'indicazione da parte  delle regioni  di quanto
previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale del 20 luglio
1998, in materia  di estensione delle agevolazioni di  cui alla legge
n. 488/1992  alle imprese operanti nel  settore turisticoalberghiero,
e' fissato al 12 febbraio 1999.
  2. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 20 gennaio 1999
                                                 Il Ministro: Bersani