IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319 con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992, alle imprese operanti nel settore turistico alberghiero e rimanda a specifiche direttive la fissazione, in particolare, delle attivita' e delle iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie; Visto il decreto ministriale del 20 luglio 1998 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato le predette direttive; Visto, in articolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale che prevede l'indicazione da parte di ciascuna regione, con le modalita' e nei termini di cui all'art 6-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, delle eventuali ulteriori attivita' ammissibili alle agevolazioni rispetto a quelle specificate nell'art. 2 dello stesso decreto del 20 luglio 1998, nonche' delle particolari aree del territorio regionale a maggiore vocazione turistica, delle specifiche attivita' e/o tipologie di investimento, nell'ambito di quelle ammissibili alle agevolazioni, e del relativo punteggio, ritenute prioritarie ai fini dell'attuazione degli interventi di cui si tratta; Considerato che il citato art. 6-bis del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni fissa al 31 ottobre di ciascun anno, per le domande da presentare nell'anno successivo, il predetto termine per le indicazioni da parte delle regioni; Considerato che il richiamato decreto ministeriale 20 luglio 1998 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 29 ottobre 1998 non concedendo, quindi, alle regioni il necessario periodo di tempo per approfondire la materia e formulare nel miglior modo possibile le indicazioni richieste dalla normativa entro il predetto termine del 31 ottobre 1998; Ritenuto necessario fissare un nuovo termine entro il quale le regioni devono fornire le piu' volte richiamate indicazioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale del 20 luglio 1998, utili per le domande che verranno presentate nel corso del corrente anno da parte delle imprese turistico alberghiere, in modo da garantire i tempi necessari per gli approfondimenti da parte delle regioni senza tuttavia determinare ulteriori rinvii dei termini di presentazione delle domande stesse: Decreta: Articolo unico 1. I termini per l'indicazione da parte delle regioni di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale del 20 luglio 1998, in materia di estensione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turisticoalberghiero, e' fissato al 12 febbraio 1999. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 gennaio 1999 Il Ministro: Bersani