IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della legge n. 119 comprensivo dei dati necessari; Visto l'art. 3, commi 1 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 con il quale e' stato approvato il mod. 770 da presentare nel 1997 da parte dei sostituti d'imposta; Visto il decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1997 che stabilisce le modalita' e i termini per la presentazione su supporti magnetici delle dichiarazioni mod. 770, nonche' delle dichiarazioni mod. 730 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti; Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1997 che stabilisce le modalita' e i termini per la presentazione su supporto magnetico delle dichiarazioni mod. 770 dei sostituti d'imposta che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese; Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalita', i termini e le procedure per l'inoltro del suddetto elenco e la specializzazione dei dati che esso deve contenere; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Considerato che e' necessario stabilire, in armonia con le disposizioni di cui ai citati decreti del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997, nonche' dei decreti 1 agosto 1997 e 27 settembre 1997, il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che gli enti di cui al citato art. 4 della legge n. 645/1981 devono inviare all'anagrafe tributaria per le erogazioni di pensione effettuate nel 1996; Considerata la necessita' che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito effettuati, secondo le disposizioni regolamentari contenute negli articoli 3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, in sede di ritenute d'acconto sui redditi di pensione corrisposti a soggetti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78, commi da 10 a 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Decreta: Art. 1. L'INPS e gli altri enti pubblici che erogano pensioni sono tenuti a formare, per l'anno d'imposta 1996, mediante registrazione su supporto magnetico, l'elenco nominativo dei pensionati, indicando per ciascuno di essi i dati identificativi e contabili. I dati da registrare sui supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti sono stabiliti nell'allegato A del presente decreto.