IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  l'art.  3  della  legge  30  marzo  1981,  n. 119, nel testo
sostituito dall'art. 4 della legge 14  novembre  1981,  n.  645,  che
prevede  l'inoltro  da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da  pensione,
dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il
certificato di cui all'art. 2 della legge n. 119 comprensivo dei dati
necessari; 
  Visto l'art. 3, commi 1 e 3, del decreto del Ministro delle finanze
14  febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 con il quale e' stato  approvato
il  mod. 770 da presentare nel 1997 da parte dei sostituti d'imposta;
  Visto il decreto del Ministro  delle  finanze  1  agosto  1997  che
stabilisce  le modalita' e i termini per la presentazione su supporti
magnetici delle dichiarazioni mod. 770, nonche'  delle  dichiarazioni
mod.  730 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono
dell'assistenza fiscale dei sostituti; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 settembre  1997  che
stabilisce  le modalita' e i termini per la presentazione su supporto
magnetico delle dichiarazioni mod. 770 dei sostituti d'imposta che si
sono  avvalsi  dell'assistenza  fiscale  dei  centri  autorizzati  di
assistenza fiscale alle imprese; 
  Visto  l'art.  3  della  legge  30  marzo  1981,  n. 119, nel testo
sostituito dall'art. 4 della legge 14  novembre  1981,  n.  645,  che
prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine
di stabilire le modalita', i termini e le procedure per l'inoltro del
suddetto  elenco  e  la  specializzazione  dei  dati  che  esso  deve
contenere; 
  Visti gli articoli 3, comma 2,  e  16  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e le
attribuzioni dei dirigenti generali; 
  Considerato  che  e'  necessario  stabilire,  in  armonia  con   le
disposizioni  di  cui ai citati decreti del Ministro delle finanze 14
febbraio 1997, nonche' dei decreti 1 agosto 1997 e 27 settembre 1997,
il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che
gli enti di cui al citato art.  4  della  legge  n.  645/1981  devono
inviare   all'anagrafe  tributaria  per  le  erogazioni  di  pensione
effettuate nel 1996; 
  Considerata  la  necessita'  che  all'anagrafe  tributaria  vengano
comunicati  anche  i  dati relativi ai conguagli a credito o a debito
effettuati, secondo le  disposizioni  regolamentari  contenute  negli
articoli 3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  4  settembre  1992, n. 395, in sede di
ritenute d'acconto sui redditi di pensione corrisposti a soggetti che
si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78, commi
da 10 a 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'INPS e gli altri enti pubblici che erogano pensioni sono tenuti a
formare,   per  l'anno  d'imposta  1996,  mediante  registrazione  su
supporto magnetico, l'elenco nominativo dei pensionati, indicando per
ciascuno di essi i dati identificativi e contabili.  
  I dati da registrare sui supporti magnetici  e  le  caratteristiche
tecniche  dei  supporti  sono  stabiliti nell'allegato A del presente
decreto.