IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  l'art.  3  della  legge  30  marzo  1981,  n. 119, nel testo
sostituito dall'art. 4 della legge 14  novembre  1981,  n.  645,  che
prevede  l'inoltro  da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da  pensione,
dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il
certificato di cui all'art. 2 della legge n. 119 comprensivo dei dati
necessari; 
  Visto  l'art.  1,  del  decreto del Ministro delle finanze 7 aprile
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
84 del 10 aprile 1998 con il quale e' stato approvato il mod.  770 da
presentare nel 1998 da parte dei sostituti d'imposta; 
  Visto il decreto dirigenziale 17  agosto  1998  che  stabilisce  le
modalita'  e  i  termini  per  la presentazione su supporti magnetici
delle dichiarazioni mod. 770, nonche' delle  dichiarazioni  mod.  730
dei   lavoratori   dipendenti  e  dei  pensionati  che  si  avvalgono
dell'assistenza fiscale dei sostituti; 
  Visto l'art. 3 della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  nel  testo
sostituito  dall'art.  4  della  legge  14 novembre 1981, n. 645, che
prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine
di stabilire le modalita', i termini e le procedure per l'inoltro del
suddetto  elenco  e  la  specializzazione  dei  dati  che  esso  deve
contenere; 
  Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e 16 del decreto legislativo 3
febbraio 1993,  n.  29,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali; 
  Considerato   che  e'  necessario  stabilire,  in  armonia  con  le
disposizioni di cui ai citati decreti del Ministro  delle  finanze  7
aprile  1998,  nonche'  del decreto 17 agosto 1998, il contenuto e le
caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che gli enti  di  cui
al citato art.  4 della legge n. 645/1981 devono inviare all'anagrafe
tributaria per le erogazioni di pensione effettuate nel 1997; 
  Considerata  la  necessita'  che  all'anagrafe  tributaria  vengano
comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito  o  a  debito
effettuati,  secondo  le  disposizioni  regolamentari contenute negli
articoli 3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,  n.  395,  in  sede  di
ritenute d'acconto sui redditi di pensione corrisposti a soggetti che
si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78, commi
da 10 a 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'INPS e gli altri enti pubblici che erogano pensioni sono tenuti a
formare,   per  l'anno  d'imposta  1997,  mediante  registrazione  su
supporto magnetico, l'elenco nominativo dei pensionati, indicando per
ciascuno di essi i dati identificativi e contabili.  
  I dati da registrare sui supporti magnetici  e  le  caratteristiche
tecniche  dei  supporti  sono  stabiliti nell'allegato A del presente
decreto.