IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  21 ottobre 1998,
registrato alla Corte dei conti il  26 ottobre 1998, Atti di Governo,
registro n.  114, foglio n. 19,  recante la nomina del  dott. Antonio
Bassolino a Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  22 ottobre 1998,
registrato alla Corte dei conti il  26 ottobre 1998, Atti di Governo,
regstro n. 114,  foglio n. 23, recante la nomina  a Sottosegretari di
Stato del dott. Claudio Caron,  della sen. Bianca Maria Fiorillo, del
dott. Raffaele Morese e del sen. Luigi Viviani;
  Visto  l'art. 2,  comma primo,  del regio  decreto-legge 10  luglio
1924, n. 1100, sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;
  Visto  il decreto  legislativo luogotenenziale  10 agosto  1945, n.
474,  sulla  ripartizione delle  attribuzioni  tra  il Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale e  quello  dell'industria,  del
commercio   e  dell'artigianato,   e   successive  modificazioni   ed
integrazioni;
  Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il riordinamento
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il decreto  ministeriale  25 febbraio  1974, concernente  le
competenze delle  divisioni e delle relative  sezioni delle direzioni
generali  del  Ministero del  lavoro  e  della previdenza  sociale  e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 16 febbraio 1979,
n. 76, recante nuove norme  di attuazione dello statuto della regione
siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;
  Vista  la  legge  23  agosto   1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'  di   Governo  e  ordinamento  della   Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 20 marzo 1989, n.
192,  in   ordine  alla   istituzione  di  una   specifica  struttura
organizzativa   in   materia    di   orientamento   e   addestramento
professionale dei lavoratori;
  Vista la legge 10 aprile  1991, n. 125, concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo- donna nel lavoro;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni,   avente  ad   oggetto   la  razionalizzazione   delle
amministrazioni pubbliche e revisione  della disciplina in materia di
pubblico impiego;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 9  marzo 1993, n.
166,  recante  il   regolamento  concernente  l'organizzazione  della
direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista  la legge  14 gennaio  1994, n.  20, recante  disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Vista la  legge 3  aprile 1997, n.  94, concernente  modifiche alla
legge  5   agosto  1978,  n.   468,  e  successive   modificazioni  e
integrazioni, recante norme in materia di contabilita' generale dello
Stato, in materia di bilancio;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre 1997, n. 469, concernente
conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di  mercato del lavoro,  a norma  dell'art. 1 della  legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Ritenuta la  necessita' di determinare le  attribuzioni delegate ai
Sottosegretari di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono   riservati    al   Ministro   le   funzioni    di   indirizzo
politicoamministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi
da   attuare,   la   verifica   della   rispondenza   dei   risultati
dell'attivita'  amministrativa   e  della  gestione   agli  indirizzi
impartiti, nonche' l'adozione degli atti individuati negli articoli 3
e 14  del decreto legislativo  3 febbraio  1993, n. 29,  e successive
modificazioni. Sono, altresi', in ogni caso riservati al Ministro:
    a) i rapporti con il Governo e il Parlamento;
  b)  il coordinamento  sulle  questioni di  carattere comunitario  e
internazionale;
  c) gli atti  di nomina e di designazione o  di revoca di componenti
di organizzazioni o commissioni internazionali;
  d)  le direttive  generali dell'organizzazione  degli uffici  e gli
atti inerenti alle  modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni
delle direzioni generali;
  e)  gli atti  concernenti  questioni di  indirizzo  generale o  che
comunque  implichino  determinazioni   di  principio  di  particolare
importanza politica, amministrativa o economica;
  f) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo
nonche' le  risposte agli organi  di controllo sui  provvedimenti del
Ministro;
  g) i provvedimenti di  designazione, nomina, annullamento, revoca e
scioglimento di organi di amministazione  e di controllo, di comitati
tecnici,  di   commissari  straordinari,  di  dirigenti   degli  enti
sottoposti alla vigilanza  e tutela del Ministero,  di componenti gli
organi collegiali  costituiti nell'ambito dell'amministrazione,  o di
altre   amministrazioni  ovvero   di   enti   pubblici,  nonche'   il
coordinamento degli enti vigilati;
  h)  le  materie  di   competenza  della  direzione  generale  della
previdenza  ed  assistenza sociale  e  dell'Ufficio  centrale per  la
formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori;
  i) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo
relativamente  agli  enti  sottoposti  alla vigilanza  e  tutela  del
Ministero;
  j) i criteri per l'affidamento  di convenzioni per studi, indagini,
rilevazioni etc.  con enti ed  organismi di studio,  documentazione e
ricerca;
  k) le  determinazioni sulle relazioni previste  dall'art. 20, comma
2,  del decreto  legislativo 3  febbraio  1993, n.  29, e  successive
modificazioni, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono
tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le
risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle
attivita' tra le direzioni generali del Ministero;
  l)  la  determinazione  dei  compensi ai  componenti  degli  organi
individuali e collegiali;
  m) le richieste di adesioni  alle altre amministrazioni in merito a
provvedimenti normativi di competenza del Ministero, nonche' gli atti
di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni;
  n)  gli atti  relativi alle  nomine e  alle promozioni,  nonche' le
decisioni   sui    giudizi   disciplinari    riguardanti   funzionari
appartenenti a qualifiche dirigenziali;
  o)  tutte le  materie di  competenza delle  direzioni generali  non
delegate ai Sottosegretari.