IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998, Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 19, recante la nomina del dott. Antonio Bassolino a Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998, Atti di Governo, regstro n. 114, foglio n. 23, recante la nomina a Sottosegretari di Stato del dott. Claudio Caron, della sen. Bianca Maria Fiorillo, del dott. Raffaele Morese e del sen. Luigi Viviani; Visto l'art. 2, comma primo, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1974, concernente le competenze delle divisioni e delle relative sezioni delle direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 76, recante nuove norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1989, n. 192, in ordine alla istituzione di una specifica struttura organizzativa in materia di orientamento e addestramento professionale dei lavoratori; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo- donna nel lavoro; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, avente ad oggetto la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1993, n. 166, recante il regolamento concernente l'organizzazione della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di contabilita' generale dello Stato, in materia di bilancio; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, concernente conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato; Decreta: Art. 1. Sono riservati al Ministro le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonche' l'adozione degli atti individuati negli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Sono, altresi', in ogni caso riservati al Ministro: a) i rapporti con il Governo e il Parlamento; b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale; c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali; d) le direttive generali dell'organizzazione degli uffici e gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali; e) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica; f) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo nonche' le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro; g) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti gli organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonche' il coordinamento degli enti vigilati; h) le materie di competenza della direzione generale della previdenza ed assistenza sociale e dell'Ufficio centrale per la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori; i) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero; j) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini, rilevazioni etc. con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca; k) le determinazioni sulle relazioni previste dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attivita' tra le direzioni generali del Ministero; l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali e collegiali; m) le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito a provvedimenti normativi di competenza del Ministero, nonche' gli atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni; n) gli atti relativi alle nomine e alle promozioni, nonche' le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali; o) tutte le materie di competenza delle direzioni generali non delegate ai Sottosegretari.