IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Vista l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto l'art. 55 del regolamento  per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste le  regole 4, 30 e  32.3 del capitolo III,  della convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (Solas
74), come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Vista la risoluzione IMO A. 689  (17) adottata il 6 novembre 1991 e
successivi emendamenti quali la risoluzione  MSC 48 (66) del 6 giugno
1996 e la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3  della legge 28 gennaio 1994, n.  84 come modificata
dall'art. 21  del decreto-legge 21  ottobre 1996, n.  535, convertito
con modificazione nella legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza, in data 20  luglio 1998, presentata dalla societa'
SIC  Divisione   elettronica  S.r.l.  con   sede  a  Lecce   in  Zona
industriale, intesa ad ottenere  la dichiarazione di "Tipo Approvato"
per la luce per cintura di salvataggio denominata "Asteria";
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano navale  hanno avuto esito  positivo come da  relazione sugli
accertamenti  eseguiti,  in data  14  luglio  1998, con  allegato  il
rapporto n. 98-DG-28-TA, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato di "Tipo approvato" la luce per cintura di salvatagio
denominata  "Asteria" prodotta  dalla  SIC  Divisione elettronica  di
Lecce.
  Il predetto  dispositivo dovra' essere costruito  in conformita' al
prototipo sottoposto  agli accertamenti  tecnici citati  in premessa.
Nessuna  modifica   potra'  essere  apportata  senza   la  preventiva
autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare dovranno  essere  marcati  in fondo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
  marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore
in Italia;
   denominazione commerciale della luce "ASTERIA";
   data di fabbricazione (mese ed anno);
   RIS. IMO A. 689(17), RIS. MSC 48(66) (LSA Code);
  marchi   "TIPO  APPROVATO"   MINISTERO   DEI   TRASPORTI  E   DELLA
NAVIGAZIONE;
  numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.