IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto  legislativo 9 gennaio 1999, n.  1, concernente il
riordino degli  enti e delle  societa' di promozione  e l'istituzione
della societa' "Sviluppo Italia";
  Ritenuta la necessita' di emanare le direttive di cui agli articoli
1, comma 4, 2 e 3, comma  4, del predetto decreto legislativo, per il
compimento  degli adempimenti  necessari alla  effettiva costituzione
della societa' per azioni "Sviluppo Italia";
  Ritenuta, in particolare, la  necessita' di determinare l'ammontare
del  capitale sociale  iniziale  di detta  societa'  in relazione  ai
compiti affidati  alla societa' medesima, capitale  da costituire con
le risorse finanziarie  tratte dal Fondo di cui all'art.  1, comma 5,
della legge 30 giugno 1998, n. 208;
  Ritenuto che occorre procedere  all'incremento del capitale sociale
per  effetto del  conferimento  alla societa'  Sviluppo Italia  delle
partecipazioni azionarie  relative alle  societa' di  cui al  comma 3
dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1;
  Ritenuta,  altresi',  l'opportunita'  di  dettare  direttive  sulla
composizione degli organi sociali  e sull'attivita' di gestione della
societa' stessa e delle sue controllate;
  Ritenuta l'opportunita'  di riservare ad ulteriori  direttive altre
disposizioni che si renderanno  necessarie per realizzare l'obiettivo
del proficuo e coordinato avvio dell'attivita' di Sviluppo Italia;
  Su proposta del CIPE;
  Sentito il  Consiglio dei  Ministri nella  riunione del  22 gennaio
1999;
                             A d o t t a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
             Costituzione della societa' Sviluppo Italia
                         e capitale sociale
  1. All'effettiva  costituzione della  societa' Sviluppo  Italia, di
seguito  denominata  "Societa'",  di  cui al  decreto  legislativo  9
gennaio 1999, n. 1, di  seguito denominato "decreto", provvede, entro
il 31  gennaio 1999, il  Ministero del  tesoro, del bilancio  e della
programmazione economica. Le azioni della Societa' sono attribuite al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2.  Il capitale  sociale  iniziale, in  considerazione dei  compiti
affidati alla Societa' dal decreto  e di quelli specificati nell'art.
3, e' fissato in lire 35  miliardi, a valere sulle disponibilita' del
Fondo di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208;
tale somma  e' iscritta nello  stato di previsione del  Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999
ed  e' interamente  conferita alla  societa' "Sviluppo  Italia" quale
partecipazione  del medesimo  Ministero  del tesoro,  del bilancio  e
della  programmazione economica.  Il trasferimento  di tale  somma e'
effettuato al momento dell'effettiva costituzione della Societa'.