IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge  24 dicembre 1969, n.  990, sull'assicurazione della
responsabilita'  civile derivante  dalla circolazione  dei veicoli  a
motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regolamento di esecuzione  della citata legge n. 990/1969,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  24 novembre
1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza assicurativa  e le successive disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 4  marzo 1983, n.
315, recante  norme per la riorganizzazione  della Direzione generale
delle assicurazioni  private e di interesse  collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la  revisione della  disciplina in materia  di pubblico  impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il  decreto legislativo  17 marzo  1995, n.  175, concernente
l'attuazione della  direttiva 92/49/CEE  in materia  di assicurazione
diretta diversa dalla assicurazione sulla vita;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220, concernente  il regolamento di riorganizzazione  degli uffici di
livello  dirigenziale e  generale del  Ministero dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
  Considerato  che,  ai sensi  dell'art.  31  della citata  legge  n.
990/1969  e  dell'art. 43  del  relativo  regolamento di  esecuzione,
occorre determinare per  l'anno 1999 la misura  del contributo dovuto
alla Consap  - Concessionaria servizi assicurativi  pubblici S.p.a. -
Gestione  autonoma  del  "Fondo  di garanzia  per  le  vittime  della
strada",   da  ciascuna   impresa  autorizzata   all'esercizio  delle
assicurazioni della responsabilita' civile  per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n.  373,  sulla
razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP;
  Visto il rendiconto della gestione  autonoma del "Fondo di garanzia
per le vittime della strada" per l'anno 1997, approvato dal consiglio
di amministrazione della Consap S.p.a. in data 30 novembre 1998;
  Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e  di interesse collettivo in  data 21 dicembre
1998,  concernente  la determinazione  della  misura  degli oneri  di
gestione per l'esercizio 1999;
  Visto l'art.  45, comma 33, della  legge 23 dicembre 1998,  n. 448,
dal titolo  "Misure di finanza  pubblica per la stabilizzazione  e lo
sviluppo" che eleva dal 3% al  4% la misura massima del contributo di
cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969;
  Vista  la lettera  n. 88886  in data  8 gennaio  1999 con  la quale
l'ISVAP - Istituto per la  vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse  collettivo,  ha  espresso  il parere  che  l'aliquota  del
contributo da versare al predetto  Fondo per l'anno 1999 possa essere
determinata nella misura del 4%;
  Ritenuta   l'opportunita',  in   relazione   alle  risultanze   del
rendiconto anzidetto e  dei prevedibili impegni per  l'anno in corso,
di determinare  per l'anno  1999 l'aliquota nella  misura del  4% dei
premi incassati al netto degli oneri di gestione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  che  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare
per  l'anno 1999  alla Consap  - Concessionaria  servizi assicurativi
pubblici S.p.a.  - Gestione  autonoma del "Fondo  di garanzia  per le
vittime della  strada" e'  determinato nella  misura del  quattro per
cento (4%) dei premi incassati  nello stesso esercizio al netto della
detrazione per gli  oneri di gestione stabilita  con il provvedimento
dell'ISVAP - Istituto per la  vigilanza sulle assicurazioni private e
di  interesse collettivo  in data  21 dicembre  1998, nelle  premesse
citato.