IL RETTORE Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168; Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341; Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; Veduto il decreto ministeriale 3 luglio 1996; Veduto la legge 15 maggio 1997, n. 127; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1996-1998; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Veduto il parere favorevole del Consiglio nazionale universitario in data 12 novembre 1998; Veduta la nota ministeriale 27 novembre 1998 di autorizzazione; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto la nota d'indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998, n. 1; Veduto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico piu' sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 722 del vigente testo dello statuto, al titolo X e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in reumatologia secondo il seguente articolato. Art. 1 - La scuola di specializzazione in reumatologia dell'Universita' degli studi di Pavia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della reumatologia comprensivo delle procedure diagnostiche e scientifiche specifiche della clinica e della terapia. Art. 3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia. Art. 4 - Il corso ha la durata di 4 anni. Art. 5 - Concorrono al funzionamento della scuola la sezione di medicina interna, malattie vascolari e metaboliche (gia' clinica medica I) del Dipartimento di medicina interna e terapia medica dell'Universita' degli studi di Pavia, che e' la sede amministrativa della scuola, la sezione di medicina interna e oncologia medica (gia' clinica medica II) del Dipartimento di medicina interna e terapia medica dell'Universita' degli studi di Pavia, la sezione di medicina interna e nefrologia (gia' patologia medica I e successivamente terapia medica) del Dipartimento di medicina interna e terapia medica dell'Universita' degli studi di Pavia, il Dipartimento di pediatria dell'Universita' degli studi di Pavia, le strutture della prima facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pavia e quelle del servizio nazionale universitario individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del servizo nazionale unversitario delle corrispondenti aree e discipline. Il consiglio della scuola predispone ogni anno il piano degli studi finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e degli standard complessivi di addestramento professionalizzante di cui alle tabelle A e B. Per le finalita' di cui sopra il consiglio della scuola potra' utilizzare docenti afferenti anche a settori scientificodisciplinari diversi da quelli indicati nella tabella A, in funzione degli indirizzi propri della scuola e delle necessita' didattiche. Art. 6 - Il numero massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun anno di corso e' di 5. Tabella A - Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari: A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo scheletrico e articolare allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e della clinica delle malattie reumatiche; deve acquisire capacita' di riconoscere e valutare connessioni e reciproche influenze tra le malattie dell'apparato locomotore e quelle dei tessuti connettivi e di altri organi e apparati; deve altresi' acquisire gli strumenti per il continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali. Settori: E05A Biochimica, E09A Anatomia Umana, F01X Statistica Medica, F03X Genetica Medica, F04A Patologia Generale, F0SX Microbiologia e microbiologia clinica, F07H Reumatologia. B. Area disciplinare di laboratorio e di diagnostica strumentale. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie reumatiche, con particolare riguardo alla immunologia, biochimica, ecografia, mineralometria ossea, capillaroscopia, istologia e diagnostica per immagini. Settori: F04B Patologia Clinica, F06 Anatomia Patologica, F07H Reumatologia, F18X Diagnostica per immagini, L18C Linguistica inglese. C. Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche I. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico sociali, la prevenzione la terapia farmacologica, fisica termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche: Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica. Settori: F07H Reumatologia, F16B Medicina fisica e riabilitazione, L18C Linguistica inglese. D. Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche II. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economicosociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica, termale ed ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare la principali condizioni di emergenza reumatologica. Settori: F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, L18C Linguistica inglese. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve: a) aver eseguito personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica, 40 almeno dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati amnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici; aver presentato almeno 10 malati negli incontri formali della scuola; b) aver eseguito almeno 40 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale; aver praticato almeno 200 infiltrazioni intraarticolari e periarticolari a scopo terapeutico; c) aver eseguito almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica ed aver dimostrato di saper riconoscere i quadri istologici principali della patologia della membrana sinoviale; d) aver eseguito la procedura di almeno 200 ecografie articolari e 200 capillaroscopie e averne eseguite personalmente rispettivamente 50 di ognuna; e) aver dimostrato di saper riconoscere e interpretare correttamente i radiogrammi, le scintigrafie, le TC e le RMN inerenti la patologia reumatologica; f) aver dimostrato capacita' di sintesi ed aver presentato nel quadriennio almeno due comunicazioni in congressi attinenti le malattie reumatiche. Pavia, 12 gennaio 1999 Il rettore: Schmid