IL RETTORE
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio  decreto-legge 20 giugno 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
  Veduto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;
  Veduto la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Veduto il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1995
relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per
il triennio 1996-1998;
  Vedute  le  proposte  di  modifica dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Veduto il  parere favorevole del Consiglio  nazionale universitario
in data 12 novembre 1998;
  Veduta la nota ministeriale 27 novembre 1998 di autorizzazione;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto la  nota d'indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998, n. 1;
  Veduto che lo statuto di  autonomia dell'Universita' degli studi di
Pavia,  emanato   con  decreto  rettorale  del   12  settembre  1996,
pubblicato sul supplemento ordinario  n. 158 della Gazzetta Ufficiale
n. 224 del 24 settembre  1996, non contiene gli ordinamenti didattici
e che  il loro inserimento  e' previsto nel regolamento  didattico di
Ateneo;
  Considerato che  nelle more  dell'approvazione e di  emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei  corsi  di  laurea, di  diploma  e  delle scuole  di
specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto, emanato  ai
sensi dell'art. 17 del testo unico  piu' sopra citato e approvato con
regio  decreto 14  ottobre  1926,  n. 2130,  e  modificato con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
statuto contenente gli ordinamenti didattici  dei corsi di laurea, di
diploma e delle scuole di specializzazione;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di  Pavia  approvato  e
modificato con  i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'art. 722 del vigente testo  dello statuto, al titolo X e con
scorrimento automatico  degli articoli successivi, viene  inserita la
scuola  di  specializzazione  in  reumatologia  secondo  il  seguente
articolato.
  Art.   1  -   La   scuola  di   specializzazione  in   reumatologia
dell'Universita' degli  studi di  Pavia risponde alle  norme generali
delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art. 2  - La scuola ha  lo scopo di formare  medici specialisti nel
settore professionale della  reumatologia comprensivo delle procedure
diagnostiche e scientifiche specifiche della clinica e della terapia.
  Art.  3  -   La  scuola  rilascia  il  titolo   di  specialista  in
reumatologia.
  Art. 4 - Il corso ha la durata di 4 anni.
  Art. 5  - Concorrono  al funzionamento della  scuola la  sezione di
medicina  interna, malattie  vascolari  e  metaboliche (gia'  clinica
medica  I) del  Dipartimento  di medicina  interna  e terapia  medica
dell'Universita' degli studi di Pavia,  che e' la sede amministrativa
della scuola, la sezione di medicina interna e oncologia medica (gia'
clinica medica  II) del  Dipartimento di  medicina interna  e terapia
medica dell'Universita' degli studi di  Pavia, la sezione di medicina
interna  e  nefrologia (gia'  patologia  medica  I e  successivamente
terapia medica) del Dipartimento di medicina interna e terapia medica
dell'Universita' degli  studi di Pavia, il  Dipartimento di pediatria
dell'Universita'  degli  studi di  Pavia,  le  strutture della  prima
facolta'  di medicina  e  chirurgia dell'Universita'  degli studi  di
Pavia e  quelle del servizio nazionale  universitario individuate nei
protocolli  di  intesa  di  cui  all'art.  6,  comma  2  del  decreto
legislativo  n.  502/1992  ed  il  relativo  personale  universitario
appartenente ai settori scientifico  disciplinari di cui alla tabella
A  e  quello  dirigente  del  servizo  nazionale  unversitario  delle
corrispondenti aree e discipline.
  Il consiglio della scuola predispone ogni anno il piano degli studi
finalizzato  al  raggiungimento  degli  obiettivi  e  degli  standard
complessivi di addestramento professionalizzante  di cui alle tabelle
A e B. Per le finalita' di cui sopra il consiglio della scuola potra'
utilizzare docenti afferenti  anche a settori scientificodisciplinari
diversi  da  quelli  indicati  nella tabella  A,  in  funzione  degli
indirizzi propri della scuola e delle necessita' didattiche.
  Art. 6 - Il numero  massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun
anno di corso e' di 5.
  Tabella A  - Area  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari:
  A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali di morfologia e  fisiopatologia dei tessuti connettivi e
dell'apparato  muscolo   scheletrico  e  articolare  allo   scopo  di
conoscere  le basi  biologiche della  fisiopatologia e  della clinica
delle malattie reumatiche; deve  acquisire capacita' di riconoscere e
valutare  connessioni   e  reciproche   influenze  tra   le  malattie
dell'apparato locomotore e  quelle dei tessuti connettivi  e di altri
organi  e apparati;  deve  altresi' acquisire  gli  strumenti per  il
continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.
  Settori:  E05A Biochimica,  E09A  Anatomia  Umana, F01X  Statistica
Medica,  F03X   Genetica  Medica,   F04A  Patologia   Generale,  F0SX
Microbiologia e microbiologia clinica, F07H Reumatologia.
  B. Area disciplinare di laboratorio e di diagnostica strumentale.
  Obiettivo: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
e tecniche in tutti i  settori di laboratorio applicati alle malattie
reumatiche,  con particolare  riguardo alla  immunologia, biochimica,
ecografia,   mineralometria  ossea,   capillaroscopia,  istologia   e
diagnostica per immagini.
  Settori:  F04B Patologia  Clinica,  F06  Anatomia Patologica,  F07H
Reumatologia,  F18X   Diagnostica  per  immagini,   L18C  Linguistica
inglese.
  C.  Area  disciplinare della  patologia,  clinica  e terapia  delle
malattie reumatiche I.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
aggiornate di  patologia e  clinica per  la diagnosi,  la valutazione
epidemiologica,  gli aspetti  economico  sociali,  la prevenzione  la
terapia farmacologica,  fisica termale  e ortopedica,  le indicazioni
chirurgiche  e  la  riabilitazione delle  malattie  reumatiche:  Deve
inoltre  saper  riconoscere  prontamente  e  trattare  le  principali
condizioni di emergenza reumatologica.
  Settori: F07H Reumatologia, F16B  Medicina fisica e riabilitazione,
L18C Linguistica inglese.
  D.  Area  disciplinare della  patologia,  clinica  e terapia  delle
malattie reumatiche II.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
aggiornate di  patologia e  clinica per  la diagnosi,  la valutazione
epidemiologica,  gli  aspetti  economicosociali, la  prevenzione,  la
terapia farmacologica, fisica, termale  ed ortopedica, le indicazioni
chirurgiche  e  la  riabilitazione delle  malattie  reumatiche.  Deve
inoltre  saper  riconoscere  prontamente  e  trattare  la  principali
condizioni di emergenza reumatologica.
  Settori: F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore,
L18C Linguistica inglese.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Lo specializzando, per essere  ammesso all'esame finale di diploma,
deve:
  a)  aver  eseguito  personalmente  almeno  400  casi  di  patologia
reumatologica, 40 almeno dei  quali di natura sistemica, partecipando
attivamente  alla  raccolta dei  dati  amnestici  ed obiettivi,  alla
programmazione degli interventi  diagnostici e terapeutici razionali,
e alla valutazione  critica dei dati clinici;  aver presentato almeno
10 malati negli incontri formali della scuola;
  b)  aver eseguito  almeno 40  artrocentesi con  relativo esame  del
liquido   sinoviale;   aver   praticato  almeno   200   infiltrazioni
intraarticolari e periarticolari a scopo terapeutico;
  c)  aver  eseguito almeno  400  esami  di laboratorio  inerenti  la
patologia  reumatologica ed  aver dimostrato  di saper  riconoscere i
quadri   istologici  principali   della   patologia  della   membrana
sinoviale;
  d) aver eseguito la procedura  di almeno 200 ecografie articolari e
200 capillaroscopie  e averne eseguite  personalmente rispettivamente
50 di ognuna;
  e)   aver   dimostrato   di  saper   riconoscere   e   interpretare
correttamente i radiogrammi, le scintigrafie, le TC e le RMN inerenti
la patologia reumatologica;
  f)  aver dimostrato  capacita' di  sintesi ed  aver presentato  nel
quadriennio  almeno  due  comunicazioni  in  congressi  attinenti  le
malattie reumatiche.
    Pavia, 12 gennaio 1999
 Il rettore: Schmid